Art. 8. 1. I servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ai quali sono attribuiti i compiti di collegamento delle attivita' investigative relative ai delitti di criminalita' organizzata, assicurano altresi' il collegamento interforze delle attivita' relative alla prevenzione e repressione dei delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione. 2. Per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria concernenti delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione sono costituiti appositi nuclei interforze, cui si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 5 (a).
(a) Il D.L. n. 5/1991, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa, non e' stato convertito in legge per scadenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del 13 marzo 1991; nella stessa Gazzetta Ufficiale e' stato pubblicato il D.L. 13 marzo 1991, n. 76. Si trascrive il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 12 di quest'ultimo decreto, identico a quello dei commi 4 e 5 dell'art. 12 del decreto decaduto: "4. Quando procede a indagini per delitti di criminalita' organizzata, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificita' degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, e' attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti. 5. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria".