Art. 8.
  1.  I  servizi  centrali e interprovinciali della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia  di  finanza,  ai
quali  sono  attribuiti  i  compiti  di  collegamento delle attivita'
investigative  relative  ai  delitti  di  criminalita'   organizzata,
assicurano   altresi'  il  collegamento  interforze  delle  attivita'
relative alla prevenzione e repressione dei delitti di  sequestro  di
persona a scopo di estorsione.
  2.  Per  le  esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria
concernenti delitti di sequestro di persona  a  scopo  di  estorsione
sono  costituiti  appositi  nuclei  interforze,  cui  si applicano le
disposizioni dell'articolo 12, commi 4  e  5,  del  decreto-legge  12
gennaio 1991, n. 5 (a).
 
             (a)  Il D.L. n. 5/1991, recante provvedimenti urgenti in
          tema  di  lotta  alla   criminalita'   organizzata   e   di
          trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa,
          non e' stato convertito in legge per scadenza  dei  termini
          costituzionali  (il relativo comunicato e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  61  del  13
          marzo  1991;  nella  stessa  Gazzetta  Ufficiale  e'  stato
          pubblicato il D.L. 13 marzo 1991, n. 76.  Si  trascrive  il
          testo dei commi 4 e 5 dell'art. 12 di quest'ultimo decreto,
          identico a quello dei commi 4 e 5 dell'art. 12 del  decreto
          decaduto:
             "4.   Quando   procede   a   indagini   per  delitti  di
          criminalita' organizzata, il pubblico ministero  si  avvale
          di   regola,   congiuntamente,   dei   servizi  di  polizia
          giudiziaria  della  Polizia   di   Stato,   dell'Arma   dei
          carabinieri   e,  se  richiesto  dalla  specificita'  degli
          accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali,
          a  norma  dei  commi  1  e  2,  e' attribuito il compito di
          svolgere indagini relative a tali delitti.
             5.   Il   pubblico  ministero  impartisce  le  opportune
          direttive per  l'effettivo  coordinamento  investigativo  e
          operativo  tra i diversi organismi di polizia giudiziaria".