AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi salvo le modifiche apportate alle rubriche degli articoli, stampate con carattere tondo. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore (( 1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli )) (( al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi )) (( titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire )) (( e' complessivamente superiore a lire venti milioni. Il )) (( trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il tramite )) (( degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4; per il )) (( denaro contante vanno osservate le modalita' indicate ai commi )) (( 1- bis e 1-ter. )) (( 1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di )) (( intermediario abilitato deve essere effettuato mediante )) (( disposizione accettata per iscritto dall'intermediario, previa )) (( consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal )) (( terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione )) (( il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella )) (( provincia del proprio domicilio. )) (( 1-ter. La comunicazione da parte del debitore al )) (( creditore dell'accettazione di cui al comma 1- bis produce )) (( l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del )) (( codice civile (a) e, nei casi di mora del creditore, anche )) (( gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello )) (( stesso codice (a) . )) (( 2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e )) (( circolari per importi superiori a lire venti milioni devono )) (( recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del )) (( beneficiario e la clausola di non trasferibilita'. Il Ministro )) (( del tesoro puo' stabilire limiti per l'utilizzo di altri mezzi )) (( di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di )) (( riciclaggio. )) (( 2-bis. Il saldo dei libretti di risparmio al portatore )) (( non puo' essere superiore a lire venti milioni. )) (( 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai )) (( trasferimenti in cui siano parte uno o piu' intermediari )) (( abilitati, nonche' ai trasferimenti tra gli stessi effettuati )) (( in proprio o per il tramite di vettori specializzati. )) 4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresi' fatta salva la possibilita' di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile (b). (( 5-6. (Soppressi dalla legge di conversione). )) 7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola "non trasferibile", puo' chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente. (( 8. (Soppresso dalla legge di conversione). ))
(a) Si trascrive il testo dell'art. 1210 e del primo comma dell'art. 1277 del codice civile: "Art. 1210 (Facolta' di deposito e suoi effetti liberatori) - Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore puo' eseguire il deposito. Eseguito il deposito, quando questo e' accettato dal creditore o e' dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non puo' ritirarlo ed e' liberato dalla sua obbligazione". "Art. 1277 (Debito di somma di danaro), primo comma. - I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale". (b) Il testo dell'art. 494 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 47 della legge 14 luglio 1950, n. 581, e' il seguente: "Art. 494 (Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario) - Il debitore puo' evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese con l'incarico di consegnarli al creditore. All'atto del versamento si puo' fare riserva di ripetere la somma versata. Puo' altresi evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di danaro eguale all'importo del credito per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi".