AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,
commi  2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la
lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,  integrate  con  le
modifiche  apportate  dalla  legge  di  conversione,  che  di  quelle
modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle  note.  Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con  caratteri  corsivi  salvo  le  modifiche apportate alle rubriche
degli articoli, stampate con carattere tondo.
 
   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
 
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                  Limitazione dell'uso del contante
                      e dei titoli al portatore
(( 1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli   ))
(( al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi ))
(( titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire     ))
(( e' complessivamente superiore a lire venti milioni. Il          ))
(( trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il tramite      ))
(( degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4; per il      ))
(( denaro contante vanno osservate le modalita' indicate ai commi  ))
(( 1- bis e 1-ter.                                                 ))
(( 1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di          ))
(( intermediario abilitato deve essere effettuato mediante         ))
(( disposizione accettata per iscritto dall'intermediario, previa  ))
(( consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal   ))
(( terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione   ))
(( il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella       ))
(( provincia del proprio domicilio.                                ))
(( 1-ter. La comunicazione da parte del debitore al                ))
(( creditore dell'accettazione di cui al comma 1- bis produce      ))
(( l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del          ))
(( codice civile (a) e, nei casi di mora del creditore, anche      ))
(( gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello      ))
(( stesso codice (a) .                                             ))
(( 2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e ))
(( circolari per importi superiori a lire venti milioni devono     ))
(( recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del       ))
(( beneficiario e la clausola di non trasferibilita'. Il Ministro  ))
(( del tesoro puo' stabilire limiti per l'utilizzo di altri mezzi  ))
(( di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di    ))
(( riciclaggio.                                                    ))
(( 2-bis. Il saldo dei libretti di risparmio al portatore          ))
(( non puo' essere superiore a lire venti milioni.                 ))
(( 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai    ))
(( trasferimenti in cui siano parte uno o piu' intermediari        ))
(( abilitati, nonche' ai trasferimenti tra gli stessi effettuati   ))
(( in proprio o per il tramite di vettori specializzati.           ))
  4.  Restano  ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati
allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle  erogazioni  da  questi
comunque  disposte  verso  altri soggetti. E' altresi' fatta salva la
possibilita' di versamento prevista dall'articolo 494 del  codice  di
procedura civile (b).
(( 5-6. (Soppressi dalla legge di conversione).                    ))
  7.  Il  richiedente  di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo
equivalente, intestato  a  terzi  ed  emesso  con  la  clausola  "non
trasferibile",   puo'  chiedere  il  ritiro  della  provvista  previa
restituzione del titolo all'emittente.
(( 8. (Soppresso dalla legge di conversione).                      ))
 
             (a) Si trascrive il testo dell'art.  1210  e  del  primo
          comma dell'art. 1277 del codice civile:
             "Art.   1210   (Facolta'  di  deposito  e  suoi  effetti
          liberatori)  -  Se  il  creditore  rifiuta   di   accettare
          l'offerta  reale  o  non  si  presenta per ricevere le cose
          offertegli mediante intimazione, il debitore puo'  eseguire
          il deposito.
             Eseguito  il  deposito,  quando  questo e' accettato dal
          creditore o e' dichiarato valido con  sentenza  passata  in
          giudicato,  il  debitore  non puo' ritirarlo ed e' liberato
          dalla sua obbligazione".
             "Art. 1277 (Debito di somma di danaro), primo comma. - I
          debiti pecuniari si  estinguono  con  moneta  avente  corso
          legale  nello  Stato  al  tempo  del pagamento e per il suo
          valore nominale".
              (b) Il testo dell'art.  494  del  codice  di  procedura
          civile,  come sostituito dall'art. 47 della legge 14 luglio
          1950, n. 581, e' il seguente:
             "Art.   494   (Pagamento   nelle   mani   dell'ufficiale
          giudiziario)  -  Il  debitore  puo' evitare il pignoramento
          versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per
          cui si procede e l'importo delle spese  con  l'incarico  di
          consegnarli al creditore.
             All'atto del versamento si puo' fare riserva di ripetere
          la somma versata.
             Puo'   altresi   evitare   il   pignoramento   di  cose,
          depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo
          di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di  danaro
          eguale  all'importo  del credito per cui si procede e delle
          spese, aumentato di due decimi".