Art. 2.
           Obblighi di identificazione e di registrazione
(( 1. L'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,    ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n.  ))
(( 15 (a), come sostituito dall'articolo 30, comma 1, della legge  ))
(( 19 marzo 1990, n. 55 (b), e' sostituito dal seguente:           ))
(( "Art. 13. - 1. Deve essere identificato a cura del              ))
(( personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la     ))
(( propria personale responsabilita', le complete generalita' del  ))
(( soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, ))
(( chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o        ))
(( movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che      ))
(( siano di importo superiore a live venti milioni presso:         ))
(( a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli      ))
(( uffici postali;                                                 ))
(( b) enti creditizi;                                              ))
(( c) societa' di intermediazione mobiliare;                       ))
(( d) societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida  ))
(( delle borse valori;                                             ))
(( e) agenti di cambio;                                            ))
(( f) societa' autorizzate al collocamento a domicilio di valori   ))
(( mobiliari;                                                      ))
(( g) societa' di gestione di fondi comuni di investimento         ))
(( mobiliare;                                                      ))
(( h) societa' fiduciarie;                                         ))
(( i) imprese ed enti assicurativi;                                ))
(( l) societa' Monte Titoli S.p.a.;                                ))
(( m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque ))
(( svolgono in via prevalente una o piu' delle seguenti attivita': ))
(( concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la ))
(( locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni;            ))
(( intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e       ))
(( trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di   ))
(( carte di credito.                                               ))
(( 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche           ))
(( allorquando per la natura e le modalita' delle operazioni poste ))
(( in essere si puo' ritenere che piu' operazioni effettuate in    ))
(( momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo,          ))
(( ancorche' singolarmente inferiori al limite di importo indicato ))
(( nel comma 1, costituiscano nondimeno parti di un'unica          ))
(( operazione.                                                     ))
(( 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i soggetti di cui     ))
(( alle lettere da a) ad m) del comma 1 devono mettere a           ))
(( disposizione del personale incaricato gli strumenti tecnici     ))
(( idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal  ))
(( cliente presso la stessa sede dell'ente o istituto, nel corso   ))
(( della settimana precedente il giorno dell'operazione.           ))
(( 4. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli  ))
(( mezzi di pagamento, le complete generalita' ed il documento di  ))
(( identificazione di chi effettua l'operazione, nonche' le        ))
(( complete generalita' dell'eventuale soggetto per conto del      ))
(( quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere         ))
(( facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni ))
(( in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o      ))
(( privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Gli        ))
(( intermediari di cui al comma 1 sono tenuti ad identificare      ))
(( mediante un apposito codice le operazioni effettuate per        ))
(( contanti. Per le imprese e gli enti assicurativi, il termine    ))
(( decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli  ))
(( agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro    ))
(( volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A    ))
(( decorrere dal 1› gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni  ))
(( effettuate per contanti di importo superiore a lire venti       ))
(( milioni sono integrati con il codice fiscale, quando            ))
(( attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di       ))
(( quello eventuale per conto del quale l'operazione viene         ))
(( eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno ))
(( acquisiti a decorrere dal 1› gennaio 1992 in sede di accensione ))
(( di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i    ))
(( conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data     ))
(( predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 ))
(( dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono  ))
(( il codice fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai  ))
(( rapporti gia' in essere, il codice fiscale e' acquisito         ))
(( soltanto nei casi in cui l'importo complessivo dei premi e'     ))
(( superiore a lire venti milioni annui. I dati di cui al presente ))
(( comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni ))
(( vigenti.                                                        ))
(( 5. L'archivio e' formato e gestito a mezzo di sistemi           ))
(( informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da      ))
(( facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del     ))
(( tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare      ))
(( nella Gazzetta Ufficiale, verranno stabilite le                 ))
(( modalita' di acquisizione e archiviazione dei dati, nonche' gli ))
(( standards e le compatibilita' informatiche da rispettare.       ))
(( Sino alla costituzione del suddetto archivio, che deve avvenire ))
(( entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le informazioni ))
(( di cui al comma 4 devono risultare da apposito registro.        ))
(( 6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno         ))
(( conservati per la durata di dieci anni.                         ))
(( 7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il          ))
(( personale incaricato dell'operazione che contravviene alle      ))
(( disposizioni di cui ai commi precedenti e' punito con la multa  ))
(( da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.              ))
(( 8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, l'esecutore ))
(( dell'operazione che omette di indicare le generalita' del       ))
(( soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione  ))
(( o le indica false e' punito con la reclusione da sei mesi ad un ))
(( anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni".   ))
(( 2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15  ))
(( dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla     ))
(( legge 6 febbraio 1980, n. 15 (a), come da ultimo sostituito dal ))
(( comma 1 del presente articolo, e le relative norme di           ))
(( attuazione trovano applicazione anche con riferimento ai        ))
(( trasferimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto e      ))
(( hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in    ))
(( vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli     ))
(( strumenti tecnici di cui al comma 3 del medesimo articolo 13    ))
(( del decreto-legge n. 625 del 1979 (a) devono essere messi a     ))
(( disposizione del personale incaricato entro un anno dalla data  ))
(( di entrata in vigore della legge di conversione del presente    ))
(( decreto.                                                        ))
(( 3. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti Commissioni  ))
(( parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione  ))
(( sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di           ))
(( registrazione delle transazioni di cui al citato articolo 13    ))
(( del decreto-legge n. 625 del 1979 (a), come da ultimo           ))
(( sostituito dal comma 1 del presente articolo.                   ))
 
             (a) Il D.L. n. 625/1979 concerne: "Misure urgenti per la
          tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica".
             (b)  La  legge n. 55/1990 reca nuove disposizioni per la
          prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre
          gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale.