Art. 4. Disposizioni applicative 1. Gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attivita' istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, le societa' di intermediazione mobiliare, le societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le societa' autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le societa' fiduciarie, (( le imprese e gli enti assicurativi )) e la societa' Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289 (a) , nonche' gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2. (( 2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri )) (( dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e )) (( dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la )) (( Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la )) (( borsa (CONSOB), determina le condizioni in presenza delle quali )) (( altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal )) (( Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di )) (( trasferimento di cui all'articolo 1. Tali intermediari devono )) (( comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via )) (( prevalente una o piu' delle seguenti attivita': concessione di )) (( finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione )) (( finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in )) (( cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi )) (( anche mediante emissione e gestione di carte di credito. )) 3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facolta' di provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, a: (( a) modificare i limiti d'importo indicati nell'articolo 1 del )) (( presente decreto e nell'articolo 13 del decreto-legge 15 )) (( dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 6 febbraio 1980, n. 15 (b), come da ultimo )) (( sostituito dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto; )) b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all'articolo 1, (( comma 2 )) , non sia condizionata alla clausola di non trasferibilita'; c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente (( capo )) , sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di pubblicita' dei soggetti di cui ai commi 1 e 2. 4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
(a) La legge n. 289/1986 reca disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la "Monte Titoli S.p.a.". (b) Il D.L. n. 625/1979 concerne: "Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica".