Art. 4.
                      Disposizioni applicative
  1. Gli intermediari abilitati, nei limiti delle  proprie  attivita'
istituzionali,  ad  effettuare  le operazioni di trasferimento di cui
all'articolo 1 sono gli uffici della  pubblica  amministrazione,  ivi
compresi  gli  uffici  postali,  gli  enti  creditizi, le societa' di
intermediazione mobiliare, le societa'  commissionarie  ammesse  agli
antirecinti  alle  grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le
societa' autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari,
le societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le
societa' fiduciarie, (( le imprese e gli enti assicurativi  ))  e  la
societa' Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289
(a) , nonche' gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2.
(( 2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri           ))
(( dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e            ))
(( dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la    ))
(( Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la  ))
(( borsa (CONSOB), determina le condizioni in presenza delle quali ))
(( altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal  ))
(( Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di              ))
(( trasferimento di cui all'articolo 1. Tali intermediari devono   ))
(( comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via         ))
(( prevalente una o piu' delle seguenti attivita': concessione di  ))
(( finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione      ))
(( finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in   ))
(( cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi   ))
(( anche mediante emissione e gestione di carte di credito.        ))
  3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno,
di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  e  del  commercio  con  l'estero,  ha  facolta'  di
provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione  alle
competenti commissioni parlamentari, a:
(( a) modificare i limiti d'importo indicati nell'articolo 1 del   ))
(( presente decreto e nell'articolo 13 del decreto-legge 15        ))
(( dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla     ))
(( legge 6 febbraio 1980, n. 15 (b), come da ultimo                ))
(( sostituito dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto;      ))
    b)  stabilire  i  casi  in  cui la circolazione dei titoli di cui
all'articolo 1, (( comma 2 )) , non sia condizionata alla clausola di
non trasferibilita';
    c) emanare disposizioni applicative delle norme del  presente  ((
capo  )) , sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio, prevedendo adeguate forme di pubblicita' dei  soggetti  di
cui ai commi 1 e 2.
  4.  Per  le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni
di cui al comma 3 sono emanate di  concerto  anche  con  il  Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni.
 
             (a)  La  legge  n.  289/1986  reca disposizioni relative
          all'amministrazione   accentrata   di   valori    mobiliari
          attraverso la "Monte Titoli S.p.a.".
             (b) Il D.L. n. 625/1979 concerne: "Misure urgenti per la
          tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica".