Art. 5.
                   Sanzioni, procedure, controlli
 1.  Fatta  salva  l'efficacia  degli  atti,  alle  infrazioni  delle
disposizioni di cui all'articolo 1 si applica, a decorrere dalla data
di   entrata   in   vigore   del   presente   decreto,  una  sanzione
amministrativa pecuniaria (( fino al 40  per  cento  ))  dell'importo
trasferito.
  2.   I  funzionari  delle  amministrazioni  pubbliche,  i  pubblici
ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4, che,
in relazione ai loro compiti di servizio, e  nei  limiti  delle  loro
attribuzioni,  hanno  notizie delle infrazioni di cui all'articolo 1,
commi 1 e 2, ne riferiscono  entro  trenta  giorni  al  Ministro  del
tesoro   per  la  contestazione  e  gli  altri  adempimenti  previsti
dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (a). In caso di
infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni  circolari  o  titoli
similari,  le  segnalazioni  devono essere effettuate dall'azienda di
credito che li accetta in versamento e  da  quella  che  ne  effettua
l'estinzione.
(( 3. La violazione dell'obbligo indicato al comma 2 e' punita con ))
(( la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 30 per cento      ))
(( dell'importo dell'operazione.                                   ))
 4.  L'omessa  istituzione  dell'archivio  di  cui all'articolo 2, ((
comma 1, )) e' punita con l'arresto da sei mesi  ad  un  anno  e  con
l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.
(( 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione            ))
(( delle segnalazioni previste dall'articolo 3 e' punita con       ))
(( una sanzione pecuniaria fino alla meta' del valore              ))
(( dell'operazione.                                                ))
 6.  Salvo  che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto
di cui all'articolo 3, comma 7, e' punita con  ((  l'arresto  da  sei
mesi  ad  un  anno o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento
milioni. ))
 7. Alle infrazioni  delle  disposizioni  impartite  con  il  decreto
previsto  dall'articolo  4,  comma  3,  lettera  c),  si  applica una
sanzione amministrativa pecuniaria (( fino a lire cento milioni. ))
  8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il
Ministro del tesoro,  udito  il  parere  della  commissione  prevista
dall'articolo  32  del  testo  unico  delle norme di legge in materia
valutaria, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  31
marzo  1988,  n. 148 (b). Si applicano le disposizioni della legge 24
novembre  1981,  n.  689,   ad   esclusione   di   quelle   contenute
nell'articolo 16 (a).
  9.  Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi
per i componenti della commissione di cui al comma 8.
(( 10. Il Ministro del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei  ))
(( cambi, che agisce d'intesa con le autorita' preposte alla       ))
(( vigilanza di settore, per verificare l'osservanza da parte      ))
(( degli intermediari abilitati delle norme in tema di             ))
(( trasferimento di valori di cui al presente capo, nonche', sulla ))
(( base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle    ))
(( procedure di segnalazione di cui all'articolo 3 da parte dei    ))
(( soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina       ))
(( altresi' con proprio decreto le modalita' con le quali          ))
(( l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far        ))
(( emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di       ))
(( determinate zone territoriali, analisi statistiche dei dati     ))
(( aggregati, concernenti complessivamente l'operativita' di       ))
(( ciascun intermediario abilitato, che l'Ufficio italiano dei     ))
(( cambi e' autorizzato a raccogliere, anche mediante accesso      ))
(( diretto, dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1.          ))
(( L'Ufficio italiano dei cambi, qualora emergano anomalie         ))
(( rilevanti per                                                   ))
(( l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, ne da'   ))
(( notizia al Ministro del tesoro che effettua le relative         ))
(( segnalazioni alle autorita' competenti per gli ulteriori        ))
(( accertamenti. Al controllo dell'osservanza delle disposizioni   ))
(( di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto     ))
(( provvede il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia  ))
(( di finanza.                                                     ))
  11.  Informazioni  e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia
stata effettuata contestazione di infrazioni  alle  disposizioni  del
presente decreto sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio
italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento.
  12.  Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia
stato emanato  provvedimento  sanzionatorio  definitivo  in  base  al
presente   articolo,   sono   conservati   nel   sistema  informativo
dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque  anni  dalla
data di emanazione del decreto di cui al comma 8.
  13.  Qualora  le  irregolari  operazioni di trasferimento di valori
siano state effettuate per il tramite di  enti  creditizi  ovvero  di
altri   intermediari   abilitati  iscritti  in  albi  o  soggetti  ad
autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state
irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal  presente
decreto sono comunicati alle autorita' vigilanti e, se del caso, agli
ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.
  14.  Nel  primo  comma  dell'articolo 63 del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   come   sostituito
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1982,  n.  463 (c), le parole: "acquisiti nei confronti dell'imputato
nell'esercizio  dei  poteri  e  facolta'  di  polizia  giudiziaria  e
valutaria"  sono  sostituite dalle seguenti: "acquisiti nei confronti
dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre  Forze
di  polizia,  nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche
al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51- bis".
  15. Nel terzo comma dell'articolo 33  del  decreto  del  Presidente
della   Repubblica   29  settembre  1973,  n.  600,  come  sostituito
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1982, n. 463 (d), le parole: "acquisiti nei  confronti  dell'imputato
nell'esercizio  dei  poteri  di polizia giudiziaria e valutaria" sono
sostituite dalle seguenti: "acquisiti  nei  confronti  dell'imputato,
direttamente  o  riferiti  ed  ottenuti dalle altre Forze di polizia,
nell'esercizio  dei  poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori
dei casi di deroga previsti dall'articolo 35".
 
             (a) La legge n. 689/1981,  pubblicata  nel  suppl.  ord.
          alla  Gazzetta  Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981, reca
          modifiche al sistema penale.  Si  trascrive  il  testo  del
          relativo  art.  14  (per  quanto  riguarda  l'art. 16 della
          medesima legge, le cui disposizioni non si  applicano  alle
          sanzioni  indicate  nel  presente  articolo, si precisa che
          detto articolo consente, per le sanzioni amministrative, in
          taluni  casi,  la  possibilita'  del  pagamento  in  misura
          ridotta):
             "Art.   14   (Contestazione   e   notificazione).  -  La
          violazione, quando e'  possibile,  deve  essere  contestata
          immediatamente  tanto  al  trasgressore quanto alla persona
          che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
          per la violazione stessa.
             Se non e' avvenuta la contestazione immediata per  tutte
          o  per  alcune delle persone indicate nel comma precedente,
          gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
          interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
          il  termine  di  novanta  giorni  e  a   quelli   residenti
          all'estero  entro  il  termine  di  trecentosessanta giorni
          dall'accertamento.
             Quando gli atti relativi alla violazione sono  trasmessi
          all'autorita'  competente  con provvedimento dell'autorita'
          giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
          dalla data della ricezione.
             Per la  forma  della  contestazione  immediata  o  della
          notificazione  si  applicano le disposizioni previste dalle
          leggi vigenti. In ogni caso la  notificazione  puo'  essere
          effettuata,   con  le  modalita'  previste  dal  codice  di
          procedura    civile,    anche     da     un     funzionario
          dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
             Per  i  residenti  all'estero,  qualora la residenza, la
          dimora o il domicilio non siano noti, la  notifica  non  e'
          obbligatoria  e  resta  salva  la facolta' del pagamento in
          misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto  nel
          secondo comma dell'art. 2 per il giudizio di opposizione.
             L'obbligazione   di   pagare  la  somma  dovuta  per  la
          violazione si estingue per la persona nei cui confronti  e'
          stata omessa la notificazione nel termine prescritto".
             Le  norme  del  codice  di  procedura  civile,  circa le
          modalita' di  effettuazione  delle  comunicazioni  e  delle
          notificazioni,  sono  contenute  nel  libro I (Disposizioni
          generali), titolo  VI  (Degli  atti  processuali),  capo  I
          (Delle  forme  degli  atti e dei provvedimenti), sezione IV
          (Delle comunicazioni e delle  notificazioni),  articoli  da
          136 a 151.
             Altre  norme sono contenute nel titolo II (Degli esperti
          e  degli  ausiliari  del  giudice),  capo  IV  (Degli  atti
          dell'ufficiale  giudiziario),  articoli  da  47 a 51, delle
          disposizioni per l'attuazione del predetto codice.
             La  legge  20  novembre  1982,  n. 890, ha dettato nuove
          norme in materia civile,  amministrativa  e  penale,  sulle
          notificazioni di atti a mezzo posta e sulle comunicazioni a
          mezzo   posta   connesse   con  la  notificazione  di  atti
          giudiziari.
             (b) Si trascrivono i primi due commi  dell'art.  32  del
          testo  unico  delle  norme  di  legge in materia valutaria,
          approvato con D.P.R.  n. 148/1988:
             "1. Il Ministro del  tesoro,  udito  il  parere  di  una
          commissione  composta  di  cinque  membri  nominati  per un
          triennio dal Ministro stesso, di concerto  con  i  Ministri
          del  commercio  con  l'estero,  delle finanze e di grazia e
          giustizia, determina con decreto motivato  la  soma  dovuta
          per  la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone
          modalita' e termini secondo quanto  previsto  dall'art.  18
          della legge 24 novembre 1981, n. 689.
             2. La commissione di cui al comma 1 delibera validamente
          con  la  presenza  della  maggioranza  dei suoi membri ed a
          maggioranza dei  voti  dei  membri  presenti.  In  caso  di
          parita', prevale il voto del presidente. La commissione da'
          il  suo  parere  motivato  sulle  infrazioni, formulando le
          proposte sulla natura e sulla  misura  delle  sanzioni  che
          ritiene   applicabili.   La   commissione  ha  facolta'  di
          richiedere all'Ufficio italiano dei cambi di integrare  gli
          accertamenti compiuti".
             (c)  Il  testo  dell'art.  63  del  D.P.R.  n.  633/1972
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto),  come  modificato  dall'art.  7  del  D.P.R.  n.
          463/1982 e dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
          "Art. 63 (Collaborazione della Guardia di  finanza).  -  La
          Guardia  di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul
          valore aggiunto per l'acquisizione e il  reperimento  degli
          elementi  utili  ai  fini dell'accertamento della imposta e
          per la repressione delle violazioni del  presente  decreto,
          procedendo  di  propria  iniziativa  o  su  richiesta degli
          uffici, secondo le norme e con  le  facolta'  di  cui  agli
          articoli  51-  bis  e  52,  alle  operazioni ivi indicate e
          trasmettendo  agli  uffici  stessi  i  relativi  verbali  e
          rapporti.     Essa     inoltre,    previa    autorizzazione
          dell'autorita' giudiziaria  in  relazione  alle  norme  che
          disciplinano  il  segreto istruttorio, utilizza e trasmette
          agli  uffici  documenti,  dati  e  notizie  acquisiti   nei
          confronti   dell'imputato,   direttamente   o  riferiti  ed
          ottenuti dalle altre Forze di polizia,  nell'esercizio  dei
          poteri  di  polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi
          di deroga previsti dall'art. 51-bis .
             Ai fini del necessario coordinamento  dell'azione  della
          Guardia  di  finanza  con  quella  degli  uffici finanziari
          saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui  si
          debba  procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione
          generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
          e  il  comando  generale  della  Guardia  di   finanza   e,
          nell'ambito  delle singole circoscrizioni, fra i capi degli
          ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.
             Gli  uffici  finanziari  e  i  comandi  della Guardia di
          finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso  gli
          stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva
          comunicazione   delle  ispezioni  e  verifiche  intraprese.
          L'ufficio o il comando che  riceve  la  comunicazione  puo'
          richiedere  all'organo  che  sta eseguendo l'ispezione o la
          verifica   l'esecuzione   di   determinati   controlli    e
          l'acquisizione   di  determinati  elementi  utili  ai  fini
          dell'accertamento".
             (d) Il D.P.R. n. 600/1973 reca: "Disposizioni comuni  in
          materia  di  accertamento  delle  imposte  sui redditi". Si
          trascrive il testo dei primi sei commi  del  relativo  art.
          33,  come  modificato  dall'art. 2 del D.P.R. n. 463/1982 e
          dal decreto qui pubblicato:
              "Art.  33  (Accessi,  ispezioni  e  verifiche).  -  Per
          l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano
          le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
          633.
          Gli   uffici  delle  imposte  hanno  facolta'  di  disporre
          l'accesso  di   propri   impiegati   muniti   di   apposita
          autorizzazione  presso  le  pubbliche amministrazioni e gli
          enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di  rilevare
          direttamente i dati e le notizie ivi previste e, nei casi e
          con  le  modalita'  di cui all'art. 35, presso le aziende e
          istituti di credito e l'Amministrazione postale allo  scopo
          di  rilevare  direttamente  i dati e le notizie relative ai
          conti la cui copia sia stata richiesta a norma  del  n.  7)
          dello  stesso  art.  32  e  non  trasmessa entro il termine
          previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di
          rilevare  direttamente  la  completezza  o  la   esattezza,
          allorche'  l'ufficio  abbia fondati sospetti che le pongano
          in dubbio, dei dati e notizie contenenti  nella  copia  dei
          conti  trasmessa,  rispetto a tutti i rapporti intrattenuti
          dal contribuente con l'azienda  o  istituto  di  credito  o
          l'Amministrazione postale.
          La  Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte
          per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai
          fini dell'accertamento dei redditi  e  per  la  repressione
          delle   violazioni   delle   leggi  sulle  imposte  dirette
          procedendo di  propria  iniziativa  o  su  richiesta  degli
          uffici  secondo  le norme e con le facolta' di cui all'art.
          32  e  al  precedente  comma.      Essa   inoltre,   previa
          autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle
          norme  che  disciplinano il segreto istruttorio, utilizza e
          trasmette agli  uffici  delle  imposte  documenti,  dati  e
          notizie acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente
          o  riferiti  ed  ottenuti  dalle  altre  Forze  di polizia,
          nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche  al
          di fuori dei casi di deroga previsti dall'art. 35.
             Ai  fini  del necessario coordinamento dell'azione della
          Guardia di  finanza  con  quella  degli  uffici  finanziari
          saranno  presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
          debba procedere ad indagini sistematiche, tra la  direzione
          generale  delle imposte dirette e il comando generale della
          Guardia   di   finanza   e,   nell'ambito   delle   singole
          circoscrizioni, fra i capi degli Ispettorati e degli uffici
          e i comandi territoriali.
          Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza,
          per  evitare  la  reiterazione  di  accessi, si devono dare
          immediata  comunicazione  dell'inizio  delle  ispezioni   e
          verifiche  intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la
          comunicazione puo' richiedere all'organo che sta  eseguendo
          l'ispezione   o   la  verifica  l'esecuzione  di  specifici
          controlli e l'acquisizione di  specifici  elementi  e  deve
          trasmettere  i  risultati  dei controlli eventualmente gia'
          eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
          ai fini dell'accertamento.   Al termine delle  ispezioni  e
          delle  verifiche  l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
          deve  comunicare  gli  elementi   acquisiti   agli   organi
          richiedenti.
          Gli  accessi  previsti  nel secondo comma e nel terzo comma
          debbono essere eseguiti da funzionari  dell'Amministrazione
          finanziaria  della  carriera  direttiva  con  qualifica non
          inferiore a quella di direttore aggiunto di prima classe  e
          da   ufficiali  della  Guardia  di  finanza  di  grado  non
          inferiore a capitano, ricompresi in elenchi approvati  ogni
          anno  con  decreto  del Ministro delle finanze. Con decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, sono determinate le modalita' di  esecuzione  degli
          accessi  con  particolare riferimento al numero massimo dei
          funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso;
          al  rilascio  e  alle  caratteristiche  dei  documenti   di
          riconoscimento  e  di  autorizzazione;  alle  condizioni di
          tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello
          aperto al pubblico,  in  cui  gli  accessi  possono  essere
          espletati e alla redazione dei processi verbali".