Art. 4.
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, lettera c), e
4, e  all'articolo  2,  comma  2,  nonche'  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  58- quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354
(a), si applicano esclusivamente nei  confronti  dei  condannati  per
delitti  commessi  dopo  la  data  di  entrata in vigore del presente
decreto.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 58- quater , comma 2,  della
legge  26  luglio  1975,  n. 354 (a) , si applicano ai condannati nei
confronti dei quali il provvedimento di revoca e' stato adottato dopo
la data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Per i reati commessi  anteriormente  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  26  giugno  1990,  n.  162 (b) , i riferimenti,
contenuti nell'articolo 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (a)
, ai delitti di cui agli articoli 73, 74 e 80 del testo  unico  delle
leggi   in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di
tossicodipendenza,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (c) , si intendono effettuati  alle
corrispondenti fattispecie della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (d) ,
nel  testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 26 giugno 1990, n. 162 (b) .
  4. Le disposizioni del presente capo non si applicano nei confronti
dei condannati per reati  commessi  durante  la  minore  eta',  fatta
eccezione di quanto previsto dall'articolo 4- bis, commi 1 e 2, della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (a) .
 
             (a)  Per  il  testo  degli  articoli 4- bis e 58- quater
          della legge n. 354/1975 si veda l'art. 1  del  decreto  qui
          pubblicato.
             (b) La legge n. 162/1990 reca: "Aggiornamento, modifiche
          ed  integrazioni  della  legge  22  dicembre  1975, n. 685,
          recante   disciplina   degli   stupefacenti   e    sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati di tossicodipendenza".
             (c) Gli articoli 73, 74 e 80 del testo unico delle leggi
          in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti e sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati  di  tossicodipendenza,  approvato  con   D.P.R.   n.
          309/1990, sono cosi' formulati:
             "Art.  73    (Produzione e traffico illecito di sostanze
          stupefacenti  o  psicotrope)  .   -   1.   Chiunque   senza
          l'autorizzazione  di  cui  all'art.  17,  coltiva, produce,
          fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita,
          cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce,  commercia,
          acquista,  trasporta,  esporta,  importa, procura ad altri,
          invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
          scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi
          previste dagli articoli 75 e 76,  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope  di  cui alle tabelle I e III previste dall'art.
          14, e' punito con la reclusione da otto a venti anni e  con
          la  multa  da  lire  cinquanta  milioni  a lire cinquecento
          milioni.
             2.  Chiunque,  essendo munito dell'autorizzazione di cui
          all'art.  17, illecitamente cede, mette o procura che altri
          metta in commercio le sostanze o le  preparazioni  indicate
          nel comma 1, e' punito con la reclusione da otto a ventidue
          anni  e  con  la  multa  da  lire  cinquanta milioni a lire
          seicento milioni.
             3. Le stesse  pene  si  applicano  a  chiunque  coltiva,
          produce  o  fabbrica  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope
          diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
             4. Se taluno dei fatti previsti  dai  commi  1,  2  e  3
          riguarda  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope di cui alle
          tabelle II e IV previste  dall'art.  14,  si  applicano  la
          reclusione  da  due  a  sei  anni  e la multa da lire dieci
          milioni a lire centocinquanta milioni.
             5.  Quando,  per  i  mezzi,  per  la  modalita'   o   le
          circostanze  dell'azione ovvero per la qualita' e quantita'
          delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono
          di lieve entita', si applicano le pene della reclusione  da
          uno  a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire
          cinquanta milioni se si tratta di sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope  di  cui alle tabelle I e III previste dall'art.
          14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi  a  quattro
          anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni
          se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.
             6.  Se  il  fatto  e'  commesso da tre o piu' persone in
          concorso tra loro, la pena e' aumentata.
             7. Le pene previste dai commi da 1 a  6  sono  diminuite
          dalla  meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che
          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
          anche  aiutando  concretamente  l'autorita'  di  polizia  o
          l'autorita'   giudiziaria   nella  sottrazione  di  risorse
          rilevanti per la commissione dei delitti".
             "Art. 74 (Associazione finalizzata al traffico  illecito
          di  sostanze stupefacenti o psicotrope) . - 1. Quando tre o
          piu' persone si associano allo  scopo  di  commettere  piu'
          delitti  tra  quelli  previsti  dall'art. 73, chi promuove,
          costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e'
          punito per cio' solo con  la  reclusione  non  inferiore  a
          venti anni.
             2.  Chi  partecipa  all'associazione  e'  punito  con la
          reclusione non inferiore a dieci anni.
              3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e'
          di dieci o piu' o se tra i  partecipanti  vi  sono  persone
          dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
             4.  Se  l'associazione  e'  armata  la  pena,  nei  casi
          indicati dai commi 1 e  3,  non  puo'  essere  inferiore  a
          ventiquattro  anni  di  reclusione e, nel caso previsto dal
          comma 2, a dodici anni  di  reclusione.  L'associazione  si
          considera   armata   quando   i   partecipanti   hanno   la
          disponibilita' di  armi  o  materie  esplodenti,  anche  se
          occultate o tenute in luogo di deposito.
             5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui
          alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.
             6.  Se  l'associazione  e'  costituita  per commettere i
          fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si  applicano  il
          primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
             7.  Le  pene  previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
          dalla meta' a  due  terzi  per  chi  si  sia  efficacemente
          adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
          all'associazione  risorse  decisive  per la commissione dei
          delitti.
             8.  Quando  in  leggi  e  decreti e' richiamato il reato
          previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
          abrogato dall'art.   38, comma 1,  della  legge  26  giugno
          1990,  n.  162, il richiamo si intende riferito al presente
          articolo".
             "Art. 80 (Aggravanti specifiche) . - 1. Le pene previste
          per i delitti di cui all'art. 73 sono aumentate da un terzo
          alla meta':
                a)  nei  casi  in  cui  le  sostanze  stupefacenti  e
          psicotrope  sono  consegnate o comunque destinate a persona
          di eta' minore;
                b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo
          comma dell'art. 112 del codice penale;
                c) per chi ha indotto a  commettere  il  reato,  o  a
          cooperare  nella  commissione  del  reato,  persona  dedita
          all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
                d) se il fatto e' stato commesso da persona armata  o
          travisata;
                e)  se  le  sostanze  stupefacenti  o psicotrope sono
          adulterate o commiste ad  altre  in  modo  che  ne  risulti
          accentuata la potenzialita' lesiva;
                f)  se  l'offerta  o  la  cessione  e' finalizzata ad
          ottenere  prestazioni  sessuali   da   parte   di   persona
          tossicodipendente;
                g)   se   l'offerta   o  la  cessione  e'  effettuata
          all'interno o in prossimita' di scuole  di  ogni  ordine  o
          grado,  comunita'  giovanili,  caserme,  carceri, ospedali,
          strutture   per   la   cura   e   la   riabilitazione   dei
          tossicodipendenti.
            2.  Se  il  fatto  riguarda quantita' ingenti di sostanze
          stupefacenti o psicotrope, le  pene  sono  aumentate  dalla
          meta'  a due terzi; la pena e' di trenta anni di reclusione
          quando i fatti previsti dai commi 1, 2  e  3  dell'art.  73
          riguardano  quantita'  ingenti  di  sostanze stupefacenti o
          psicotrope e ricorre l'aggravante di cui  alla  lettera  e)
          del comma 1.
             3.  Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole
          per commettere il delitto o per conseguirne per se'  o  per
          altri  il profitto, il prezzo o l'impunita' ha fatto uso di
          armi.
             4.  Si  applica  la  disposizione  del   secondo   comma
          dell'art. 112 del codice penale.
             5.  Le  sanzioni  previste  dall'art.  76 sono aumentate
          nella  misura  stabilita  dal  presente   articolo   quando
          ricorrono  le  circostanze  ivi previste, eccettuata quella
          indicata dal comma 2".
             (d)  La  legge  n.  685/1975  reca:  "Disciplina   degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope.  Prevenzione, cura e
          riabilitazione dei relativi  stati  di  tossicodipendenza".
          Gli  articoli  di  detta legge corrispondenti agli articoli
          73, 74 e  80  del  testo  unico  approvato  con  D.P.R.  n.
          309/1990 erano, rispettivamente, gli articoli 71, 75 e 74.