Art. 5.
               Scuola familiare e privata autorizzata
                    Esami di idoneita' e licenza
  1.  Per  scuola  familiare  si  intende  l'attivita'  di istruzione
elementare svolta direttamente dai  genitori  o  da  persona  a  cio'
delegata  dai  genitori  stessi. Gli alunni che assolvono all'obbligo
con tale modalita' sono ammessi a sostenere gli esami di idoneita'  o
gli  esami  di licenza in una scuola elementare di Stato, nel circolo
di competenza territoriale rispetto alla residenza della famiglia.
  2.  Gli  alunni  di  scuola  privata  autorizzata  sono  ammessi  a
sostenere  gli  esami  di  idoneita'  o  di licenza presso una scuola
elementare di Stato del circolo nell'ambito del  quale  si  trova  la
scuola privata.
  3.  Gli  esami  di  licenza  si  svolgono  dinanzi alle commissioni
istituite nella scuola statale, e con le  stesse  modalita'  previste
per gli alunni di scuola statale.
  4.  Nei casi eccezionali in cui gli alunni privatisti fossero molto
numerosi, allo scopo di far terminare in ogni caso le  operazioni  di
esame  entro  e  non  oltre  l'ottavo giorno dall'inizio delle prove,
possono essere formate altre commissioni composte da  tre  insegnanti
designati   dal   collegio  dei  docenti  e  nominati  dal  direttore
didattico.
  5. Gli  esami  di  idoneita'  si  svolgono  davanti  ad  uno  degli
insegnanti  della classe della scuola statale, nominato dal direttore
didattico. Gli esami consistono in due  prove  scritte,  riguardanti,
rispettivamente,   l'area  linguistico-espressiva  e  quella  logico-
matematica, ed  in  un  colloquio  inteso  ad  accertare  l'idoneita'
dell'alunno  alla  frequenza  della  classe  per  la  quale  sostiene
l'esame.
  6. La domanda di iscrizione agli esami,  in  carta  semplice,  deve
essere corredata del programma dell'attivita' svolta.
  7.  Le  iscrizioni  agli  esami di idoneita' per la frequenza delle
classi seconda, terza, quarta e quinta, e la iscrizione agli esami di
licenza  per  l'ammissione  al   successivo   grado   dell'istruzione
obbligatoria,  e'  consentita  agli alunni privatamente preparati che
abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre, rispettivamente il
sesto, il settimo, l'ottavo, il nono ed il decimo anno di eta'.