Art. 6. Commissioni d'esame nelle scuole private autorizzate 1. La direzione della scuola privata autorizzata, che presenti agli esami non meno di 50 alunni, puo' chiedere al direttore didattico competente che gli esami si svolgano presso la sede della scuola privata. In tal caso allo svolgimento di tutte le operazioni di esame, che si tengono davanti alle commissioni di esami di licenza istituite nella scuola statale, o ai maestri nominati dal direttore didattico, per gli esami di idoneita', partecipera' l'insegnante della classe di appartenenza dei candidati, la cui presenza si deve intendere motivata da ragioni psico-pedagogiche, per assicurare la continuita' del momento dell'esame con il processo educativo sviluppato nel corso dell'anno scolastico. 2. E' vietata la corresponsione, ai membri delle commissioni esaminatrici, da parte delle scuole private, di compensi diversi dalle eventuali indennita' di missione e del rimborso delle spese di viaggio.