Art. 6.
        Commissioni d'esame nelle scuole private autorizzate
  1. La direzione della scuola privata autorizzata, che presenti agli
esami  non  meno  di  50 alunni, puo' chiedere al direttore didattico
competente che gli esami si svolgano  presso  la  sede  della  scuola
privata.  In  tal  caso  allo  svolgimento  di tutte le operazioni di
esame, che si tengono davanti alle commissioni di  esami  di  licenza
istituite  nella  scuola statale, o ai maestri nominati dal direttore
didattico, per gli  esami  di  idoneita',  partecipera'  l'insegnante
della  classe  di appartenenza dei candidati, la cui presenza si deve
intendere motivata da ragioni psico-pedagogiche,  per  assicurare  la
continuita'   del   momento  dell'esame  con  il  processo  educativo
sviluppato nel corso dell'anno scolastico.
  2. E'  vietata  la  corresponsione,  ai  membri  delle  commissioni
esaminatrici,  da  parte  delle  scuole  private, di compensi diversi
dalle eventuali indennita' di missione e del rimborso delle spese  di
viaggio.