Art. 7.
                          Prove suppletive
  1. Le prove suppletive di licenza elementare per gli alunni che non
abbiamo potuto partecipare alla ordinaria sessione d'esame o che, per
comprovati  motivi, non abbiano potuto completare le prove durante la
sessione  d'esame,  dovranno  essere  espletate   prima   dell'inizio
dell'anno scolastico successivo.
  2. Le prove suppletive per gli alunni delle classi 1a, 2a, 3a e 4a,
per  i quali non sia stato possibile esprimere la valutazione finale,
saranno svolte sulla base del programma della classe, e tenendo conto
delle situazioni  particolari  che  abbiano  determinato  la  mancata
valutazione  finale.  E'  da  tener  presente,  anche in questa sede,
l'eccezionalita' della non ammissione alla classe successiva.
  3. I commissari d'esame per  le  prove  suppletive  di  licenza  ed
idoneita' sono quelli inizialmente nominati.