Art. 7. Prove suppletive 1. Le prove suppletive di licenza elementare per gli alunni che non abbiamo potuto partecipare alla ordinaria sessione d'esame o che, per comprovati motivi, non abbiano potuto completare le prove durante la sessione d'esame, dovranno essere espletate prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo. 2. Le prove suppletive per gli alunni delle classi 1a, 2a, 3a e 4a, per i quali non sia stato possibile esprimere la valutazione finale, saranno svolte sulla base del programma della classe, e tenendo conto delle situazioni particolari che abbiano determinato la mancata valutazione finale. E' da tener presente, anche in questa sede, l'eccezionalita' della non ammissione alla classe successiva. 3. I commissari d'esame per le prove suppletive di licenza ed idoneita' sono quelli inizialmente nominati.