La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
              (Attivita' di intermediazione mobiliare) 
  1. Per attivita' di intermediazione mobiliare si intende: 
    a) negoziazione per conto proprio o per conto terzi,  ovvero  sia
per conto proprio che per conto terzi, di valori mobiliari; 
    b) collocamento e distribuzione di valori mobiliari con  o  senza
preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo,  ovvero  assunzione  di
garanzia nei confronti dell'emittente; 
    c) gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi  ad  oggetto
valori mobiliari; 
    d) raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari; 
    e) consulenza in materia di valori mobiliari; 
    f) sollecitazione  del  pubblico  risparmio  effettuata  mediante
attivita' anche di carattere promozionale svolta in luogo diverso  da
quello  adibito   a   sede   legale   o   amministrativa   principale
dell'emittente, del proponente  l'investimento  o  del  soggetto  che
procede al collocamento, di cui all'articolo 18-ter, terzo comma, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974,  n.  216,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  2. Ai fini della presente legge i contratti a termine su  strumenti
finanziari collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute,
ivi  compresi  quelli  aventi  ad  oggetto  indici  su  tali   valori
mobiliari, tassi di  interesse  e  valute,  sono  considerati  valori
mobiliari.