Art. 10. 
              (Revisione e certificazione del bilancio) 
  1. Alle societa'  di  intermediazione  mobiliare  si  applicano  le
disposizioni del decreto del Presidente  della  Repubblica  31  marzo
1975, n. 136, relative al controllo contabile ed alla  certificazione
del bilancio, ad eccezione dell'articolo 6, commi primo e secondo,  e
dell'articolo 7 dello stesso decreto. 
  2. Le autorita' di vigilanza possono richiedere  alle  societa'  di
revisione incaricata  della  revisione  e  della  certificazione  del
bilancio  tutte  le  notizie  e  le   informazioni   occorrenti   per
l'adempimento delle proprie funzioni.  Alla  medesima  societa'  puo'
essere  demandata,  su  incarico  e  a  spese   della   societa'   di
intermediazione  mobiliare,  la  verifica  della   conformita'   alle
scritture contabili delle situzioni periodiche di cui all'articolo 9,
comma 5, lettera a). 
  3. Al primo comma dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 136 del 1975, e' aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo:  "Nelle   societa'   in   accomandita   per   azioni,   alla
deliberazione di conferimento  dell'incarico  si  applica  l'articolo
2469 del codice civile".