Art. 10. (Revisione e certificazione del bilancio) 1. Alle societa' di intermediazione mobiliare si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, relative al controllo contabile ed alla certificazione del bilancio, ad eccezione dell'articolo 6, commi primo e secondo, e dell'articolo 7 dello stesso decreto. 2. Le autorita' di vigilanza possono richiedere alle societa' di revisione incaricata della revisione e della certificazione del bilancio tutte le notizie e le informazioni occorrenti per l'adempimento delle proprie funzioni. Alla medesima societa' puo' essere demandata, su incarico e a spese della societa' di intermediazione mobiliare, la verifica della conformita' alle scritture contabili delle situzioni periodiche di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a). 3. Al primo comma dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nelle societa' in accomandita per azioni, alla deliberazione di conferimento dell'incarico si applica l'articolo 2469 del codice civile".