Art. 11. 
         (Esecuzione delle negoziazioni di valori mobiliari) 
  1. Le societa' di intermediazione mobiliare, salvo quanto  previsto
dal comma 2, devono eseguire  le  negoziazioni  di  valori  mobiliari
trattati nei mercati regolamentati esclusivamente in detti mercati  e
con le modalita' di negoziazione per essi previste. 
  2. Le societa' di intermediazione  mobiliare  possono  eseguire  le
negoziazioni di cui  al  comma  1  fuori  dei  mercati  regolamentati
soltanto  quando  il  cliente  lo  abbia   ordinato   o   autorizzato
preventivamente per iscritto e cio' consenta di realizzare un miglior
prezzo per il cliente stesso. 
  3. L'ordine o l'autorizzazione di cui  al  comma  2  devono  essere
conferiti con riguardo a singole  operazioni  e  non  possono  essere
contenuti, a pena di nullita',  in  moduli  o  formulari  predisposti
dall'intermediario, ne'  possono  essere  da  questi  in  alcun  modo
sollecitati. 
  4. Nel caso previsto dal comma 2, le  societa'  di  intermediazione
mobiliare devono rendere noti al mercato, ai clienti ed  alla  CONSOB
gli elementi essenziali dell'operazione conclusa, con le modalita'  e
nei termini stabiliti dalla stessa CONSOB, con proprio regolamento da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Il fissato bollato  deve  recare
la dicitura "operazione eseguita fuori borsa" o "operazione  eseguita
fuori  mercato  ristretto"  ovvero  "operazione  eseguita  fuori  dal
mercato regolamentato su cui e' negoziato il titolo". 
  5. Nel caso previsto dal comma 2,  e'  fatto  comunque  divieto  di
eseguire gli ordini mediante acquisti o vendite per proprio conto. 
  6. Chiunque nell'esercizio o in occasione della  propria  attivita'
d'impresa o nello svolgimento della propria  attivita'  professionale
riceve dal pubblico incarichi di negoziare valori mobiliari  trattati
nei mercati  regolamentati  deve  eseguire  le  operazioni  in  detti
mercati avvalendosi degli intermediari autorizzati. 
  7. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
negoziazioni di valori mobiliari trattati nei  mercati  regolamentati
effettuate  nell'ambito  dell'attivita'  di  gestione  svolta   dalla
societa' di intermediazione  mobiliare,  nonche'  dalle  societa'  di
gestione dei fondi comuni  di  investimento  mobiliare  di  cui  alla
citata legge n. 77 del 1983. 
  8. Le  disposizioni  del  presente  articolo,  con  esclusione  dei
trasferimenti di partecipazioni  tra  o  nei  confronti  di  societa'
controllate e  collegate  ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice
civile, si applicano alle negoziazioni di valori  mobiliari  trattati
nei mercati regolamentati effettuate da aziende o istituti di credito
per conto proprio, da compagnie di assicurazione, da societa' ed enti
che hanno per oggetto sociale esclusivo  o  principale,  o  di  fatto
svolgono come attivita' esclusive  o  principali,  la  compravendita,
l'investimento e la gestione di valori mobiliari. 
  9. In deroga a quanto previsto dal presente articolo,  le  societa'
di intermediazione mobiliare, secondo le modalita'  e  le  condizioni
previste dal regolamento di cui al comma 10, possono eseguire in nome
e per conto proprio ovvero per conto di terzi operazioni di  acquisto
e di vendita di valori mobiliari negoziati nei mercati  regolamentati
a prezzi liberamente contrattati tra le parti,  a  condizione  che  i
quantitativi  singolarmente  scambiati  non  siano  inferiori  ad  un
ammontare minimo stabilito dalla CONSOB. 
  10. La CONSOB, con proprio regolamento da adottare con le modalita'
e  le  procedure  previste  dall'articolo  20,  comma  1,  emana   le
disposizoni attuative del comma 9, stabilendo tra l'altro: 
    a) le modalita' e le condizioni richieste per l'esecuzione  delle
operazioni di acquisto e vendita; 
    b) i valori mobiliari che possono essere negoziati dalle societa'
di intermediazione mobiliare ai sensi del comma 9; 
    c) le modalita' attraverso cui dovra' essere  data  comunicazione
delle operazioni concluse ai sensi  del  comma  9  al  mercato,  alla
CONSOB  ed  ai  singoli  clienti,  precisando   i   contenuti   della
comunicazione stessa. 
  11. Sono nulli i patti in deroga  alle  disposizioni  del  presente
articolo. 
  12. A chi viola le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
applica, con decreto motivato del Ministro del  tesoro,  la  sanzione
amministrativa   pecuniaria   da   un   quarto   all'intero    valore
dell'operazione effettuata. Si applicano le disposizioni di cui  alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione degli articoli 16 e 26. 
  13. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
titoli di Stato o garantiti dallo Stato.