Art. 11. (Esecuzione delle negoziazioni di valori mobiliari) 1. Le societa' di intermediazione mobiliare, salvo quanto previsto dal comma 2, devono eseguire le negoziazioni di valori mobiliari trattati nei mercati regolamentati esclusivamente in detti mercati e con le modalita' di negoziazione per essi previste. 2. Le societa' di intermediazione mobiliare possono eseguire le negoziazioni di cui al comma 1 fuori dei mercati regolamentati soltanto quando il cliente lo abbia ordinato o autorizzato preventivamente per iscritto e cio' consenta di realizzare un miglior prezzo per il cliente stesso. 3. L'ordine o l'autorizzazione di cui al comma 2 devono essere conferiti con riguardo a singole operazioni e non possono essere contenuti, a pena di nullita', in moduli o formulari predisposti dall'intermediario, ne' possono essere da questi in alcun modo sollecitati. 4. Nel caso previsto dal comma 2, le societa' di intermediazione mobiliare devono rendere noti al mercato, ai clienti ed alla CONSOB gli elementi essenziali dell'operazione conclusa, con le modalita' e nei termini stabiliti dalla stessa CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Il fissato bollato deve recare la dicitura "operazione eseguita fuori borsa" o "operazione eseguita fuori mercato ristretto" ovvero "operazione eseguita fuori dal mercato regolamentato su cui e' negoziato il titolo". 5. Nel caso previsto dal comma 2, e' fatto comunque divieto di eseguire gli ordini mediante acquisti o vendite per proprio conto. 6. Chiunque nell'esercizio o in occasione della propria attivita' d'impresa o nello svolgimento della propria attivita' professionale riceve dal pubblico incarichi di negoziare valori mobiliari trattati nei mercati regolamentati deve eseguire le operazioni in detti mercati avvalendosi degli intermediari autorizzati. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle negoziazioni di valori mobiliari trattati nei mercati regolamentati effettuate nell'ambito dell'attivita' di gestione svolta dalla societa' di intermediazione mobiliare, nonche' dalle societa' di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983. 8. Le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei trasferimenti di partecipazioni tra o nei confronti di societa' controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si applicano alle negoziazioni di valori mobiliari trattati nei mercati regolamentati effettuate da aziende o istituti di credito per conto proprio, da compagnie di assicurazione, da societa' ed enti che hanno per oggetto sociale esclusivo o principale, o di fatto svolgono come attivita' esclusive o principali, la compravendita, l'investimento e la gestione di valori mobiliari. 9. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, le societa' di intermediazione mobiliare, secondo le modalita' e le condizioni previste dal regolamento di cui al comma 10, possono eseguire in nome e per conto proprio ovvero per conto di terzi operazioni di acquisto e di vendita di valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati a prezzi liberamente contrattati tra le parti, a condizione che i quantitativi singolarmente scambiati non siano inferiori ad un ammontare minimo stabilito dalla CONSOB. 10. La CONSOB, con proprio regolamento da adottare con le modalita' e le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, emana le disposizoni attuative del comma 9, stabilendo tra l'altro: a) le modalita' e le condizioni richieste per l'esecuzione delle operazioni di acquisto e vendita; b) i valori mobiliari che possono essere negoziati dalle societa' di intermediazione mobiliare ai sensi del comma 9; c) le modalita' attraverso cui dovra' essere data comunicazione delle operazioni concluse ai sensi del comma 9 al mercato, alla CONSOB ed ai singoli clienti, precisando i contenuti della comunicazione stessa. 11. Sono nulli i patti in deroga alle disposizioni del presente articolo. 12. A chi viola le disposizioni di cui al presente articolo si applica, con decreto motivato del Ministro del tesoro, la sanzione amministrativa pecuniaria da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione degli articoli 16 e 26. 13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato.