Art. 12. 
               (Modalita' di esecuzione degli ordini) 
  1. Nelle  negoziazioni  di  valori  mobiliari  effettuate  mediante
l'utilizzo  di  sistemi  informatici  e  telematici   relizzanti   il
collegamento fra le singole borse e i  singoli  soggetti  autorizzati
alle negoziazioni, gli ordini della clientela devono essere  eseguiti
nel rispetto della priorita' di tempo nella  ricezione  degli  ordini
stessi. 
  2. I fissati bollati relativi alle negoziazioni di cui al  comma  1
devono  in  ogni  caso  indicare  distintamente  il   prezzo   e   le
commissioni, i bolli applicati ed il luogo e l'orario  di  esecuzione
dell'ordine. 
  3. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella  Gazzetta
Ufficiale, emana disposizioni attuative delle norme di cui ai commi 1
e 2, allo scopo di assicurare la trasparenza del mercato e la  tutela
dei risparmiatori.