Art. 13. (Provvedimenti cautelari e sanzioni amministrative) 1. Il presidente della CONSOB, o chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento, puo' disporre in via d'urgenza, con provvedimento motivato, anche su proposta della Banca d'Italia, la sospensione cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, dell'esercizio di quelle attivita' in ordine al cui svolgimento da parte della societa' di intermediazione mobiliare sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di irregolarita' ovvero di violazioni di legge, di regolamento o di disposizioni impartite dalle autorita' di vigilanza. I provvedimenti, che sono immediatamente esecutivi, devono essere trasmessi contestualmente alla loro adozione al Ministro del tesoro, che li approva, pena la decadenza, entro tre giorni dall'adozione stessa. La sospensione cautelare puo' comportare anche il solo divieto di assumere nuovi incarichi. 2. Quando sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi irregolarita' ovvero di gravi violazioni di legge, di regolamento o di disposizoni impartite dalle autorita' di vigilanza nella gestione della societa', ed in ogni caso in cui lo richieda la tutela del pubblico risparmio, la CONSOB, sentita la Banca d'Italia per quanto di sua competenza, puo' disporre per un periodo non superiore a sessanta giorni la sospensione dall'albo di cui all'articolo 3, comma 1, della societa' stessa per tutte le attivita' esercitate. 3. In caso di accertata irregolarita' ovvero di accertata violazione di legge o di regolamento o di disposizioni impartite dalle autorita' di vigilanza, il Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB o della Banca d'Italia, ciascuna nell'esercizio delle proprie funzioni, previa contestazione degli addebiti agli interessati e tenuto conto delle deduzioni presentate dgli stessi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della contestazione, applica, con decreto motivato, la sanzione amministrativa da lire 20 milioni a lire 200 milioni ovvero dispone la sospensione dell'esercizio, per un periodo da due mesi ad un anno, di quelle attivita' in ordine al cui svolgimento da parte della societa' di intermediazione mobiliare sia stata accertata la suddetta irregolarita' o violazione. 4. Nel caso in cui sia accertata grave irregolarita' nella gestione della societa' il Ministro del tesoro, con la procedura di cui al comma 3, dispone per un periodo da due mesi ad un anno ed a cura della CONSOB la sospensione dall'albo di cui all'articolo 3, comma 1, della societa' stessa. 5. Qualora le irregolarita' o le violazioni accertate comportino, anche successivamente all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 4, pericoli per la stabilita' dei mercati o per la tutela del pubblico risparmio, il Ministro del tesoro, con la procedura di cui al comma 3, dispone, a cura della CONSOB, la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3, comma 1. Tale cancellazione consegue di diritto all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori devono convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla modificazione dell'oggetto sociale e alle altre modificazioni conseguenti al provvedimento, ovvero alla liquidazione volontaria della societa'. Con il provvedimento di cancellazione, il Ministro del tesoro nomina un commissario preposto alla tutela ed alla restituzione dei patrimoni di proprieta' dei clienti della societa'. Il commissario puo' richiedere informazioni alla CONSOB e alla Banca d'Italia nonche' ad ogni altro pubblico ufficiale. Tali informazioni devono essere rese entro trenta giorni dalla richiesta. Il commissario puo' altresi' richeidere alla CONSOB e alla Banca d'Italia di effettuare indagini specifiche nell'ambito dei poteri attribuiti alle suddette autorita'. Il commissario e' legittimato a proporre la denunzia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori, i sindaci e i soci della societa'. Il commissario si affianca agli organi delle procedure concorsuali, ove disposte. L'incarico del commissario ha termine con la restituzione dei beni disponibili ai clienti della societa'. 6. Il Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB o della Banca d'Italia, nelle ipotesi previste ai commi 1, 2, 3 e 4, puo' disporre: a) la gestione a cura di altra societa' di intermediazione mobiliare di quelle attivita' la cui prosecuzione e' ritenuta necessaria nell'interesse della clientela ovvero la nomina di un commissario preposto alla gestione di dette attivita' che si sostituisce, secondo le direttive della CONSOB, al consiglio di amministrazione con i poteri di un mandato institorio generale; b) lo scioglimento degli organi amministrativi, i cui poteri sono interamente attribuiti ad un commissario nominato con il medesimo provvedimento, incaricato della gestione della societa'. 7. Con le modalita' di cui al comma 6 il Ministro del tesoro provvede alla revoca e alla sostituzione dei commissari. 8. Delle violazioni accertate e delle sanzioni applicate viene data pubblicita', a spese del soggetto interessato, con le modalita' di volta in volta stabilite dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia. Avverso i provvedimenti che irrogano le sanzioni e' data facolta' di opposizione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. 9. Nel caso in cui venga accertato il venir meno di uno o piu' dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, la CONSOB, sentiti gli amministratori della societa', fissa per la loro ricostituzione un termine non superiore a sei mesi eventualemente irrongando la sanzione di cui al comma 4. Decorso inutilmente il termine, la CONSOB dispone la cancellazione delle societa' dall'albo stesso. Dei provvedimenti e' data immediata comunicazione alla Banca d'Italia. 10. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dallo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, in violazione della presente legge, dei regolamenti, e delle disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza, spetta alla societa' o soggetto convenuti l'onere della prova di avere agito con la diligenza del mandatario.