Art. 13. 
         (Provvedimenti cautelari e sanzioni amministrative) 
  1. Il presidente della CONSOB, o chi lo sostituisce in caso di  sua
assenza  o  impedimento,  puo'  disporre  in   via   d'urgenza,   con
provvedimento motivato, anche su proposta della  Banca  d'Italia,  la
sospensione cautelare,  per  un  periodo  non  superiore  a  sessanta
giorni,  dell'esercizio  di  quelle  attivita'  in  ordine   al   cui
svolgimento da parte  della  societa'  di  intermediazione  mobiliare
sussistano   elementi   che   facciano   presumere   l'esistenza   di
irregolarita' ovvero di violazioni di  legge,  di  regolamento  o  di
disposizioni impartite dalle autorita' di vigilanza. I provvedimenti,
che  sono   immediatamente   esecutivi,   devono   essere   trasmessi
contestualmente alla loro adozione al Ministro  del  tesoro,  che  li
approva, pena la decadenza, entro tre giorni dall'adozione stessa. La
sospensione cautelare  puo'  comportare  anche  il  solo  divieto  di
assumere nuovi incarichi. 
  2. Quando sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di
gravi  irregolarita'  ovvero  di  gravi  violazioni  di   legge,   di
regolamento o di disposizoni impartite dalle autorita'  di  vigilanza
nella gestione della societa', ed in ogni caso in cui lo richieda  la
tutela del pubblico risparmio, la CONSOB, sentita la  Banca  d'Italia
per quanto di sua  competenza,  puo'  disporre  per  un  periodo  non
superiore  a  sessanta  giorni  la  sospensione  dall'albo   di   cui
all'articolo 3, comma 1, della societa' stessa per tutte le attivita'
esercitate. 
  3.  In  caso  di  accertata  irregolarita'  ovvero   di   accertata
violazione di legge o di  regolamento  o  di  disposizioni  impartite
dalle autorita' di vigilanza, il Ministro  del  tesoro,  su  proposta
della CONSOB o della Banca d'Italia,  ciascuna  nell'esercizio  delle
proprie  funzioni,   previa   contestazione   degli   addebiti   agli
interessati e tenuto conto delle deduzioni presentate dgli stessi nel
termine di trenta giorni  dalla  comunicazione  della  contestazione,
applica, con decreto motivato, la sanzione amministrativa da lire  20
milioni  a  lire  200   milioni   ovvero   dispone   la   sospensione
dell'esercizio, per un periodo da due mesi  ad  un  anno,  di  quelle
attivita' in ordine al cui svolgimento da  parte  della  societa'  di
intermediazione   mobiliare   sia   stata   accertata   la   suddetta
irregolarita' o violazione. 
  4. Nel caso in cui sia accertata grave irregolarita' nella gestione
della societa' il Ministro del tesoro, con la  procedura  di  cui  al
comma 3, dispone per un periodo da due mesi ad  un  anno  ed  a  cura
della CONSOB la sospensione dall'albo di cui all'articolo 3, comma 1,
della societa' stessa. 
  5. Qualora le irregolarita' o le violazioni  accertate  comportino,
anche successivamente all'adozione dei provvedimenti di cui al  comma
4, pericoli per la  stabilita'  dei  mercati  o  per  la  tutela  del
pubblico risparmio, il Ministro del tesoro, con la procedura  di  cui
al comma 3, dispone, a cura della CONSOB, la cancellazione  dall'albo
di cui all'articolo  3,  comma  1.  Tale  cancellazione  consegue  di
diritto all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.  Entro
due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione,  gli
amministratori devono  convocare  l'assemblea  per  le  deliberazioni
relative  alla  modificazione  dell'oggetto  sociale  e  alle   altre
modificazioni conseguenti al provvedimento, ovvero alla  liquidazione
volontaria della societa'. Con il provvedimento di cancellazione,  il
Ministro del tesoro nomina un commissario  preposto  alla  tutela  ed
alla restituzione dei  patrimoni  di  proprieta'  dei  clienti  della
societa'. Il commissario puo' richiedere informazioni alla  CONSOB  e
alla Banca d'Italia nonche' ad ogni altro  pubblico  ufficiale.  Tali
informazioni devono essere rese entro trenta giorni dalla  richiesta.
Il commissario puo' altresi' richeidere  alla  CONSOB  e  alla  Banca
d'Italia di effettuare indagini  specifiche  nell'ambito  dei  poteri
attribuiti alle suddette autorita'. Il commissario e'  legittimato  a
proporre la denunzia prevista dall'articolo 2409  del  codice  civile
contro gli amministratori, i sindaci e  i  soci  della  societa'.  Il
commissario si affianca agli organi delle procedure concorsuali,  ove
disposte. L'incarico del commissario ha termine con  la  restituzione
dei beni disponibili ai clienti della societa'. 
  6. Il Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB o  della  Banca
d'Italia, nelle ipotesi previste ai commi 1, 2, 3 e 4, puo' disporre: 
    a) la gestione  a  cura  di  altra  societa'  di  intermediazione
mobiliare  di  quelle  attivita'  la  cui  prosecuzione  e'  ritenuta
necessaria nell'interesse della clientela  ovvero  la  nomina  di  un
commissario  preposto  alla  gestione  di  dette  attivita'  che   si
sostituisce, secondo le  direttive  della  CONSOB,  al  consiglio  di
amministrazione con i poteri di un mandato institorio generale; 
    b) lo scioglimento degli organi amministrativi, i cui poteri sono
interamente attribuiti ad un commissario  nominato  con  il  medesimo
provvedimento, incaricato della gestione della societa'. 
  7. Con le modalita' di cui  al  comma  6  il  Ministro  del  tesoro
provvede alla revoca e alla sostituzione dei commissari. 
  8. Delle violazioni accertate e delle sanzioni applicate viene data
pubblicita', a spese del soggetto interessato, con  le  modalita'  di
volta in volta stabilite dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia. Avverso
i  provvedimenti  che  irrogano  le  sanzioni  e'  data  facolta'  di
opposizione ai sensi degli articoli 22  e  seguenti  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
  9. Nel caso in cui venga accertato il venir meno di uno o piu'  dei
requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo  3,
comma 1, la CONSOB, sentiti gli amministratori della societa',  fissa
per la loro ricostituzione  un  termine  non  superiore  a  sei  mesi
eventualemente irrongando la sanzione di  cui  al  comma  4.  Decorso
inutilmente il termine, la  CONSOB  dispone  la  cancellazione  delle
societa'  dall'albo  stesso.  Dei  provvedimenti  e'  data  immediata
comunicazione alla Banca d'Italia. 
  10.  Nei  giudizi  di  risarcimento  dei  danni   derivanti   dallo
svolgimento delle attivita'  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  in
violazione  della  presente   legge,   dei   regolamenti,   e   delle
disposizioni  emanate  dalle  autorita'  di  vigilanza,  spetta  alla
societa' o soggetto convenuti l'onere della prova di avere agito  con
la diligenza del mandatario.