Art. 14. 
                        (Disposizioni penali) 
  1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con  la
multa da lire 10 milioni a lire 200 milioni  chiunque,  senza  essere
iscritto all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero senza essere
autorizzato ai sensi della presente legge, esercita professionalmente
nei confronti  del  pubblico  una  o  piu'  delle  attivita'  di  cui
all'articolo 1, comma 1, ovvero usa la denominazione di  societa'  di
intermediazione mobiliare. La condanna comporta altresi' in ogni caso
la confisca delle cose mobili e immobili di proprieta'  del  soggetto
che ha commesso il reato, che sono servite o sono state  destinate  a
commettere il reato. 
  2.  Alla  condanna  segue  l'interdizione  dai  pubblici  uffici  e
l'incapacita'  di  esercitare  uffici  direttivi  presso  aziende   o
istituti  di  credito,  societa'  di  gestione  di  fondi  comuni  di
investimento   mobiliare,   societa'   fiduciarie   e   societa'   di
intermediazione mobiliare per un periodo non inferiore ad un  anno  e
non superiore a cinque.