Art. 14. (Disposizioni penali) 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 200 milioni chiunque, senza essere iscritto all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero senza essere autorizzato ai sensi della presente legge, esercita professionalmente nei confronti del pubblico una o piu' delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero usa la denominazione di societa' di intermediazione mobiliare. La condanna comporta altresi' in ogni caso la confisca delle cose mobili e immobili di proprieta' del soggetto che ha commesso il reato, che sono servite o sono state destinate a commettere il reato. 2. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacita' di esercitare uffici direttivi presso aziende o istituti di credito, societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, societa' fiduciarie e societa' di intermediazione mobiliare per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque.