Art. 15. 
                    (Fondo nazionale di garanzia) 
  1. E' istituito un fondo nazionale di garanzia per  la  tutela  dei
crediti  vantati  dai  clienti  nei  confronti  delle   societa'   di
intermediazione  mobiliare  e  degli   altri   soggetti   autorizzati
all'esercizio dell'attivita' di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  in
conseguenza dello svolgimento delle attivita' di  intermediazione  in
valori mobiliari. 
  2. Il Ministro del tesoro,  su  proposta  della  CONSOB,  formulata
d'intesa con la Banca d'Italia, determina,  con  proprio  decreto  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le modalita' di organizzazione e
di funzionamento del fondo nonche' la misura del contributo, i  casi,
le modalita' ed i limiti di intervento del fondo e le  norme  per  la
gestione e l'investimento delle attivita' del fondo stesso. 
  3.  L'adesione  al  fondo  e'  obbligatoria  per  le  societa'   di
intermediazione mobiliare e per i soggetti autorizzati  all'esercizio
delle attivita' di cui all'articolo 1,  comma  1.  Il  contributo  al
fondo e' stabilito in  misura  non  superiore  al  2  per  cento  dei
proventi  lordi  derivanti  dallo  svolgimento  delle  attivita'   di
intermediazione  mobiliare,  tenuto   conto   anche   della   diversa
composizione  dei  rischi  dell'attivo.  L'intervento  del  fondo  e'
condizionato alla dichiarazione di insolvenza. 
  4. Con lo stesso decreto di cui al  comma  2  deve  altesi'  essere
previsto il trasferimento al fondo nazionale di garanzia della  quota
parte dei fondi comuni di cui all'articolo 7 del regio  decreto-legge
30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge  5  gennaio  1933,  n.
118, spettante ad ogni singolo agente  di  cambio  partecipante  alle
societa' di intermediazione mobiliare a diminuzione dovuto  al  fondo
stesso da parte delle medesime societa'.