Art. 15. (Fondo nazionale di garanzia) 1. E' istituito un fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle societa' di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, in conseguenza dello svolgimento delle attivita' di intermediazione in valori mobiliari. 2. Il Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB, formulata d'intesa con la Banca d'Italia, determina, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le modalita' di organizzazione e di funzionamento del fondo nonche' la misura del contributo, i casi, le modalita' ed i limiti di intervento del fondo e le norme per la gestione e l'investimento delle attivita' del fondo stesso. 3. L'adesione al fondo e' obbligatoria per le societa' di intermediazione mobiliare e per i soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1. Il contributo al fondo e' stabilito in misura non superiore al 2 per cento dei proventi lordi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di intermediazione mobiliare, tenuto conto anche della diversa composizione dei rischi dell'attivo. L'intervento del fondo e' condizionato alla dichiarazione di insolvenza. 4. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 deve altesi' essere previsto il trasferimento al fondo nazionale di garanzia della quota parte dei fondi comuni di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, spettante ad ogni singolo agente di cambio partecipante alle societa' di intermediazione mobiliare a diminuzione dovuto al fondo stesso da parte delle medesime societa'.