Art. 16. 
                  (Aziende ed istituti di credito) 
  1. L'esercizio  professionale  nei  confronti  del  pubblico  delle
attivita'  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  e'  consentito,  con
esclusione di quella di cui alla lettera a) relativamente  ai  valori
mobiliari diversi dai  titoli  di  Stato  o  garantiti  dallo  Stato,
quotati in borsa e negoziati al mercato ristretto, anche alle aziende
od istituti di credito, previa autorizzazione della Banca d'Italia da
rilasciarsi  secondo  le  modalita'  e  alle  condizioni  da   questa
stabilite. La Banca d'Italia comunica immediatamente alla  CONSOB  le
autorizzazioni rilasciate. 
  2.  Le  aziende  e  gli  istituti  di  credito   autorizzati   allo
svolgimento delle attivita' di cui  all'articolo  1,  comma  1,  sono
tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli  6,  8,
11  e  12,  e  sono  soggetti  alle  norme  sulla  vigilanza  di  cui
all'articolo 9. Fatto salvo il  disposto  dell'articolo  12,  secondo
comma, della citata legge n. 77 del 1983, alle aziende ed istituti di
credito autorizzati all'esercizio dell'attivita' di cui  all'articolo
1, comma 1, lettera f), della presente legge si applica l'articolo  5
della  presente  legge.  Essi  inoltre  devono  tenere  distinte   le
attivita' di cui alla presente legge tra loro e rispetto  alle  altre
attivita'  esercitate,  sia  per  gli  aspetti  contabili   che   per
l'organizzazione interna. Si applicano altresi'  le  disposizioni  di
cui all'articolo 13, ma la sospensione e la  cancellazione  dell'albo
di cui all'articolo 3, comma 1, sono sostituite dalla  sospensione  e
dalla revoca dell'autorizzazione.  Nei  confronti  delle  aziende  ed
istituti di credito i provvedimenti di cui all'articolo 13, commi 1 e
2, sono assunti dalla Banca d'Italia anche su proposta della  CONSOB.
La   sospensione   e   la   revoca    dell'autorizzazione,    nonche'
l'applicazione delle sanzioni, sono disposte ai  sensi  dello  stesso
articolo 13, comma 3, 4 e 5, dal  Ministro  del  tesoro  su  proposta
della Banca d'Italia o della CONSOB ed a cura della prima.