Art. 16. (Aziende ed istituti di credito) 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, e' consentito, con esclusione di quella di cui alla lettera a) relativamente ai valori mobiliari diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, quotati in borsa e negoziati al mercato ristretto, anche alle aziende od istituti di credito, previa autorizzazione della Banca d'Italia da rilasciarsi secondo le modalita' e alle condizioni da questa stabilite. La Banca d'Italia comunica immediatamente alla CONSOB le autorizzazioni rilasciate. 2. Le aziende e gli istituti di credito autorizzati allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6, 8, 11 e 12, e sono soggetti alle norme sulla vigilanza di cui all'articolo 9. Fatto salvo il disposto dell'articolo 12, secondo comma, della citata legge n. 77 del 1983, alle aziende ed istituti di credito autorizzati all'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), della presente legge si applica l'articolo 5 della presente legge. Essi inoltre devono tenere distinte le attivita' di cui alla presente legge tra loro e rispetto alle altre attivita' esercitate, sia per gli aspetti contabili che per l'organizzazione interna. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 13, ma la sospensione e la cancellazione dell'albo di cui all'articolo 3, comma 1, sono sostituite dalla sospensione e dalla revoca dell'autorizzazione. Nei confronti delle aziende ed istituti di credito i provvedimenti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, sono assunti dalla Banca d'Italia anche su proposta della CONSOB. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione, nonche' l'applicazione delle sanzioni, sono disposte ai sensi dello stesso articolo 13, comma 3, 4 e 5, dal Ministro del tesoro su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB ed a cura della prima.