Art. 17. 
                        (Societa' fiduciarie) 
  1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma,  le  societa'
fiduciarie possono svolgere  l'attivita'  di  gestione  di  patrimoni
mediante operazioni aventi  per  oggetto  valori  mobliari,  in  nome
proprio e  per  conto  terzi.  Si  applicano  le  disposizioni  degli
articoli 4, 6, 8, 9, 11 e 13. 
  2. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di  cui  al  comma  1,  le
societa' fiduciarie devono essere  iscritte  in  un'apposita  sezione
dell'albo previsto  dall'articolo  3,  comma  1.  In  sede  di  prima
applicazione si applica l'articolo 18, commi 2 e 3. 
  3. Le istanze  per  l'iscrizione  alla  sezione  speciale  all'Albo
prevista dal comma 2 vanno rivolte alla CONSOB, che provvede in  base
all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 3. 
  4. Le societa' iscritte alla sezione  speciale  dell'albo  prevista
dal comma  2  esercitano  l'attivita'  di  cui  al  comma  1  in  via
esclusiva. 
  5. Anche successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, le societa' fiduciarie,  non  iscritte  alla  sezione
speciale all'albo prevista dal comma 2, possono continuare a svolgere
le attivita' previste dalla legge 23  novembre  1939,  n.  1966,  con
esclusione della gestione di patrimoni di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera c) e di quella di cui al comma 1 del presente articolo.