Art. 17. (Societa' fiduciarie) 1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma, le societa' fiduciarie possono svolgere l'attivita' di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi per oggetto valori mobliari, in nome proprio e per conto terzi. Si applicano le disposizioni degli articoli 4, 6, 8, 9, 11 e 13. 2. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, le societa' fiduciarie devono essere iscritte in un'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1. In sede di prima applicazione si applica l'articolo 18, commi 2 e 3. 3. Le istanze per l'iscrizione alla sezione speciale all'Albo prevista dal comma 2 vanno rivolte alla CONSOB, che provvede in base all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 3. 4. Le societa' iscritte alla sezione speciale dell'albo prevista dal comma 2 esercitano l'attivita' di cui al comma 1 in via esclusiva. 5. Anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le societa' fiduciarie, non iscritte alla sezione speciale all'albo prevista dal comma 2, possono continuare a svolgere le attivita' previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, con esclusione della gestione di patrimoni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) e di quella di cui al comma 1 del presente articolo.