Art. 18. 
              (Disposizioni per la prima applicazione) 
  1. In sede di prima applicazione, i decreti,  i  regolamenti  e  le
delibere previsti dal Titolo I della  presente  legge  sono  adottati
entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. 
  2. Per le istanze presentate entro nove mesi dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, la CONSOB, adotta, entro dodici  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  medesima,  i  provvedimenti
previsti dall'articolo 3, comma 2, tenuto conto  di  quanto  previsto
dai successivi commi del presente articolo. I predetti  provvedimenti
acquistano efficacia a partire dal  compimento  del  dodicesimo  mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  3. I soggetti che, alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, esercitano le  attivita'  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
possono continuare ad esercitarle, in base alle  norme  vigenti  alla
suddetta data e nel rispetto delle  norme  della  presente  legge  in
quanto compatibili, fino al termine di dodici mesi dalla  data  della
sua entrata in vigore a condizione  che  trasmettano  entro  quindici
giorni alla CONSOB copia dell'atto costitutivo, dello statuto vigente
e dell'ultimo bilancio. Per le societa' commissionarie, ammesse  agli
antirecinti alle grida delle borse valori, il termine di dodici  mesi
e' differito al 31 dicembre 1992. 
  4. Fino al 31 dicembre 1992 possono ottenere l'iscrizione  all'albo
di cui all'articolo 3, comma 1, per  esercitare  l'attivita'  di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  per  quanto  concerne   la
negoziazione di valori mobiliari per  conto  terzi  in  borsa  e  nel
mercato ristretto, esclusivamente le societa' al cui capitale sociale
partecipi almeno un agente di cambio, inclusi gli  agenti  di  cambio
che hanno raggiunto i limiti di eta'  successivamente  al  31  luglio
1985. La partecipazione di uno o piu' soci che non  siano  agenti  di
cambio, societa' commissionarie ammesse agli antirecinti  alle  grida
delle borse valori o aziende  ed  istituti  di  credito,  non  potra'
comunque superare fino al 31  dicembre  1992  il  40  per  cento  del
capitale sociale. 
  5. Fino al 31 dicembre 1992 e' sospeso il collocamento fuori  ruolo
degli agenti di cambio per il raggiungimento del settantesimo anno di
eta',  inclusi  quelli  che  abbiano  raggiunto  il  limite  di  eta'
successivamente al 31 luglio 1985. 
  6. Fino al 31 dicembre 1992 la CONSOB, con provvedimento  motivato,
puo' negare l'iscrizione all'albo di cui  all'articolo  3,  comma  1,
qualora, tenuto conto del numero degli agenti di cambio  partecipanti
alla societa' istante, possano determinarsi effetti restrittivi della
concorrenza. 
  7. Sono vietate le intese tra agenti  di  cambio  che  abbiano  per
oggetto o  come  effetto  quello  di  impedire  o  di  subordinare  a
condizioni preordinate la costituzione di societa' di intermediazione
mobiliare o l'accesso al loro capitale da parte  di  altri  soggetti.
Salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge, gli  agenti  di
cambio che violano la norma del presente comma  sono  puniti  con  la
multa di lire 10 milioni a lire 100 milioni. Tale violazione comporta
la nullita' delle intese e l'inibizione ai  soggetti  partecipanti  a
concorrere alla  costituzione  di  una  societa'  di  intermediazione
mobiliare. 
  8. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma  5,  limitatamente
alle aziende e  agli  istituti  di  credito,  nonche'  alle  societa'
commissionarie  ammesse  agli  antirecinti  alle  grida  delle  borse
valori, e le disposizioni di cui al comma 7 dello stesso articolo, si
applicano  successivamente  al  31   dicembre   1992.   Le   restanti
disposizioni del predetto articolo 11  si  applicano  a  partire  dal
compimento del dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore  della
presente legge. 
  9. Le societa' di intermediazione mobiliare costituite entro il  31
dicembre 1992  e  autorizzate  all'esercizio  dell'attivita'  di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  per  quanto  concerne   la
negoziazione per conto  terzi  in  borsa  e  nel  mercato  ristretto,
possono avvalersi, per lo svolgimento di tale  attivita',  oltre  che
dei soggetti indicati dall'articolo 7, comma 2, anche dei procuratori
alle grida di agenti di cambio abilitati  di  diritto  ai  sensi  del
medesimo articolo 7, comma 2. 
  10. Gli agenti di cambio e i procuratori alle grida  di  agenti  di
cambio che cessano le attivita' entro il 31 dicembre 1992 trasmettono
alla CONSOB all'atto  della  cessazione  delle  attivita'  un  elenco
nominativo del personale non direttivo, gia' dipendente alla data del
31  ottobre  1990,  con  il  quale   attestano   sotto   la   propria
responsabilita' l'esistenza del  rapporto  di  lavoro  alle  predetta
data. I suddetti agenti di  cambio,  qualora  assumano  entro  il  31
dicembre 1992 una partecipazione in una  delle  societa'  di  cui  al
comma 4, sono tenuti a  trasmettere  il  medesimo  elenco  nominativo
nonche' quello relativo ai propri procuratori alle grida, anche  alla
societa' partecipata. 
  11. Sulla base degli elenchi nominativi di  cui  al  comma  10,  la
CONSOB istituisce e aggiorna fino al  31  dicembre  1992  un  elenco,
articolato per province, del suddetto personale non direttivo. 
  12. In deroga alle norme sul collocamento ordinario,  il  personale
non direttivo gia' dipendente alla data del  31  ottobre  1990  dagli
agenti di cambio che partecipano a ciascuna delle societa' di cui  al
comma 4, nonche' quello gia' dipendente dai  procuratori  alle  grida
dei medesimi  agenti  di  cambio,  e'  assunto  con  priorita'  delle
suddette societa', con chiamata nominativa. Le societa' comunicano  i
nominativi del personale assunto ai sensi  del  presente  comma  alla
CONSOB, la quale provvede a cancellarli dall'elenco di cui  al  comma
11. 
  13. Anche in deroga  alle  norme  sul  collocamento  ordinario,  le
societa' di intermediazione mobiliare possono  assumere  fino  al  31
dicembre  1992,  con  chiamata  nominativa,  il  personale   iscritto
all'elenco di cui al comma 11, relativo  alla  provincia  in  cui  le
societa' stesse hanno la propria sede sociale.