Art. 18. (Disposizioni per la prima applicazione) 1. In sede di prima applicazione, i decreti, i regolamenti e le delibere previsti dal Titolo I della presente legge sono adottati entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. 2. Per le istanze presentate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la CONSOB, adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, i provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 2, tenuto conto di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo. I predetti provvedimenti acquistano efficacia a partire dal compimento del dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, possono continuare ad esercitarle, in base alle norme vigenti alla suddetta data e nel rispetto delle norme della presente legge in quanto compatibili, fino al termine di dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore a condizione che trasmettano entro quindici giorni alla CONSOB copia dell'atto costitutivo, dello statuto vigente e dell'ultimo bilancio. Per le societa' commissionarie, ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, il termine di dodici mesi e' differito al 31 dicembre 1992. 4. Fino al 31 dicembre 1992 possono ottenere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, per esercitare l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per quanto concerne la negoziazione di valori mobiliari per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto, esclusivamente le societa' al cui capitale sociale partecipi almeno un agente di cambio, inclusi gli agenti di cambio che hanno raggiunto i limiti di eta' successivamente al 31 luglio 1985. La partecipazione di uno o piu' soci che non siano agenti di cambio, societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori o aziende ed istituti di credito, non potra' comunque superare fino al 31 dicembre 1992 il 40 per cento del capitale sociale. 5. Fino al 31 dicembre 1992 e' sospeso il collocamento fuori ruolo degli agenti di cambio per il raggiungimento del settantesimo anno di eta', inclusi quelli che abbiano raggiunto il limite di eta' successivamente al 31 luglio 1985. 6. Fino al 31 dicembre 1992 la CONSOB, con provvedimento motivato, puo' negare l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, qualora, tenuto conto del numero degli agenti di cambio partecipanti alla societa' istante, possano determinarsi effetti restrittivi della concorrenza. 7. Sono vietate le intese tra agenti di cambio che abbiano per oggetto o come effetto quello di impedire o di subordinare a condizioni preordinate la costituzione di societa' di intermediazione mobiliare o l'accesso al loro capitale da parte di altri soggetti. Salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge, gli agenti di cambio che violano la norma del presente comma sono puniti con la multa di lire 10 milioni a lire 100 milioni. Tale violazione comporta la nullita' delle intese e l'inibizione ai soggetti partecipanti a concorrere alla costituzione di una societa' di intermediazione mobiliare. 8. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, limitatamente alle aziende e agli istituti di credito, nonche' alle societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, e le disposizioni di cui al comma 7 dello stesso articolo, si applicano successivamente al 31 dicembre 1992. Le restanti disposizioni del predetto articolo 11 si applicano a partire dal compimento del dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. 9. Le societa' di intermediazione mobiliare costituite entro il 31 dicembre 1992 e autorizzate all'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per quanto concerne la negoziazione per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto, possono avvalersi, per lo svolgimento di tale attivita', oltre che dei soggetti indicati dall'articolo 7, comma 2, anche dei procuratori alle grida di agenti di cambio abilitati di diritto ai sensi del medesimo articolo 7, comma 2. 10. Gli agenti di cambio e i procuratori alle grida di agenti di cambio che cessano le attivita' entro il 31 dicembre 1992 trasmettono alla CONSOB all'atto della cessazione delle attivita' un elenco nominativo del personale non direttivo, gia' dipendente alla data del 31 ottobre 1990, con il quale attestano sotto la propria responsabilita' l'esistenza del rapporto di lavoro alle predetta data. I suddetti agenti di cambio, qualora assumano entro il 31 dicembre 1992 una partecipazione in una delle societa' di cui al comma 4, sono tenuti a trasmettere il medesimo elenco nominativo nonche' quello relativo ai propri procuratori alle grida, anche alla societa' partecipata. 11. Sulla base degli elenchi nominativi di cui al comma 10, la CONSOB istituisce e aggiorna fino al 31 dicembre 1992 un elenco, articolato per province, del suddetto personale non direttivo. 12. In deroga alle norme sul collocamento ordinario, il personale non direttivo gia' dipendente alla data del 31 ottobre 1990 dagli agenti di cambio che partecipano a ciascuna delle societa' di cui al comma 4, nonche' quello gia' dipendente dai procuratori alle grida dei medesimi agenti di cambio, e' assunto con priorita' delle suddette societa', con chiamata nominativa. Le societa' comunicano i nominativi del personale assunto ai sensi del presente comma alla CONSOB, la quale provvede a cancellarli dall'elenco di cui al comma 11. 13. Anche in deroga alle norme sul collocamento ordinario, le societa' di intermediazione mobiliare possono assumere fino al 31 dicembre 1992, con chiamata nominativa, il personale iscritto all'elenco di cui al comma 11, relativo alla provincia in cui le societa' stesse hanno la propria sede sociale.