Art. 19. 
(Disposizioni  relative  agli  agenti  di  cambio  e  alle   societa'
                      commissionarie di borsa) 
  1. Gli agenti di cambio in carica alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge restano autorizzati, purche'  non  iscritti  nel
ruolo speciale di cui  all'articolo  7,  comma  4,  allo  svolgimento
dell'attivita' di negoziazione per conto terzi in borsa e nel mercato
ristretto nonche' delle altre attivita'  consentite  agli  agenti  di
cambio dalle disposizioni vigenti alla  medesima  data.  Agli  stessi
continuano ad applicarsi le disposizioni di legge  e  di  regolamento
concernenti l'attivita' degli agenti di cambio e  i  relativi  ordini
professionali. Essi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni  di
cui agli articoli 5, 11 e 12. 
  2. Dalla data di entrata in vigore della presente  legge  non  sono
piu' banditi concorsi per la nomina di  agenti  di  cambio.  I  ruoli
degli agenti di cambio istituiti presso il Ministero del tesoro  sono
unificati in un unico ruolo nazionale. 
  3. Dopo  il  31  dicembre  1992,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 18, le societa' commissionarie ammesse agli antirecinti
alle grida delle borse valori, per le  quali  non  sia  in  corso  il
procedimento  di  sospensione  o  di  revoca  dell'autorizzazione  di
ammissione,   possono   ottenere   l'iscrizione   all'albo   di   cui
all'articolo 3, comma 1, a  condizione  che  siano  in  possesso  dei
requisiti previsti dal medesimo articolo  3,  comma  2;  ad  esse  si
applicano le norme della  presente  legge.  Qualora  siano  in  corso
accertamenti  ispettivi,   l'iscrizione   all'albo   della   societa'
commissionaria e' subordinata al favorevole giudizio conclusivo della
CONSOB. 
  4. Le societa' commissionarie di cui al comma 3,  al  cui  capitale
non  partecipi  almeno  un  agente  di   cambio,   possono   ottenere
l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, per  esercitare
l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  a)  per  quanto
concerne la negoziazione per conto terzi  in  borsa,  e  nel  mercato
ristretto, con  efficacia  dal  1  gennaio  1993,  a  condizione  che
presentino l'istanza entro nove mesi dalla data di entrata in  vigore
della presente legge.