Art. 2. (Esercizio dell'attivita' di intermediazione mobiliare) 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attivita' di cui all'articolo 1 e' riservato alle societa' di intermediazione mobiliare, salvo quanto previsto negli articoli 16, 17, 18 e 19 ed e' soggetto alle disposizioni della presente legge. 2. Oltre alle attivita' di cui all'articolo 1, le societa' di intermediazione mobiliare possono essere autorizzate a svolgere le attivita' di custodia e amministrazione di valori mobiliari, di finanziamento dei contratti di borsa, di negoziazione per conto terzi di valute in borsa ai sensi dell'articolo 21 e possono esercitare le altre attivita' connesse e strumentali a ciascuna di quelle di cui all'articolo 1. Le societa' di intermediazione mobiliare, nell'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), possono altresi' procedere alla promozione o al collocamento di prodotti e servizi diversi dai valori mobiliari, le cui caratteristiche sono indicate nel regolamento previsto dall'articolo 18-ter del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Alle societa' di intermediazione mobiliare e' inibita la raccolta di risparmio fra il pubblico, come regolata dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con modificazioni e integrazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, ogni attivita' di intermediazione nei pagamenti nonche' l'emissione di titoli, documenti o certificati comunque rappresentativi dei diritti dei clienti. Esse possono collocare certificati di deposito e obbligazioni emesse dagli istituti di credito speciale. 4. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), d'intesa con la Banca d'Italia, determina con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri in base ai quali la detenzione di valori mobiliari da parte delle societa' di intermediazione mobiliare, ivi compresi quelli relativi al capitale di societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, non rientra nell'esercizio delle attivita' per le quali le societa' stesse sono autorizzate. A tal fine la CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, tiene conto, anche in relazione a ciascuna delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, della durata della detenzione e della frequenza delle eventuali negoziazioni effettuate sui valori mobiliari. 5. Nei casi in cui la detenzione di valori mobiliari non rientra nell'esercizio delle attivita' per le quali le societa' di intermediazione mobiliare sono autorizzate, le societa' stesse possono detenere titoli di partecipazione esclusivamente di societa' che esercitano attivita' connesse e strumentali. 6. Le societa' di intermediazione mobiliare non possono emettere valori mobiliari diversi delle azioni con voto non limitato o dalle obbligazioni, anche convertibili in azioni proprie. 7. Le disposizioni della presente legge non si applicano, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dall'articolo 9, commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, dall'articolo 11 e dall'articolo 23, comma 2, lettera c), all'attivita' delle societa' di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77. 8. Il regolamento previsto dall'articolo 18-ter del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, e' modificato in conformita' alle disposizioni della presente legge entro il termine previsto dall'articolo 18, comma 1. Le modificazioni entrano in vigore, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.