Art. 4. (Partecipazione al capitale delle societa' di intermediazione mobiliare) 1. 1. A tutti coloro che partecipano in una societa' di intermediazione mobiliare in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa si applicano gli articoli 5 e 5-bis del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni. La CONSOB puo' altresi' avvalersi nei confronti delle societa' di intermediazione mobiliare dei poteri di cui all'articolo 4-bis dello stesso decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla stessa legge n. 216 del 1974 e da' immediata notizia delle comunicazioni ricevute alla Banca d'Italia. I soggetti di cui al primo periodo devono sottoscrivere, entro quarantotto ore dall'assunzione della partecipazione, protocolli di autonomia gestionale, utilizzando i modelli di cui all'articolo 9, comma 6, della lettera a), e astenersi da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente della societa' ovvero che possa indurre la societa' medesima ad una condotta non coerente con i principi e le regole generali di cui alla presente legge. Copia dei protocolli deve essere inviata alla CONSOB, alla Banca d'Italia e alla societa' partecipata contestualmente alle comunicazioni di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni. I soci che, essendovi tenuti, non hanno inviato i protocolli di autonomia nei modi e nei termini previsti dal presente comma, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni possedute. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea e' impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione della deliberazione e' obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci della societa' di intermediazione mobiliare e puo' essere proposta dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia. Le azioni per le quali, a norma del presente comma, non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. 2. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche alle societa' di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983. Le comunicazioni sono inviate alla Banca d'Italia, che ne da' immediata notizia alla CONSOB. 3. Si considerano appartenenti al gruppo della societa' di intermediazione mobiliare i soggetti che, direttamente o per interposta persona o per il tramite di societa' fiduciaria o di societa' controllata ovvero in virta' di particolari vincoli o accordi, controllano la societa' di intermediazione mobiliare, ne sono controllati ovvero sono controllati dagli stessi soggetti che controllano la societa' di intermediazione mobiliare. Ai fini della presente legge il rapporto di controllo si considera esistente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 4. Entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina, le societa' di intermediazione mobiliare devono comunicare alla CONSOB e alla Banca d'Italia le variazioni intervenute nella composizione dei propri organi sociali e le sostituzioni dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza. Entro lo stesso termine le sostituzioni comportanti modifiche della identita' dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), devono essere, dagli stessi soggetti, comunicate alla CONSOB e alla Banca d'Italia. La violazione delle disposizioni del presente comma e' punita a norma dell'articolo 3, secondo comma, del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni.