Art. 4. 
(Partecipazione  al  capitale  delle  societa'   di   intermediazione
                             mobiliare) 
  1.  1.  A  tutti  coloro  che  partecipano  in  una   societa'   di
intermediazione mobiliare in misura superiore  al  2  per  cento  del
capitale di questa si applicano gli articoli 5  e  5-bis  del  citato
decreto-legge n. 95 del 1974, convertito,  con  modificazioni,  dalla
citata  legge  n.  216  del  1974,  e  successive   modificazioni   e
integrazioni. La CONSOB puo' altresi' avvalersi nei  confronti  delle
societa' di intermediazione mobiliare dei poteri di cui  all'articolo
4-bis dello stesso decreto-legge n.  95  del  1974,  convertito,  con
modificazioni, dalla stessa legge n. 216 del  1974  e  da'  immediata
notizia delle comunicazioni ricevute alla Banca d'Italia. I  soggetti
di cui al primo periodo devono sottoscrivere, entro  quarantotto  ore
dall'assunzione  della  partecipazione,   protocolli   di   autonomia
gestionale, utilizzando i modelli di cui  all'articolo  9,  comma  6,
della lettera a), e astenersi da qualsiasi  comportamento  che  possa
essere di ostacolo ad una  gestione  indipendente,  sana  e  prudente
della societa' ovvero che possa indurre la societa' medesima  ad  una
condotta non coerente con i principi e le regole generali di cui alla
presente legge. Copia dei protocolli deve essere inviata alla CONSOB,
alla Banca d'Italia e alla societa' partecipata contestualmente  alle
comunicazioni di cui all'articolo 5 del citato  decreto-legge  n.  95
del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata  legge  n.  216
del 1974, e successive modificazioni  e  integrazioni.  I  soci  che,
essendovi tenuti, non hanno inviato i  protocolli  di  autonomia  nei
modi  e  nei  termini  previsti  dal  presente  comma,  non   possono
esercitare il diritto di voto inerente alle azioni possedute. In caso
di inosservanza, la deliberazione  dell'assemblea  e'  impugnabile  a
norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il  computo  dei
voti che  non  avrebbero  dovuto  essere  espressi,  non  si  sarebbe
raggiunta   la   necessaria   maggioranza.    L'impugnazione    della
deliberazione e' obbligatoria da parte  degli  amministratori  e  dei
sindaci della societa' di intermediazione  mobiliare  e  puo'  essere
proposta dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia. Le azioni per le quali,
a norma del presente comma, non puo' essere esercitato il diritto  di
voto   sono   computate   ai   fini   della   regolare   costituzione
dell'assemblea. 
  2. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche alle  societa'  di
gestione dei fondi comuni  di  investimento  mobiliare  di  cui  alla
citata legge n. 77 del 1983. Le comunicazioni sono inviate alla Banca
d'Italia, che ne da' immediata notizia alla CONSOB. 
  3.  Si  considerano  appartenenti  al  gruppo  della  societa'   di
intermediazione  mobiliare  i  soggetti  che,  direttamente   o   per
interposta persona o per il  tramite  di  societa'  fiduciaria  o  di
societa' controllata  ovvero  in  virta'  di  particolari  vincoli  o
accordi, controllano la societa'  di  intermediazione  mobiliare,  ne
sono controllati ovvero sono controllati dagli  stessi  soggetti  che
controllano la societa' di intermediazione mobiliare. Ai  fini  della
presente legge il rapporto di controllo  si  considera  esistente  ai
sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
  4. Entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina,  le
societa' di intermediazione mobiliare devono comunicare alla CONSOB e
alla Banca d'Italia le variazioni intervenute nella composizione  dei
propri organi sociali e le sostituzioni dei direttori generali e  dei
dirigenti muniti  di  rappresentanza.  Entro  lo  stesso  termine  le
sostituzioni comportanti modifiche della identita'  dei  soggetti  di
cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), devono essere, dagli  stessi
soggetti, comunicate alla CONSOB e alla Banca d'Italia. La violazione
delle disposizioni del presente comma e' punita a norma dell'articolo
3,  secondo  comma,  del  citato  decreto-legge  n.  95   del   1974,
convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974,  e
successive modificazioni e integrazioni.