Art. 5. (Promotori di servizi finanziari) 1. Nell'offerta dei propri servizi effettuata in luogo diverso dalla propria sede sociale o dalle proprie sedi secondarie e comunque nell'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), le societa' di intermediazione mobiliare devono avvalersi esclusivamente dell'opera di promotori di servizi finanziari iscritti all'albo di cui al comma 5 del presente articolo. 2. La societa' di intermediazione mobiliare che viola le disposizioni di cui al comma 1 e' punita, per questo solo fatto e ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 13, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 15 milioni a lire 100 milioni, aumentata, nel caso, dell'importo dei valori mobiliari illecitamente offerti. 3. E' promotore di servizi finanziari chi, in qualita' di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'attivita' di cui al comma 1. Si applica la disciplina di cui all'articolo 18-ter del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni. L'attivita' di promotore di servizi finanziari puo' essere svolta esclusivamente per conto e nell'interesse di una sola societa' di intermediazione mobiliare. E' inibita ogni forma di attivita' di consulenza porta a porta. 4. La societa' di intermediazione mobiliare e' responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. 5. E' istituito presso la CONSOB l'albo unico nazionale dei promotori di servizi finanziari. La CONSOB provvede entro il 31 marzo di ogni anno a pubblicare l'albo aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. 6. Presso ogni camera di commercio, industria artigianato e agricoltura, con sede nei capoluoghi di regione, e' istituita, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione regionale per l'albo dei promotori di servizi finanziari composta da tre membri, di cui uno nominato dal presidente della stessa camera di commercio, uno dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative ed uno dal presidente della CONSOB. 7. Le commissioni regionali di cui al comma 6 deliberano le iscrizioni negli elenchi regionali dei soggetti iscritti all'albo di cui al comma 5, nonche' i relativi aggiornamenti, esercitano compiti di natura disciplinare ed assolvono le altre funzioni ad esse affidate dai regolamenti di cui al comma 8. In sede di prima apllicazione le commissioni regionali deliberano le iscrizioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. La CONSOB prescrive con uno o piu' regolamenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; a) le modalita' per la costituzione delle commissioni regionali e le disposizioni per il loro funzionamento; b) le modalita' di formazione dell'albo di cui al comma 5 e le forme di pubblicita' dello stesso; c) i requisiti di onorabilita' e professionalita' necessari per l'iscrizione all'albo di cui al comma 5, che in relazione alla specifica attivita' devono essere proporzionati a quelli prescritti per gli esponenti degli enti creditizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni; d) la cadenza almeno annuale dell'esame di idoneita' che dovra' essere indetto dalla CONSOB e svolto presso ogni camera di commercio con sede nei capoluoghi di regione; in sede di prima applicazione, l'esame dovra' essere indetto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; e) l'iscrizione all'albo di cui al comma 5 di chi, fermo restando il requisito della onorabilita', esercita effettivamente da almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'attivita' per incarico di societa' autorizzate dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 18-ter del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni; l'iscrizione avviene su domanda dell'interessato, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dai regolamenti di cui al presente comma; f) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori di servizi finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela, al fine di tutelare l'interesse dei risparmiatori; g) i sistemi di controllo sui comportamenti, i procedimenti disciplinari e le sanzioni; a carico dei promotori di servizi finanziari che violano le regole di cui alla lettera f) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 50 milioni; h) le ipotesi di grave violazione o di recidiva per le quali si applicano le sanzioni della sospensione o della cancellazione dell'albo di cui al comma 5; i) l'importo del contributo alle spese di tenuta dell'albo di cui al comma 5 da versare al momento di presentazione della domanda di iscrizione all'albo di cui al comma 5, nonche' l'importo del diritto annuo. 9. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono irrogate dalla CONSOB. Ad esse non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 10. L'attivita' di promotore di servizi finanziari puo' essere svolta esclusivamente da persone fisiche che siano iscritte all'albo di cui al comma 5. Chiunque esercita l'attivita' di promotore di servizi finanziari senza essere iscritto all'albo di cui al comma 5 e' punito a norma dell'articolo 14.