Art. 6. 
            (Principi generali e regole di comportamento) 
  1.  Nello  svolgimento  delle  loro  attivita'   le   societa'   di
intermediazione mobiliare: 
    a)   devono   comportarsi   con    diligenza,    correttezza    e
professionalita' nella cura dell'interesse del cliente; 
    b) devono pubblicare e trasmettere ai singoli clienti un apposito
documento informativo contenente l'indicazione e la descrizione delle
attivita'  svolte  nonche'  l'elenco  dei  soggetti  appartenenti  al
proprio gruppo, quale indicato nell'articolo 4, comma 3; il documento
di cui sopra, redatto secondo le disposizioni di  carattere  generale
determinate dalla CONSOB con proprio regolamento, deve in  ogni  caso
indicare  gli  estremi  dell'autorizzazione   rilasciata   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 2,  e  contenere  per  estratto  l'indicazione
delle norme di  legge  e  di  regolamento  applicabili  alle  singole
attivita' svolte; 
    c) devono stabilire i  rapporti  con  il  cliente  stipulando  un
contratto scritto nel quale siano  indicati  la  natura  dei  servizi
forniti, le modalita' di svolgimento dei servizi stessi e l'entita' e
i criteri di calcolo  della  loro  remunerazione,  nonche'  le  altre
condizioni particolari convenute con il cliente; copia del  contratto
deve essere consegnata contestualmente al cliente; 
    d)  devono  acquisire  preventivamente  le   informazioni   sulla
situazione  finanziaria  del  cliente   rilevanti   ai   fini   dello
svolgimento delle attivita' di intermediazione mobiliare; 
    e) devono operare in modo che il cliente sia sempre adeguatamente
informato sulla natura e sui  rischi  delle  operazioni,  sulle  loro
implicazioni e su qualsiasi atto, fatto o circostanza  necessari  per
prendere consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento; 
    f) non devono consigliare o effettuare operazioni  con  frequenza
non necessaria o consigliare o effettuare  operazioni  di  dimensioni
eccessive in rapporto alla situazione finanziaria del cliente; 
    g) non possono  effettuare  operazioni  con  o  per  conto  della
propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse
conflittuale nell'operazione, a meno che non abbiano  comunicato  per
iscritto al cliente la  natura  e  l'estensione  del  loro  interesse
nell'operazione,  e  il  cliente   non   abbia   preventivamente   ed
espressamente   acconsentito   per   iscritto   alla    effettuazione
dell'operazione; 
    h) devono predisporre ed osservare procedure organizzative idonee
ad assicurare il controllo  interno  sulla  propria  attivita'  e  su
quella dei propri dipendenti; nella definizione di tali procedure  le
societa' di intermediazione mobiliare devono tener conto del  tipo  e
della frequenza  dei  reclami  presentati  dai  clienti  mantenendone
evidenza  in  apposito  registro;  in  ogni  caso  devono   garantire
un'adeguata formazione del personale impiegato.