Art. 6. (Principi generali e regole di comportamento) 1. Nello svolgimento delle loro attivita' le societa' di intermediazione mobiliare: a) devono comportarsi con diligenza, correttezza e professionalita' nella cura dell'interesse del cliente; b) devono pubblicare e trasmettere ai singoli clienti un apposito documento informativo contenente l'indicazione e la descrizione delle attivita' svolte nonche' l'elenco dei soggetti appartenenti al proprio gruppo, quale indicato nell'articolo 4, comma 3; il documento di cui sopra, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla CONSOB con proprio regolamento, deve in ogni caso indicare gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e contenere per estratto l'indicazione delle norme di legge e di regolamento applicabili alle singole attivita' svolte; c) devono stabilire i rapporti con il cliente stipulando un contratto scritto nel quale siano indicati la natura dei servizi forniti, le modalita' di svolgimento dei servizi stessi e l'entita' e i criteri di calcolo della loro remunerazione, nonche' le altre condizioni particolari convenute con il cliente; copia del contratto deve essere consegnata contestualmente al cliente; d) devono acquisire preventivamente le informazioni sulla situazione finanziaria del cliente rilevanti ai fini dello svolgimento delle attivita' di intermediazione mobiliare; e) devono operare in modo che il cliente sia sempre adeguatamente informato sulla natura e sui rischi delle operazioni, sulle loro implicazioni e su qualsiasi atto, fatto o circostanza necessari per prendere consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento; f) non devono consigliare o effettuare operazioni con frequenza non necessaria o consigliare o effettuare operazioni di dimensioni eccessive in rapporto alla situazione finanziaria del cliente; g) non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse conflittuale nell'operazione, a meno che non abbiano comunicato per iscritto al cliente la natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione, e il cliente non abbia preventivamente ed espressamente acconsentito per iscritto alla effettuazione dell'operazione; h) devono predisporre ed osservare procedure organizzative idonee ad assicurare il controllo interno sulla propria attivita' e su quella dei propri dipendenti; nella definizione di tali procedure le societa' di intermediazione mobiliare devono tener conto del tipo e della frequenza dei reclami presentati dai clienti mantenendone evidenza in apposito registro; in ogni caso devono garantire un'adeguata formazione del personale impiegato.