Art. 7 
        (Attivita' di negoziazione nei mercati regolamentati) 
  1. Le societa' di intermediazione mobiliare  iscritte  all'albo  di
cui  all'articolo  3,  comma   1,   possono   operare   nei   mercati
regolamentati. 
  2. Per lo svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera a), nei mercati regolamentati di cui agli articolo 20 e 23
le societa' di intermediazione mobiliare devono avvalersi  di  agenti
di cambio o di propri dipendenti  abilitati  a  seguito  di  apposito
esame. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge
siano procuratori o rappresentanti alle grida di agenti di  cambio  o
rappresentanti o sostituti rappresentanti  di  borsa  delle  societa'
commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida ovvero osservatori
alle grida di aziende o istituti di credito ammessi negli antirecinti
per un  periodo  complessivamente  non  inferiore  ad  un  anno  sono
abilitati di diritto. 
  3. La  CONSOB  indice  annualmente  gli  esami  di  abilitazione  e
determina, con  proprio  regolamento  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale, i requisiti di onorabilita' e  professionalita'  richiesti
per la partecipazione agli esami stessi nonche' le modalita' del loro
svolgimento. In sede di prima applicazione, l'esame  di  abilitazione
dovra' essere indetto entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  4. Gli agenti di cambio che siano soci, amministratori o  dirigenti
delle societa' di intermediazione mobiliare, nonche' quelli di cui le
societa' di intermediazione mobiliare si avvalgono ai sensi del comma
2, sono iscritti in ruolo speciale istituito presso il Ministero  del
tesoro. Essi  possono  svolgere  le  attivita'  loro  consentite  dal
presente articolo esclusivamente  nell'interesse  della  societa'  di
appartenenza, ed essere soci, amministratori o dirigenti soltanto  di
una  delle   predette   societa'.   Essi   restasno   individualmente
assoggettati ai divieti  ed  alle  incompatibilita'  stabiliti  dalle
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  5. La CONSOB delibera  la  percentuale  massima  delle  commissioni
applicate allo svolgimento dell'attivita' di negoziazione  per  conto
di terzi di valori mobiliari sui mercati regolamentati  di  cui  alla
presente  legge  nonche'  allo  svolgimento  dell'attivita'  di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d).