Art. 8. (Attivita' di gestione) 1.Nell'attivita' di gestione di patrimoni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), le societa' di intermediazione mobiliare possono agire esclusivamente in nome e per conto di terzi e devono attenersi alle seguenti ulteriori regole: a) l'affidamento deve avvenire con apposito contratto scritto, nel quale devono essere specificati la natura dei servizi forniti, i poteri conferiti alla societa', il tipo di valori mobiliari acquistabili, la durata dell'incarico, l'ammontare del compenso oltre al quale nulla e' dovuto o i criteri completi per la sua determinazione; e' nullo ogni richiamo alle condizioni d'uso; b) i valori mobiliari emessi o collocati dalla societa' di intermediazione mobiliare, ovvero dai soggetti appartenenti al gruppo cui la societa' stessa appartiene ai sensi dell'articolo 4, comma 3, nonche' i valori mobiliari sono trattati nei mercati regolamentati possono formare oggetto dell'attivita' di gestione esclusivamente nei limiti stabiliti nel regolamento, che disciplina anche i rapporti della societa' di intermediazione mobiliare con se stessa, di cui all'articolo 9, comma 6, lettera b), tenuto anche conto dell'esistenza di particolari condizioni atte ad assicurare l'indipendenza operativa e gestionale della societa' di intermediazione mobiliare; c) salvo preventiva e specifica rinuncia scritta da parte del cliente, il contratto di cui alla lettera a) non acquista efficacia prima del quinto giorno lavorativo successivo a quello della sua sottoscrizione; entro il medesimo termine il cliente ha facolta' di recedere, senza spese ne' corrispettivo, facendo pervenire apposita comunicazione scritta alla societa'; d) il cliente puo' recedere in ogni momento del contratto di cui alla lettera a) e ritirare in tutto o in parte le somme e i valori mobiliari di cui e' titolare tenuto conto delle operazioni disposte ma non ancora eseguite; e) il cliente puo' impartire istruzioni vincolanti sulle operazioni da effettuare, salvo il diritto di recesso della societa' ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile; f) i valori mobiliari e le somme oggetto della gestione devono essere depositati in conti rubricati come di gestione per conto di terzi presso la medesima societa', in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di custodia e di amministrazione di valori mobiliari di cui all'articolo 2, comma 2, o presso aziende o istituti di credito autorizzati dalla Banca d'Italia, ovvero, con esclusivo riferimento ai valori mobiliari, presso la Monte Titoli S.p.A. e la gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia; per tali conti non opera la compensazione legale e giudiziaria e per gli stessi non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti della societa' di intermediazione mobiliare; presso la societa' stessa devono essere predisposti conti individuali a nome dei singoli clienti che consentano in ogni momento l'individuazione dei beni di loro proprieta'; g) la societa' non puo' contrarre obbligazioni per conto del cliente che impegnano lo stesso oltre i valori affidati in gestione; h) la societa' deve inviare al domicilio del cliente rendiconti almeno trimestrali dai quali risultano, in modo analitico e secondo i criteri stabiliti dalla CONSOB, con proprio regolamento, il valore del patrimonio gestito, la sua composizione, le variazioni intervenute nel periodo di riferimento; su richiesta e a spese del cliente la societa' e' tenuta a fornire in ogni momento la composizione del patrimonio di pertinenza del medesimo; i) la societa' non puo' affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto salvo che per gli atti per i quali la sostituzione e' resa necessaria dalla natura dell'incarico e, in ogni caso, previa comunicazione al cliente; l) l'esercizio del diritto di voto inerente ai valori mobiliari in gestione puo' essere esercitato dalla societa' solo su specifica procura conferita di volta in volta per ogni assemblea e per iscritto. 2. Il patrimonio conferito in gestione dai singoli clienti costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della societa' e da quello degli altri clienti. Sul patrimonio conferito in gestione non sono ammesse azioni dei creditori della societa' o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di loro proprieta'. 3. Le disposizioni del presente articolo sono richiamate nei contratti di cui al comma 1, lettera a), in relazione alla natura dei contratti medesimi. 4. Sono nulli i patti in deroga alle disposizioni del presente articolo.