Art. 9. 
       (Vigilanza sulle societa' di intermediazione mobiliare) 
  1. La vigilanza sulle  societa'  di  intermediazione  mobiliare  e'
esercitata  dalla  CONSOB  per  quanto  riguarda  gli   obblighi   di
informazione e correttezza e la  regolarita'  delle  negoziazioni  di
valori mobiliari  e  dalla  Banca  d'Italia  per  quanto  riguarda  i
controlli di stabilita' patrimoniale. 
  2. La CONSOB,  d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,  determina,  con
proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le regole
di comportamento che le societa' di intermediazione mobiliare  devono
osservare  nello  svolgimento  delle  attivita'  per  le  quali  sono
autorizzate, anche con riferimento allo svolgimento congiunto di piu'
attivita'.  Tali  regole,   conformemente   ai   principi   enunciati
nell'articolo  6,  devono  tra  l'altro  ispirarsi  all'obiettivo  di
garantire: 
    a) la trasparenza dei prezzi di  acquisto  e  di  vendita,  delle
commissioni e di ogni  altro  onere  a  carico  dei  clienti  nonche'
dell'interesse che ha l'intermediario nelle singole operazioni; 
    b) che nello svolgimento delle suddette attivita'  non  si  abbia
scambio di informazioni e di  responsabilita'  di  gestione  tra  chi
opera nelle diverse attivita'; 
    c)   l'interesse   del   cliente   nella    scelta    da    parte
dell'intermediario dei tempi e delle modalita'  di  esecuzione  degli
ordini; 
    d) il rispetto delle istruzioni ricevute dal cliente; 
    e) il rispetto delle modalita' di negoziazione prescritte  per  i
mercati regolamentati; 
    f) la tenuta di idonee registrazioni  relative  alle  transazioni
eseguite che devono essere conservate per periodi prestabiliti; 
    g) che non  sia  consentito  moltiplicare  le  transazioni  senza
vantaggio per il cliente. 
  3. Con il regolamento  di  cui  al  comma  2  la  CONSOB  determina
altresi' le regole di comportamento da osservare nel caso in  cui  il
cliente non abbia preventivamente e per iscritto conferito gli ordini
di acquisto o di vendita ovvero non abbia predeterminato per iscritto
in tutto o in parte gli elementi dell'operazione da porre  in  essere
nonche' ogni altra regola da osservare al fine di regolare le ipotesi
di conflitto di interessi. 
  4. La Banca d'Italia,  d'intesa  con  la  CONSOB,  stabilisce,  con
proprio  regolamento  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,   i
coefficienti minimi di patrimonio e  di  liquidita'  con  riferimento
alle singole attivita' per le quali le  societa'  di  intermediazione
mobiliare  possono  essere  autorizzate  e   con   riferimento   alla
limitazione della concetrazione dei rischi in  proprio  delle  stesse
societa'. 
  5.  La  Banca  d'Italia,  d'intesa  conla   CONSOB,   con   proprio
regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, determina: 
    a) le forme tecniche dei bilanci e  delle  situazioni  periodiche
concernenti lo stato  patrimoniale,  economico  e  finanziario  delle
societa' di intermediazione mobiliare; 
    b) le modalita' con le quali le societa' iscritte all'albo di cui
all'articolo 3, comma 1, devono comunicare le informazioni necessarie
per l'elaborazione delle statistiche finanziarie; 
    c)  criteri  contabili  ed  organizzativi   che   assicurino   la
separazione  delle  varie  attivita'  esercitate  e  delle   connesse
responsabilita' di gestione; 
    d)  le  modalita'  per  il  deposito  dei  valori  mobiliari   di
pertinenza  dei  clienti  presso  le  societa'   di   intermediazione
mobiliare con facolta' di subdeposito, presso la Monte Titoli  S.p.A.
e la gestione centralizzata dei titoli presso la Banca  d'Italia,  in
conti per i quali non opera la compensazione legale e  giudiziaria  e
per i quali non puo' essere pattuita la  compensazione  convenzionale
rispetto ai crediti vantati dal  depositario  verso  la  societa'  di
intermediazione mobiliare, nonche' le modalita' per il deposito delle
somme di pertinenza dei clienti; 
    e)  le  attivita'  connesse  e  strumentali  a  quelle   di   cui
all'articolo 1, inidcate all'articolo 2, comma 2; 
    f) i limiti, i criteri e le modalita' con i quali le societa'  di
intermediazione mobiliare possono partecipare al  capitale  di  altre
societa' ai sensi dell'articolo 2, comma 5. 
  6.  La  CONSOB,  d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,  con   proprio
regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, determina: 
    a) i modelli dei protocolli di autonomia di cui  all'articolo  4,
comma 1; 
    b) i limiti entro i quali i valori mobiliari emessi  o  collocati
dalla societa'  di  intermediazione  mobiliare  ovvero  dei  soggetti
appartenenti al gruppo  di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  possono
formare oggetto dell'attivita' di gestione. 
  7. Ferme restando i poteri di vigilanza e di controllo cartolare ed
ispettivo previsti dalla legge, al fine di evitare duplicazioni nello
svolgimento dell'attivita' di vigilanza, i  controlli  relativi  agli
obblighi di informazione e  correttezza  ed  alla  regolarita'  delle
negoziazioni sulle aziende ed  istituti  di  credito  autorizzati  ai
sensi dell'articolo  16  sono  effettuati  dalla  Banca  d'Italia  su
richiesta della CONSOB e i controlli di stabilita' patrimoniale sulle
societa' di cui agli articoli 2 e 17 sono effettuati dalla CONSOB  su
richiesta della Banca d'Italia. Ciascuna autorita' da'  comunicazione
all'altra degli accertamenti disposti, nonche' di ogni  irregolarita'
riscontrata che richieda l'intervento dell'altra amministrazione.  In
tutti i  casi  in  cui  ciascuna  autorita'  lo  ritenga  necessario,
esercita direttamente il potere di vigilanza di cui al comma 1. 
  8. La Banca d'Italia e la CONSOB possono altresi': 
    a)  chiedere  alle  societa'  di  intermediazione  mobiliare   la
comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione  di
atti e documenti fissando i relativi termini ed  assumere  notizie  e
chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci, dai direttori generali
e dai dirigenti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza  al  fine  di
accertare l'esattezza e la  completezza  dei  dati  e  delle  notizie
comunicati o pubblicati; 
    b) disporre ispezioni  periodiche  e  straordinarie  a  mezzo  di
funzionari che avranno la facolta' di chiedere l'esibizione di  tutti
i documenti e gli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle
loro funzioni. 
  9.  La  Banca  d'Italia  e   la   CONSOB   non   possono   eccepire
reciprocamente il segreto d'ufficio. Si  applica  l'articolo  10  del
citato  regio  decreto-legge  n.  375  del  1936,   convertito,   con
modificazioni e integrazioni, dalla citata legge n. 141 del  1938,  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  10. In ogni caso le  societa'  di  intermediazione  mobiliare  sono
tenute a comunicare, mediante lettera  raccomandata  alla  CONSOB  ed
alla Banca d'Italia, gli atti  indicati  all'articolo  4  del  citato
decreto-legge n. 95 del 1974, convertito,  con  modificazioni,  dalla
citata  legge  n.  216  del  1974,  e  successive   modificazioni   e
integrazioni, nei termini ivi stabiliti,  nonche'  le  proposte,  gli
accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale. 
  11. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla presente  legge  e
da altre disposizioni di legge, la CONSOB e la Banca d'Italia  devono
adottare  gli  atti  che  per  legge  o  regolamento  sono  tenute  a
rilasciare su istanza degli interessati entro  novanta  giorni  dalla
ricezione dell'istanza medesima. Detto termine puo' essere  prorogato
per non piu' di due volte e per  un  massimo  di  trenta  giorni  per
ciascuna volta a decorrere dalla data di ricezione dei dati  e  delle
notizie richiesti. Quando gli atti di competenza della CONSOB o della
Banca d'Italia sono adottati, previo parere  di  altre  autorita',  i
termini rimangono sospesi tra la data della richiesta di parere e  la
data di ricezione dello stesso.  Gli  atti  si  intendono  rilasciati
qualora le relative istanze indirizzate  alla  CONSOB  o  alla  Banca
d'Italia non siano espressamente respinte entro i suindicati termini. 
  12. Alle partecipazioni nelle societa' di gestione di fondi  comuni
di investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della  legge  4
giugno 1985, n. 281. La Banca d'Italia  da'  immediata  notizia  alla
CONSOB delle comunicazioni ricevute. 
  13. Ai sensi della citata legge n. 77 del 1983, la Banca  d'Italia,
d'intesa con la CONSOB, stabilisce  con  provvedimenti  di  carattere
generale i limiti di investimento  dei  fondi  comuni,  di  cui  alla
stessa legge, in titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo cui
appartiene la societa' di gestione ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
nonche' in titoli oggetto dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma
1, lettera b), svolta dai medesimi soggetti collegati. 
  14. Ferme restando le disposizioni della citata  legge  n.  77  del
1983, la CONSOB, con il regolamento di cui al  comma  2,  stabilisce,
con riferimento all'attivita' delle societa' di  gestione  dei  fondi
comuni di investimento mobiliare: 
    a) le regole di comportamento di cui al comma 2, lettera e) e g);
b) modi ed i termini della comunicazione da parte delle  societa'  di
gestione delle operazioni effettuate nell'attivita' di  gestione  dei
fondi aventi ad oggetto titoli emessi  da  soggetti  appartenenti  al
gruppo cui  appartiene  la  stessa  societa'  di  gestione  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 3, ovvero titoli oggetto dell'attivita' di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), svolta dai medesimi soggetti. 
  15. Le societa' di gestione di cui alla  citata  legge  n.  77  del
1983, sono soggette, anche per l'attivita' del fondo, alla disciplina
di cui agli articoli 3, primo comma, lettere c) e g), e 4 del  citato
decreto-legge n. 95 del 1974, convertito,  con  modificazioni,  dalla
citata  legge  n.  216  del  1974,  e  successive   modificazioni   e
integrazioni. 
  16. Alle societa' di gestione di cui alla citata legge  n.  77  del
1083, nonche' agli  amministratori  e  ai  direttori  generali  delle
stesse che violano le disposizioni  di  cui  ai  commi  14  e  15  si
applica, con decreto motivato del Ministro del  tesoro,  la  sanzione
amministrativa   pecuniaria   da   un   quarto   all'intero    valore
dell'operazione effettuata. Si osservano le disposizioni di cui  alla
legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  17. Delle sanzioni applicate ai  sensi  del  comma  16  viene  data
pubblicita', a spese  dei  soggetti  interessati,  con  le  modalita'
stabilite dalla CONSOB con il regolamento di cui al comma 2.