ART. 2. 
  (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa). 
1. Salvi gli specifici criteri e  principi  direttivi  dettati  negli
articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti  nelle  direttive
da attuare, i decreti  legislativi  di  cui  all'articolo  1  saranno
informati ai seguenti principi e criteri generali: 
a) le Amministrazioni direttamente  interessate  dovranno  provvedere
all'attuazione dei decreti legislativi  con  le  ordinarie  strutture
amministrative di cui attualmente dispongono; 
b) nelle materie di competenza delle regioni  a  statuto  speciale  e
ordinario e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  saranno
osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e  l'articolo
6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616; 
c) per evitare, ove possibile, disarmonie con le  discipline  vigenti
per i singoli settori  interessati  dalla  normativa  comunitaria  da
attuare, saranno introdotte le occorrenti  modifiche  o  integrazioni
alle discipline stesse; 
d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali
vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali,  o  il
loro adeguamento, per le infrazioni  alle  disposizioni  dei  decreti
stessi, nei limiti, rispettivamente, della  pena  pecuniaria  fino  a
lire 100 milioni, dell'ammenda fino a lire 100 milioni,  dell'arresto
fino a tre anni, da comminare in  via  alternativa  o  congiunta.  Le
sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui  le  infrazioni
alle norme di attuazione delle direttive  ledano  interessi  generali
dell'ordinamento interno, individuati in base ai  criteri  ispiratori
degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Di norma
sara'  comminata  la  pena  dell'arresto  o  dell'ammenda.  La   pena
dell'ammenda  sara'  comminataper  le  infrazioni  formali,  la  pena
dell'arresto  e  dell'ammenda  per  le  infrazioni  che  espongono  a
pericolo grave ovvero a danno l'interesse protetto; 
e) eventuali spese  non  contemplate  da  leggi  vigenti  e  che  non
riguardino l'attivita'  ordinaria  delle  Amministrazioni  statali  o
regionali potranno essere previste  nei  soli  limiti  dello  stretto
necessario per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle
direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia  possibile  far
fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti Amministrazioni, si
provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, osservando altresi' il disposto dell'articolo  11-ter,  comma
2, della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  introdotto  dall'articolo  7
della legge 23 agosto 1988, n. 362; 
f) i decreti  legislativi  assicureranno  in  ogni  caso  che,  nelle
materie trattate dalle direttive da attuare, la  disciplina  disposta
sia pienamente conforme alle prescrizioni delle  direttive  medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il
termine della delega. 
 
          Nota all'art. 2:
          -  La legge 9 marzo 1989, n. 86, contiene le norme generali
          sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo  normativo
          comunitario  e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
          comunitari. L'art. 9 recita:
          "Art.  9  (Competenze  delle  regioni  e   delle   province
          autonome).  1.  Le regioni a statuto speciale e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nelle   materie   di
          competenza  esclusiva,  possono  dare  immediata attuazione
          alle direttive comunitarie.
          2. Le regioni, anche a statuto  ordinario,  e  le  province
          autonome   di   Trento  e  di  Bolzano,  nelle  materie  di
          competenza  concorrente,  possono  dare   attuazione   alle
          direttive  dopo  l'entrata  in  vigore  della  prima  legge
          comunitaria successiva alla notifica della direttiva.
          3. La legge comunitaria o altra legge dello stato  che  dia
          attuazione  a  direttive in materia di competenza regionale
          indica quali disposizioni di principio non sono  derogabili
          dalla  legge  regionale  sopravvenuta  e  prevalgono  sulle
          contrarie disposizioni  eventualmente  gia'  emanate  dagli
          organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le
          regioni  a  statuto  speciale  e  le  province  autonome si
          adeguano  alla  legge  dello   Stato   nei   limiti   della
          Costituzione e dei rispettivi statuti.
          4. In mancanza degli atti normativi della Regione, previsti
          nei  commi  1,  2  e  3  si applicano tutte le disposizioni
          dettate per l'adempimento degli obblighi  comunitari  dalla
          legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'art. 4.
          5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita'
          amministrative  delle  regioni,  nelle  materie  cui  hanno
          riguardo le direttive, attiene  ad  esigenze  di  carattere
          unitario,   anche   in  riferimento  agli  obiettivi  della
          programmazione economica ed agli  impegni  derivanti  dagli
          obblighi internazionali.
          6.  Fuori  dei  casi  in cui sia esercitata con legge o con
          atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o,
          sulla base della  legge  comunitaria,  con  il  regolamento
          preveduto   dall'art.   4,   la  funzione  di  indirizzo  e
          coordinamento di cui  al  comma  5  e'  esecitata  mediante
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il
          coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa  con  i
          Ministri competenti".
          -  Il  D.P.R. 24 luglio 1977, n. 116, riguarda l'attuazione
          della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio  1975,
          n. 382, in materia di delega e di trasferimento di funzioni
          statali  alle  regioni a statuto ordinario. L'art. 6, comma
          1, recita: "Sono trasferite alle regioni in ciascuna  delle
          materie  definite  dal  presente  decreto anche le funzioni
          amministrative relative  all'applicazione  dei  regolamenti
          della  Comunita'  economica  europea nonche' all'attuazione
          delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che
          indica espressamente le norme di principio".
          -  La  legge  24  novembre  1981, n. 689, reca modifiche al
          sistema penale. Gli articoli 34 e 35 cosi' recitato:
          "Art.  34  (Eclusione   della   depenalizzazione).   -   La
          disposizione  del  primo  comma  dell'articolo  32  non  si
          applica ai reati previsti:
          a) dal codice penale, salvo quanto disposto  dall'art.  33,
          lettera a);
          b) dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978,
          n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;
          c)  da  disposizioni  di  legge  concernenti  le  armi,  le
          munizioni e gli esplosivi;
          d) dall'art. 221 del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie
          approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
          e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge
          26  febbraio  1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli
          alimenti, salvo che per le contravvenzioni  previste  dagli
          articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283.
          f)  dalla  legge  29  marzo  1951, n. 327, sulla disciplina
          degli  alimenti  per  la  prima  infanzia  e  dei  prodotti
          dieteci;
          g)  dalla  legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle
          acque dall'inquinamento;
          h)  dalla  legge  13  luglio  1966,  n.  615,   concernente
          provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
          i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del
          Presidente  della  Repubblica  13  febbraio  1964,  n. 185,
          relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;
          l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
          m) dalle leggi relative ai rapporti di  lavoro,  anche  per
          quanto   riguarda   l'assunzione   dei   lavoratori   e  le
          assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo
          art. 35;
          n) dalle leggi relative alla  prevenzione  degli  infortuni
          sul lavoro ed all'igiene del lavoro;
          o)  dall'articolo  108  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 30 marzo  1957,  n.  361,  e  dall'art.  89  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
          570, in materia elettorale.
          Art. 35 (Violazioni in materia di previdenza ed  assistenza
          obbligatorie).  -  Non  costituiscono reato e sono soggette
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  di
          denaro  tutte le violazioni previste dalle leggi in materia
          di previdenza ed assistenza  obbligatorie,  punite  con  la
          sola ammenda.
          Per  le  violazioni  consistenti  nell'omissione  totale  o
          parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-
          ingiunzione e' emessa, ai  sensi  dell'articolo  18,  degli
          enti  ed  istituti  gestori  delle  forme  di previdenza ed
          assistenza obbligatorie, che con  lo  stesso  provvedimento
          ingiungono  ai debitori anche il pagamento del contributi e
          dei premi non versati e  delle  somme  aggiuntive  previste
          dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
          Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse
          deriva  l'omesso  o  parziale  versamento  di  contributi e
          premi. la relativa sanzione amministrativa e' applicata con
          la medesima ordinanza e dagli stessi enti  ed  istituti  di
          cui al comma precedente.
          Avverso  l'ordinanza-ingiunzione  puo' essere proposta, nel
          termine previsto dall'art. 22, opposizione davanti al  pre-
          tore  in  funzione  di  giudice  del lavoro. Si applicano i
          commi terzo e  settimo  dell'art.  22  e  il  quarto  comma
          dell'art.  23  ed il giudizio di opposizione e' regolato ai
          sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura
          civile.
          Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13,  14,  20,  24,
          25,  26,  28,  29  e 38 in quanto applicabili. L'esecuzione
          forzata, quando non e' diversamente stabilito, e'  regolata
          dalle disposizioni del codice di procedura civile.
          L'ordinanza-ingiunzione  emanata ai sensi del secondo comma
          costituisce titolo per iscivere ipoteca legale sui beni del
          debitore, nei casi in cui essa  e'  consentita,  quando  la
          oppozione  non e' stata proposta ovvero e' stata dichiarata
          inammissibile o rigettata.  In  pendenza  del  giudizio  di
          opposizione  la  iscrizione dell'ipoteca e' autorizzata dal
          pretore se vi e' pericolo nel ritardo.
          Per  le  violazioni  previste  dal  primo  comma  che   non
          consistono  nell'omesso o parziale versamento di contributi
          e premi e che non sono allo schema  connesse  a  norma  del
          terzo  comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e
          II di questo capo, in quanto applicabili.
          La  disposizione  del  primo  comma  non  si  applica  alle
          violazioni  previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e
          246 del testo unico delle disposizioni per  l'assicurazione
          obbligatoria  contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
          professionali, approvato con decreto del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
          Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente
          articolo,  nonche'  per la riscossione dei contributi e dei
          premi non versati e delle relative somme aggiuntive di  cui
          alle   leggi   in   materia  di  previdenza  ed  assistenza
          obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle  forme  di
          previdenza  ed  assistenza  obbligatorie, osservate in ogni
          caso le forme previste dal primo  comma  dell'articolo  18,
          possono   avvalersi,   ove   opportuno,   del  procedimento
          ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti  del  codice
          di procedura civile".
          -   La   legge  16  aprile  1987,  n.  183,  disciplina  il
          coordinamento  delle  politiche  riguaranti  l'appartenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   e  l'adeguamento
          dell'ordinamento interno agli  atti  normativi  comunitari.
          Gli articoli 5 e 21 recitano:
          "Art.   5   (Fondo   di  rotazione).  -  1.  E'  istituito,
          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
          dello  stato,  un  fondo  di rotazione con amministrazioine
          autonoma e gestione fuori bilancio, ai  sensi  dell'art.  9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
          2.  Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un
          apposito conto  corrente  infruttifero,  aperto  presso  la
          tesoreria  centrale  dello  Stato denominato "Ministero del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie", nel quale sono versate:
          a)  le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3
          ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla
          data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma
          1;
          b) le  somme  erogate  dalle  istituzioni  delle  Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
          c)  le  somme  da  individuare annualmente in sede di legge
          finanziaria, sulla  base  delle  indicazioni  del  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi  dell'articolo  2,  comma  1, lettera c), nell'ambito
          delle autorizzazioni di spesa  recate  da  disposizioni  di
          legge  aventi  le stesse finalita' di quelle previste dalle
          norme comunitarie da attuare;
          d)  le  somme  annualmente  determinate  con  la  legge  di
          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
          di cui all'art. 7.
          3.  Restano  salvi  i  rapporti   finanziari   direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui all'articolo 2 del decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 (4),  ed
          alla legge 26 novembre 1975, n. 748.
          "Art.  21 (Misure di intervento finanziario). - 1. Quando i
          decreti delegati  di  cui  alla  presente  legge  prevedano
          misure  di  intevento  finanziario non contemplate da leggi
          vigenti e non  rientranti  nell'attivita'  ordinaria  delle
          amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede
          a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5".
          - La legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente la riforma di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia di bilancio, L'art. 11-ter, comma 2, recita: "2.  I
          disegni   di   legge   e   gli  emendamenti  di  iniziativa
          governativa che, comportino nuove o maggiori  spese  ovvero
          diminuzioni  di  entrate  devono  essere  corredati  da una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero del tesoro, sulla
          quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione
          e delle relative coperture, con la specificazione,  per  la
          spesa  corrente e per le minori entrate degli oneri annuali
          fino alla completa attuazione delle norme e, per  le  spese
          in  conto  capitale,  della  modulazione relativa agli anni
          compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere  complessivo
          in   relazione  agli  obiettivi  fisici  previsti.    Nella
          relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la
          quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la
          verifica tecnica in sede parlamentare secondo le  norme  da
          adottare con i regolamenti parlamentari".