ART. 3. 
     (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare). 
1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma
degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo  1989,
n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C  della
presente legge, applicando anche il disposto dell'articolo  5,  comma
1, della medesima legge n. 86 del 1989. 
 
          Nota all'art. 3:
          -  La  legge  9  marzo  1989,   n.   86,   concernente   la
          partecipazione    dell'Italia    al    processo   normativo
          comunitario e le procedure  di  esecuzione  degli  obblighi
          comunitari.  L'art.  3,  comma  1,  lettera c), recita: "c)
          autorizzazione al Governo ad attuare in  via  regolamentare
          le  direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma dell'art.
          4". L'art.  4 recita:
          "Art. 4 (Attuazione  in  via  regolamentare).  -  1.  Nelle
          materie  gia' disciplinate con legge, ma non riservate alla
          legge,  le  direttive  possono  essere   attuate   mediante
          regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria.
          2.  Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno
          di  legge  comunitaria,  un  elenco  delle  direttive   per
          l'attuazione  delle  quali  chiede  l'autorizzazione di cui
          all'art. 3, lettera c).
          3.  Se  le  direttive  consentono  scelte  in  ordine  alle
          modalita'  della  loro  attuazione o se si rende necessario
          introdurre sanzioni penali o amministrative od  individuare
          le   autorita'   pubbliche   cui   affidare   le   funzioni
          amministrative  inerenti  alla  applicazione  della   nuova
          disciplina,   la   legge   comunitaria  detta  le  relative
          disposizioni.
          4.  Fuori  dei  casi   preveduti   dal   comma   3,   prima
          dell'emanazione  del  regolamento  lo  schema di credito e'
          sottoposto al parere  delle  commissioni  permanenti  della
          Camere   dei   deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,
          competenti per materie, che dovranno esprimersi nel termine
          di  quaranta  giorni  dalla  comunicazione.  Decorso   tale
          termine  i  decreti sono emanati anche in mancanza di detto
          parere.
          5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le pro-
          cedure di cui all'art. 17 della legge 23  agosto  1988,  n.
          400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          o   del  Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche
          comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla  data
          di  entrata  in  vigore della legge comunitaria.  In questa
          ipotesi il  parere  del  Consiglio  di  Stato  deve  essere
          espresso  entro  quaranta  giorni  dalla richiesta. Decorso
          tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di
          detto parere".
          L'art.  5,  comma  1,  recita:  "1.  Fermo  quanto previsto
          dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183,  la  legge
          comunitaria  puo'  disporre che, all'attuazione di ciascuna
          modifica delle direttive da attuare mediante regolamento  a
          norma  dell'art.  4, si provveda con la procedura di cui ai
          commi 4 e 5 del medesimo articolo".
          Note all'art. 4:
          -  La  legge  16  aprile  1987,   n.   183,   concerne   il
          coordinamento  delle  politiche  riguardanti l'appartenenza
          dell'Italia  alle   Comunita'   europee   e   l'adeguamento
          dell'ordinamento  interno  agli  atti normativi comunitari.
          L'art. 20 recita:
          "Art. 20  (Adeguamenti  tecnici).  -  1.  Con  decreti  dei
          Ministri  interessati  sara' data attuazione alle direttive
          che saranno emanate dalla Comunita' economica  europea  per
          le   parti   in   cui  modifichino  modalita'  esecutive  e
          caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive  della
          Comunita'  economica europea gia' eccepite nell'ordinamento
          nazionale.
          2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei
          provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per
          il coordinamento delle politiche comunitarie,  al  Ministro
          degli affari esteri ed al Parlamento".
          -   La  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  concernente  la
          disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento  della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, comma 4,
          recita:  "4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  1  ed   i
          regolamenti  ministeriali  ed interministeriali, che devono
          recare la denominazione  di  "regolamento",  sono  adottati
          previo  parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
          ed alla registrazione della Corte dei  conti  e  pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".
          -  L'art.  4,  comma  5,  della  legge 9 marzo 1989, n. 86,
          recita: "5. Il regolmento di attuazione e' adottato secondo
          le procedure di cui all'articolo 17 della legge  23  agosto
          1988,  n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  o  del  Ministro  per  il  coordinamento   delle
          politiche  comunitarie  da lui delegato, entro quattro mesi
          dalla data di entrata in vigore  della  legge  comunitaria.
          In  questa  ipotesi  il  parere del Consiglio di Stato deve
          essere espresso  entro  quaranta  giorni  dalla  richiesta.
          Decorso  tale  termine  il  regolamento e' emanato anche in
          mancanza di detto parere".