Art. 4 (Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione) 1. Ai decreti ministeriali da adottare a norma dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, soggetti al parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano il secondo e terzo periodo dell'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86. 2. Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze, e' autorizzato ad apportare agli allegati delle tabelle delle esportazioni e delle importazioni le modifiche concernenti merci o Paesi direttamente conseguenti a regolamenti o decisioni comunitari o ad accordi ed intese internazionali cui aderiscono i Paesi della Comunita' economica europea, riguardanti il contenuto delle suddette tabelle. 3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale.