Art. 4 
 (Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione) 
 
  1. Ai decreti ministeriali da adottare  a  norma  dell'articolo  20
della legge 16 aprile 1987, n. 183, soggetti al parere del  Consiglio
di Stato ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, si applicano il secondo e terzo  periodo  dell'articolo
4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86. 
  2. Il Ministro del commercio  con  l'estero,  di  concerto  con  il
Ministro delle finanze, e' autorizzato  ad  apportare  agli  allegati
delle tabelle delle esportazioni e delle  importazioni  le  modifiche
concernenti merci o Paesi direttamente conseguenti  a  regolamenti  o
decisioni comunitari  o  ad  accordi  ed  intese  internazionali  cui
aderiscono i Paesi della Comunita' economica europea, riguardanti  il
contenuto delle suddette tabelle. 
  3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito  della
sua  competenza,   adotta,   con   proprio   decreto,   provvedimenti
amministrativi  direttamente  conseguenti   alle   disposizioni   dei
regolamenti e  delle  decisioni  emanati  dalla  Comunita'  economica
europea in materia di politica comune agricola e forestale,  al  fine
di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale.