Art. 2. 
                 (Valutazione di impatto ambientale). 
1. Per la realizzazione delle dighe e degli altri impianti  destinati
a trattenere, regolare o accumulare le acque  in  modo  durevole  per
fini idroelettrici, di altezza superiore a 10 metri  o  di  capacita'
superiore a 100.000 metri cubi e per la realizzazione delle  relative
opere  di  trasporto  delle  acque  si  applicano  le  norme  di  cui
all'articolo 6 della legge 8 luglio  1986,  n.  349,  ed  i  relativi
provvedimenti di attuazione. 
2. Qualora venga constatato che la realizzazione  dell'impianto  puo'
avere un impatto importante sull'ambiente di un  altro  Stato  membro
della Comunita' economica europea (CEE), il Ministro dell'ambiente ne
informa tempestivamente il  Ministro  degli  affari  esteri  per  gli
adempimenti necessari. 
3. Gli elettrodotti ad alta tensione, la prospezione, la ricerca e la
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi  sono  da  assoggettare
alla valutazione di impatto ambientale ed a  ripristino  territoriale
nei limiti e con le procedure previsti dalla normativa vigente. 
 
          Note all'art. 2:
          - Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986
          (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
          di danno ambientale):
          "Art.  6.  - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
          presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno
          di    legge   relativo   all'attuazione   delle   direttive
          comunitarie in materia di impatto ambientale.
          2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive in
          materia di impatto  ambientale,  le  norme  tecniche  e  le
          categorie   di   opere   in  grado  di  produrre  rilevanti
          modificazioni dell'ambiente ed alle quali si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  ai  successivi  commi 3, 4 e 5, sono
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
          adottata su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentito il
          Comitato  scientifico  di  cui  al  successivo  articolo 1,
          conformemente alla direttiva del Consiglio delle  Comunita'
          europee n. 85/337 del 27 giugno 1985. (1).
          (1) Al comma 2 dell'art. 6 della legge n. 349/1986 e' stata
          data  attuazione  con  il  DPCM  10  agosto  1988,  n.  377
          (pubblicato  in  Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1988, n. 204)
          e con il  DPCM  27  dicembre  1988  (pubblicato in Gazzetta
          Ufficiale 5 gennaio 1989, n. 4).
          3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono
          comunicati, prima  della  loro  approvazione,  al  Ministro
          dell'ambiente,   al   Ministro   per  i  beni  culturali  e
          ambientali e alla regione territorialmente interessata,  ai
          fini   della  valutazione  dell'impatto  sull'ambiente.  La
          comunicazione contiene l'indicazione  della  localizzazione
          dell'intervento,  la  specificazione  dei rifiuti liquidi e
          solidi,   delle   emissioni   ed   immissioni    inquinanti
          nell'atmosfera    e   delle   emissioni   sonore   prodotte
          dall'opera, la descrizione dei depositi di  eliminazione  o
          recupero  dei  danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
          dei  danni  all'ambiente  e  di  monitoraggio   ambientale.
          L'annuncio    dell'avvenuta   comunicazione   deve   essere
          pubblicato, a cura del  committente,  sul  quotidiano  piu'
          diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'
          su un quotidiano a diffusione nazionale.
          4.   Il   Ministro   dell'ambiente,   sentita   la  regione
          interessata,  di  concerto  con  il  Ministro  per  i  beni
          culturali  e  ambientali, si pronuncia sulla compatibilita'
          ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi  i  quali
          la  procedura  di approvazione del progetto riprende il suo
          corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei  Ministri
          in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
          aree  sottoposte  a   vincolo   di   tutela   culturale   o
          paesaggistica   il   Ministro   dell'Ambiente  provvede  di
          concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
          5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera
          non ritenga di uniformarsi alla valutazione  del  Ministero
          dell'ambiente,  la  questione  e'  rimessa al Consiglio dei
          Ministri.
          6.  Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3,
          il    Ministro    dell'ambiente    ravvisi    comportamenti
          contrastanti  con il parere sulla compatibilita' ambientale
          espresso  ai  sensi  del  comma  4,  o  comunque  tali   da
          compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
          e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
          questione al Consiglio dei ministri.
          7.  Restano  ferme  le attribuzioni del Ministro per i beni
          culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
          8.  Il Ministro per i beni culturali e ambientali, nel caso
          previsto dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27
          giugno  1985, n.  312, convertito, con modificazioni, nella
          legge 8 agosto 1985, n.  431, esercita   i  poteri  di  cui
          agli  articoli  4  e  82  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente.
          9. Qualsiasi cittadino, in conformita' delle leggi vigenti,
          puo'   presentare,   in    forma  scritta,   al   Ministero
          dell' ambiente,  al  Ministero,  per i  beni   culturali  e
          ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
          o  pareri  sull' opera  soggetta  a valutazione  di impatto
          ambientale,  nel  termine  di  trenta giorni  dall'annuncio
          della comunicazione del progetto".