Art. 11. 
    (Norme per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti 
                rinnovabili di energia o assimilate) 
1. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano,  alle
province  ed  ai  comuni  e  loro  consorzi   e   associazioni,   sia
direttamente sia  tramite  loro  aziende  e  societa',  nonche'  alle
imprese di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 
1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308,
ad imprese e  a  consorzi  tra  imprese  costituiti  ai  sensi  degli
articoli 2602 e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti tra
imprese ed Ente nazionale per l'energia elettrica  (ENEL)  e/o  altri
enti pubblici, possono essere concessi contributi in  conto  capitale
per studi di fattibilita' tecnico-economica per progetti esecutivi di
impianti civili, industriali o misti di produzione, di  recupero,  di
trasporto   e   di   distribuzione   dell'energia   derivante   dalla
cogenerazione, nonche' per iniziative  aventi  le  finalita'  di  cui
all'articolo 1 e le caratteristiche  di  cui  ai  commi  2  e  3  del
presente articolo, escluse le iniziative di cui agli  articoli  12  e
14. 
2. Il contributo di cui al  comma  1  e'  concesso  con  decreto  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti  i
Ministri dell'ambiente, per le  aree  urbane  e  dei  trasporti,  nel
limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista sino
ad un massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di fattibilita'
tecnico-economica e di lire trecento milioni per i progetti esecutivi
purche' lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e  l'impianto  abbia
le seguenti caratteristiche minime: 
a) potenza superiore a  dieci  megawatt  termici  o  a  tre  megawatt
elettrici; 
b) potenza elettrica installata perla cogenerazione pari ad almeno il
10 per cento della potenza termica erogata all'utenza. 
3. Ai soggetti di cui al comma 1  possono  altresi'  essere  concessi
contributi in conto capitale per la realizzazione  o  la  modifica  a
dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi a  servizi
generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di  energia
e/o un migliore rendimento  di  macchine  e  apparecchiature  e/o  la
sostituzione  di  idrocarburi  con  altri  combustibili.  Il   limite
suddetto non si applica nel caso di realizzazione di nuovi  impianti,
quando cio' deriva da progetti di intervento unitari e  coordinati  a
livello di polo industriale,  di  consorzi  e  forme  associative  di
impresa. 
4. Il contributo di cui al  comma  3  e'  concesso  e  liquidato  con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
nel limite massimo del 30 per cento della  spesa  totale  ammessa  al
contributo preventivata e documentata, elevabile al 40 per cento  nel
caso  di  impianti  di  cogenerazione  e  per  gli  impianti  di  cui
all'articolo 6. 
5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve  essere  corredata
del progetto esecutivo. 
6.  L'ENEL,  salvo  documentate  ragioni  di  carattere  tecnico   ed
economico che ostino, deve includere nei progetti per la  costruzione
di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti  sistemi  per
la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto  anche  al
di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la
rete di distribuzione del calore. 
7. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento,  ammissibili
ai sensi dell'articolo 6, da parte  di  aziende  municipalizzate,  di
enti pubblici, di consorzi tra enti  pubblici,tra  enti  pubblici  ed
imprese private ovvero tra imprese private che utilizzano  il  calore
dei cicli di produzione di  energia  delle  centrali  termoelettriche
nonche'  il  calore  recuperabile  da  processi  industriali  possono
usufruire di contributi in conto capitale fino al 50  per  cento  del
relativo costo. L'ENEL e' tenuto a fornire la  necessaria  assistenza
per la realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con diritto
di rimborso degli oneri sostenuti. 
8. I contributi  di  cui  al  comma  7  sono  erogati  dal  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
 
          Note all'art. 11:
          -  Per  il testo dell'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre
          1962, n.  1643, cosi' come modificato  dall'art.  18  della
          legge 29 maggio 1982, n. 308, v. nella nota all'art. 7.
          -  Si  trascrive il testo degli articoli da 2602 a 2611 del
          codice civile,  che  recano  le  disposizioni  generali  in
          materia di consorzi per il coordinamento della produzione e
          degli scambi:
          "Art.   2602  (Nozione  e  norme  applicabili).  -  Con  il
          contratto  di  consorzio  piu'  imprenditori   istituiscono
          un'organizzazione   comune  per  la  disciplina  o  per  lo
          svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
          Il  contratto  di cui al precedente comma e' regolato dalle
          norme seguenti, salve le diverse disposizioni  delle  leggi
          speciali":
          "Art.   2603  (Forma  e  contenuto  del  contratto).  -  Il
          contratto deve essere fatto  per  iscritto  sotto  pena  di
          nullita'.
          Esso deve indicare:
          1) l'oggetto e la durata del consorzio;
          2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
          3)   gli   obblighi  assunti  e  i  contributi  dovuti  dai
          consorziati;
          4)  le  attribuizioni  e  i  poteri degli organi consortili
          anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
          5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
          6) i casi di recesso e di esclusione;
          7)  le  sanzioni  per  l'inadempimento  degli  obblighi dei
          consorziati.
          Se  il  consorzio  ha per oggetto il contingentamento della
          produzione  o  degli  scambi,  il  contratto  deve  inoltre
          stabilire le quote dei singoli consorziati o criteri per la
          determinazione di esse.
          Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni
          relative alla determinazione delle  quote  ad  una  o  piu'
          persone,  le  decisioni  di queste possono essere impugnate
          innanzi all'autorita' giudiziaria,  se  sono manifestamente
          inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia".
          "Art.  2604  (Durata  del  consorzio).  -  In  mancanza  di
          determinazione della durata del contratto, questo e' valido
          per dieci anni".
          "Art.    2605   (Controllo   sull'attivita'   dei   singoli
          consorziati). - I consorziati devono consentire i controlli
          e   le   ispezioni  da  parte  degli  organi  previsti  dal
          contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento, delle
          obbligazioni assunte".
          "Art.  2606  (Deliberazioni conosortili). - Se il contratto
          non  dispone  diversamente,   le   deliberazioni   relative
          all'attuazione  dell'oggetto  del  consorzio sono prese col
          voto favorevole della maggioranza dei consorziati.
          Le  deliberazioni  che  non  sono prese in conformita' alle
          disposizioni di questo articolo o a  quelle  del  contratto
          possono  essere impugnate davanti all'autorita' giudiziaria
          entro trenta giorni. Per i consorziati assenti  il  termine
          decorre   dalla   comunicazione   o,   se   si   tratta  di
          deliberazione  soggetta  ad  iscrizione,  dalla   data   di
          questa".
          "Art.  2607  (Modificazioni del contratto). - Il contratto,
          se  non  e'  diversamente  convenuto,   non   puo'   essere
          modificato senza il consenso di tutti i consorziati.
          Le  modificazioni  devono  essere  fatte per iscritto sotto
          pena di nullita'".
          "Art.   2608   (Organi   preposti   al   consorzio).  -  La
          responsabilita' verso i  consorziati  di  coloro  che  sono
          preposti al consorzio e' regolata dalle norme sul mandato".
          "Art. 2609 (Recesso ed esclusione). - Nei casi di recesso e
          di  esclusione  previsti  dal  contratto,   la   quota   di
          partecipazione   del  consorziato  receduto  o  escluso  si
          accresce proporzionalmente a quelle degli altri.
          Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli
          scopi del consorzio, ancorche' dato con unico  atto,  cessa
          nei confronti del consorziato receduto o escluso".
          "Art.  2610  (Trasferimento  dell'azienda).  -  Salvo patto
          contrario, in caso  di  trasferimento  a  qualunque  titolo
          dell'azienda   l'acquirente   subentra   nel  contratto  di
          consorzio.
          Tuttavia,   se  sussiste  una  giusta  causa,  in  caso  di
          trasferimento dell'azienda per atto  fra  vivi,  gli  altri
          consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia
          dell'avvenuto trasferimento, la esclusione  dell'acquirente
          dal consorzio".
          "Art.  2611  (Cause  di  scioglimento).  -  Il contratto di
          consorzio si scioglie:
          1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
          2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilita'
          di conserguirlo;
          3) per volonta' unanime dei consorziati;
          4)   per  deliberazione  dei  consorziati,  presa  a  norma
          dell'art. 2606, se sussiste una giusta causa;
          5)  per  provvedimenti dell'autorita' governativa, nei casi
          ammessi dalla legge;
          6) per le altre cause previste nel contratto".