Art. 12.
                       (Progetti dimostrativi)
1. Alle aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi di
imprese ed enti pubblici possono essere concessi contributi in  conto
capitale  per  la  progettazione  e  la realizzazione di impianti con
caratteristiche innovative per aspetti  tecnici  e/o  gestionali  e/o
organizzativi,  che  utilizzino  fonti  rinnovabili  di  energia  e/o
combustibili non tradizionali ovvero  sviluppino  prototipi  a  basso
consumo  specifico  ovvero  nuove  tecnologiche  di  combustione,  di
gassificazione, di liquefazione del carbone e  di  smaltimento  delle
ceneri,  nonche'  iniziative  utilizzanti combustibili non fossili la
cui tecnologia non abbia raggiunto  la  maturita'  commerciale  e  di
esercizio. Sono ammessi altresi' ai contributi sistemi utilizzanti le
fonti  rinnovabili  di  energia  di  origine  solare  finalizzati   a
migliorare   la   qualita'   dell'ambiente   e,  in  particolare,  la
potabilizzazione dell'acqua.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso, nel limite del 50 per
cento della spesa ammissibile preventivata, con decreto del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, su delibera del
CIPE.