Art. 12. (Progetti dimostrativi) 1. Alle aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi di imprese ed enti pubblici possono essere concessi contributi in conto capitale per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o combustibili non tradizionali ovvero sviluppino prototipi a basso consumo specifico ovvero nuove tecnologiche di combustione, di gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento delle ceneri, nonche' iniziative utilizzanti combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturita' commerciale e di esercizio. Sono ammessi altresi' ai contributi sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili di energia di origine solare finalizzati a migliorare la qualita' dell'ambiente e, in particolare, la potabilizzazione dell'acqua. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso, nel limite del 50 per cento della spesa ammissibile preventivata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE.