Art. 13. 
(Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia
                        nel settore agricolo) 
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di  cui  all'articolo  1  nel
settore agricolo,  possono  essere  concessi  alle  imprese  agricole
singole o associate, ovvero a societa' che  offrono  e  gesticono  il
servizio-calore, che prevedano la  partecipazione  dell'ENEL  e/o  di
aziende municipalizzate e/o di altri  enti  pubblici,  contributi  in
conto capitale per la realizzazione di impianti con  potenza  fino  a
dieci megawatt termici  o  fino  a  tre  megawatt  elettrici  per  la
produzione o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da
fonti rinnovabili di energia, nella misura massima del 55  per  cento
della spesa ammessa, elevabile al 65 per cento per le cooperative. 
2. Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
promuovono  con  le  associazioni  di  categoria  degli  imprenditori
agricoli  e  dei  coltivatori  accordi  tesi  all'individuazione   di
soggetti e strumenti  per  la  realizzazione  di  interventi  di  uso
razionale dell'energia nel settore agricolo.