Art. 14.
              (Derivazioni di acqua - Contributi per la
             riattivazione e per la costruzione di nuovi
                              impianti)
1.  Ai soggetti che producono energia elettrica per destinarla ad usi
propri o per cederla in tutto o in parte all'ENEL  e/o  alle  imprese
produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge
6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge  29
maggio   1982,   n.  308,  alle  condizioni  previste  dalla  vigente
normativa, nonche' alle predette imprese produttrici e distributrici,
possono  essere concessi contributi in conto capitale per iniziative:
a)   di   riattivazione  di  impianti  idroelettrici  che  utilizzino
concessioni rinuciate o il cui esercizio  sia  stato  dismesso  prima
della data di entrata in vigore della presente legge;
b)  di  costruzione  di  nuovi  impianti  nonche' di potenziamento di
impianti esistenti, che  utilizzino  concessioni  di  derivazioni  di
acqua.
2.  L'articolo  5  della legge 27 giugno 1964, n. 452, non si applica
quando  l'energia   elettrica   acquistata   proviene   dalle   fonti
rinnovabili di energia di cui all'articolo 1, comma 3.
3.  La  domanda  di  ammissione  al  contributo  di  cui  al comma 1,
corredata dagli elementi tecnico-economici,  dal  piano  finanziario,
dal  piano  di  manutenzione e di esercizio, nonche' da ogni elemento
relativo agli eventuali atti di competenza regionale o delle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ivi  comprese  le  valutazioni
ambientali, e' presentata al Ministero dell'industria, del  commercio
e  dell'artigianato, alla regione o alla provincia autonoma di Trento
e di Bolzano, a  seconda della competenza dell'impianto.
4.  I  contributi  di  cui  al  comma  1, per gli impianti di propria
competenza,   previa    istruttoria    tecnico-economica    espletata
dall' ENEL,  sono  concessi  ed  erogati  con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  nella   misura
massima del 30 per cento della spesa ammissibile documentata.
 
          Note all'art. 14:
          -  Per  il testo dell'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre
          1962, n.  1643, cosi' come modificato  dall'art.  18  della
          legge 29 maggio 1982, n. 308, v. nella nota all'art. 7.
          -  Si  trascrive il testo dell'art. 5 della legge 27 giugno
          1964,  n.   452  (Rinnovo  di   delega   al   Governo   per
          l'emanazione  di  norme  relative  all'organizzazione ed al
          trattamento tributario dell'ente  nazionale  per  l'energia
          elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962,
          n.  1643):  "5.  L'esonero   dal   trasferimento   previsto
          dall'art.  4,  n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
          non  e'  concesso  alle  imprese  produttrici   che   hanno
          distribuito   energia   acquistata   da  terzi,  salvo  che
          l'acquisto  sia  dovuta  a   motivi   occasionali   e   non
          ricorrenti,  e a meno che non si tratti di enti cooperativi
          a carattere mutualistico".
          Il testo della norma richiamata dall'articolo trascritto e'
          riportato nella nota all'art. 7.