Art. 16.
              (Attuazione della legge - Competenza delle
             regioni e delle province autonome di Trento
                            e di Bolzano)
1. Le regioni emanano, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, norme per l'attuazione della presente legge.
2.  Resta  ferma  la  potesta' delle province autonome di Trento e di
Bolzano di emanare norme legislative  sul  contenimento  dei  consumi
energetici  e  sullo  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di energia
nell'ambito delle materie di loro competenza, escluse le prescrizioni
tecniche  rispondenti  ad  esigenze  di carattere nazionale contenute
nella presente legge e nelle direttive del CIPE.
3.  Su  richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e
di Bolzano l'ENEL, l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'ENEA, il CNR
e  le  universita'  degli  studi,  in  base ad apposite convenzioni e
nell'ambito  dei  rispettivi  compiti  istituzionali,  assistono   le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'attuazione
della presente legge. Le regioni e le province autonome di  Trento  e
di  Bolzano  e  i  comuni,  singoli  o  associati, possono dotarsi di
appositi  servizi  per  l'attuazione  degli   adempimenti   di   loro
competenza previsti dalla presente legge.
 
          Nota all'art. 16:
          - Si trascrive il testo del terzo comma dell'art. 117 della
          Costituzione: "Le leggi della Repubblica possono  demandare
          alla  Regione  il  potere  di  emanare  norme  per  la loro
          attuazione".