Art. 17.
                (Cumulo di contributi e casi di revoca)
1.  I  contributi  di  cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14, sono
cumulabili con altre incentivazioni eventualmente previste  da  altre
leggi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  fino  al 75 per cento
dell'investimento complessivo.
2.  Il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
intesa con il Ministro del tesoro  puo'  promuovere,  senza  oneri  a
carico  del  bilancio dello Stato,  apposite convenzioni con istituti
di credito, istituti e societa'  finanziari  al  fine  di  facilitare
l'accesso  al credito per la realizzazione delle iniziative agevolate
ai sensi della presente legge.
3.  Nell'ambito delle proprie competenze e su richiesta del Ministero
dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  l'ENEA  effettua
verifiche   a  campione  e/o  secondo  criteri  di  priorita',  circa
l'effettiva e completa realizzazione delle  iniziative  di  risparmio
energetico agevolate ai sensi degli articoli 11, 12, e 14. In caso di
esito   negativo   delle   verifiche   l'ENEA   da'    immediatamente
comunicazione   al   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato che provvede  alla  revoca  parziale  o  totale  dei
contributi  ed  al recupero degli importi gia' erogati, maggiorati di
un interesse pari al tasso ufficiale  di  sconto  vigente  alla  data
dell'ordinativo  di pagamento, con le modalita' di cui all'articolo 2
del testo unico delle disposizioni di legge relative  alla  procedura
coattiva  per  la ricossione delle entrate patrimoniali dello Stato e
degli altri enti pubblici, dei proventi  di  Demanio  pubblico  e  di
pubblici  servizi  e  delle  tasse  sugli affari, approvato dal regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639.
 
          Nota all'art. 17:
          -  Per  il  testo  dell'art.  2 del regio decreto 14 aprile
          1910, n. 639, v. nota all'art. 9.