Art. 18.
                      (Modalita' di concessione
                    ed erogazione dei contributi)
1.  Per i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 le modalita' di
concessione ed erogazione, le prescrizioni tecniche richieste per  la
stesura  degli  studi  di  fattibilita'  e dei progetti esecutivi, le
prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio  e  di  corretta
manutenzione   degli  impianti  incentivati,  nonche'  i  criteri  di
valutazione delle domande di finaziamento sono fissati  con  apposito
decreto    del    Ministro    dell'industria,    del   commercio    e
dell'artigianato, da emanarsi entro  sessanta  giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.
2.  Ai  fini  dell'acquisizione  dei contributi di cui al comma 1, le
spese sostenute  possono  essere  documentate  nelle  forme  previste
dall'articolo  18,  quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130.
Agli  adempimenti  necessari  per  consentire  l'utilizzo   di   tali
facolta',  si provvede in conformita' a quanto disposto dall'articolo
18, sesto comma, della legge 26 aprile  1983,  n.  130,  a  cura  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Su tutti i contributi previsti dalla presente legge possono essere
concesse  anticipazioni  in  corso  d'opera  garantite   da   polizze
fidejussorie,  bancarie  ed  assicurative emesse da istituti all'uopo
autorizzati, con le modalita' ed entro i limiti fissati  con  decreto
del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e  dell'artigianato di
concerto con il Ministro  del  tesoro,  da  emanarsi  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
          Nota all'art. 18:
          -  Ai  sensi  dell'art.  18, comma 5, della legge 26 aprile
          1983, n. 130.  (Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato) le spese sostenute dalle
          imprese che beneficiano degli incentivi previsti dal  Fondo
          per la ristrutturazione e riconversione industriale possono
          essere  documentate  anche  mediante  elenchi  notarili  di
          fatture   o   elaborati   meccanografici   di  contabilita'
          industriale.
          -  Il  sesto comma dell'art. 18 della legge 26 aprile 1983,
          n. 130, demanda al Ministero dell'industria il  compito  di
          provvedere a tutti gli adempimenti che si rendono necessari
          per  consentire  l'attuazione  della  legge  n.   675/1977.
          (Provvedimenti   per   il   coordinamento   della  politica
          industriale, la ristrutturazione,  la  riconversione  e  lo
          sviluppo  del  settore)  nonche'  il  compito di provvedere
          all'istituzione di  commissioni  per  l'accertamento  della
          realizzazione   ed  eventuale  entrata  in  funzione  degli
          impianti, da effettuare con onere a  carico  delle  imprese
          interessate.