Art. 18. (Modalita' di concessione ed erogazione dei contributi) 1. Per i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 le modalita' di concessione ed erogazione, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilita' e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonche' i criteri di valutazione delle domande di finaziamento sono fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Ai fini dell'acquisizione dei contributi di cui al comma 1, le spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall'articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. Agli adempimenti necessari per consentire l'utilizzo di tali facolta', si provvede in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Su tutti i contributi previsti dalla presente legge possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da polizze fidejussorie, bancarie ed assicurative emesse da istituti all'uopo autorizzati, con le modalita' ed entro i limiti fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 18: - Ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge 26 aprile 1983, n. 130. (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) le spese sostenute dalle imprese che beneficiano degli incentivi previsti dal Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale possono essere documentate anche mediante elenchi notarili di fatture o elaborati meccanografici di contabilita' industriale. - Il sesto comma dell'art. 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, demanda al Ministero dell'industria il compito di provvedere a tutti gli adempimenti che si rendono necessari per consentire l'attuazione della legge n. 675/1977. (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) nonche' il compito di provvedere all'istituzione di commissioni per l'accertamento della realizzazione ed eventuale entrata in funzione degli impianti, da effettuare con onere a carico delle imprese interessate.