Art. 2.
                   (Coordinamento degli interventi)
1.  Per  la coordinata attuazione del piano energetico nazionale e al
fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1, il  Comitato
interministeriale  per la programmazione economica (CIPE) su proposta
del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,
sentiti  il  Ministro  dell'agricoltura  e delle foreste, il Ministro
dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e  teconologica,  il
Ministro  dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, il Ministro
dell'ambiente, il Ministro dei trasporti, il Ministro  dell'ambiente,
il  Ministro  delle  partecipazioni statali, le regioni e le province
autonome di Trento e di  Bolzano,  emana,  entro  centottanta  giorni
dalla   data   di   entrata   in   vigore  della  presente  legge,  e
successivamente  con  cadenza  almeno  triennale,  direttive  per  il
coordinato  impiego  degli  strumenti  pubblici  di  intervento  e di
incentivazione  della  promozione,  della  ricerca,  dello   sviluppo
tecnologico,   nei   settori   della   produzione,   del  recupero  e
dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e  del  contenimento
dei consumi energetici.