Art. 20.
                  (Relazione annuale al Parlamento)
1.  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato,
entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo  stato
di attuazione della presente legge, tenendo conto delle relazioni che
le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  debbono
inviare al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
entro il mese di febbraio del medesimo  anno,  sugli  adempimenti  di
rispettiva  competenza,  in  modo  particolare  con  riferimento agli
obiettivi e ai programmi contenuti nei rispettivi piani energetici.
2.  Un apposito capitolo della relazione di cui al comma 1 illustra i
risultati  conseguiti  e  i  programmi  predisposti   dall'ENEA   per
l'attuazione dell'articolo 3.