Art. 21.
                      (Disposizioni transitorie)
1.  Alla  possibilita'  di  fruire  delle agevolazioni previste dalla
presente legge sono ammesse anche  le  istanze  presentate  ai  sensi
della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito,  con  modificazioni
dalla  legge  29  ottobre 1987, n. 445, per iniziative rientranti fra
quelle previste dagli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 che  non  siano
ancora  state  oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di
rigetto.
2.  Per  le istanze di finanziamento di cui al comma 1 la concessione
delle agevolazioni resta di competenza dell'amministrazione cui  sono
state  presentate  ai  sensi  della  legge  29 maggio 1982, n. 308, e
successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364,
convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445.
 
          Note all'art. 21:
          -  La  legge 29 maggio 1982, n. 308 "Norme sul contenimento
          dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili
          di  energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate
          da  combustibili   diversi   dagli   idrocarburi"   prevede
          l'erogazione: all'art. 6, di contributi in conto capitale a
          sostegno    dell'utilizzo    delle    fonti     rinnovabili
          nell'edilizia; all'art. 8 di contributi per il contenimento
          dei consumi energetici nei settori agricolo e  industriale,
          all'art.  10  di  incentivi  per la produzione combinata di
          energia  e  calore,  all'art.  11  di  contributi  per   il
          finanziamento  di  progetti  dimostrativi,  all'art.  12 di
          incentivi alla produzione di energia da  fonti  rinnovabili
          nel  settore  agricolo;  all'art.  13,  di  contributi alle
          municipalizzate per  l'acquisto  di  veicoli  con  trazione
          elettrica  o  mista;  all'art.  14  di  contributi  per  la
          riattivazione  e  la  costruzione  di  nuovi  impianti  che
          utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua.
          -  Il  decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364 convertito, con
          modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987,  n.  445  (testo
          coordinato  in  Gazzetta  Ufficiale  n. 269 del 17 novembre
          1987) reca: "Misure urgenti per  il  rifinanziamento  delle
          iniziative  di  risparmio  energetico  di cui alla legge 29
          maggio  1982,  n.  308  e   del   programma   generale   di
          metanizzazione  del  Mezzogiorno  di cui all'art. 11, della
          legge 28 novembre 1980, n. 784".