Art. 22 Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla ristrutturazione ed al potenziamento della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Si applicano, salvo quanto espressamente previsto dalla presente disposizione, le norme di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per le successive modifiche dell'ordinamento della medesima Direzione generale. A tal fine le relative dotazioni organiche sono aumentate, per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali di non piu' undici unita' con specifica professionalita' tecnica nel settore energetico, e per il restante personale di non piu' novanta unita', secondo la seguente articolazione: a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; b) n. 10 posti di primo dirigente di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; c) n. 10 posti di VIII livello; d) n. 20 posti di VII livello; e) n. 20 posti di VI livello; f) n. 10 posti di V livello; g) n. 10 posti di IV livello; h) n. 10 posti di III livello; i) n. 10 posti di II livello. 2. Con il decreto di cui al comma 1 puo' essere altresi' prevista presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base la costituzione di un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non piu' di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile per non piu' di una volta scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di societa' di capitale - con esclusione delle imprese private - specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni con esclusione del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di cui al presente comma e' determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore a quello spettante presso l'ente o l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti. 3. Limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali, alle assunzioni conseguenti all'aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 puo' procedersi a decorrere dal 1รค gennaio 1991, e solo dopo aver attuato le procedure di mobilita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni e integrazioni, o comunque dopo novanta giorni dall'avvio di delle procedure. Nel biennio 1991-1992 puo' procedersi a tali assunzioni esclusivamente nel limite annuo del 25 per cento e complessivo del 33 per cento dei relativi posti, restando comunque i posti residui riservati per l'intero biennio alla copertura mediante le predette procedure di mobilita'. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 200 milioni per l'anno 1990, in lire 1.000 milioni per l'anno 1991 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 le proiezioni dell'accantonamento "Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale" e, quanto a lire 200 milioni per l'anno 1990, a lire 600 milioni per l'anno 1991 e a lire 1.400 milioni per l'anno 1992, l'accantonamento "Automazione del Ministero dell'industria".
Nota all'art. 22: - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' il seguente: "Art. 17. Regolamenti. - 1. Con decreto del Presidente della Repbblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che, deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati, regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nella materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 1988) cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1989, n. 96, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1989), reca: "Procedure per l'attuazione del principio di mobilita' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni". - La legge 29 dicembre 1988, n. 554, cosi' come modificata dal decreto legge 2 marzo 1989 n. 66, convertito il legge 24 aprile 1989 n. 144. (Disposizioni in materia di pubblico impiego) reca disposizioni in materia di mobilita', in particolare, agli articoli 1 e 6.