Art. 23. (Abrogazione espressa di norme e utilizzazione di fondi residui) 1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24 e 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono abrogati. 2. Le somme destinate ad incentivare gli interventi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonche' quelle di cui all'articolo 15, comma 37, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono state ancora trasferite alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano o non sono state ancora formalmente impegnate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli interventi di propria competenza, possono essere utilizzate rispettivamente per le finalita' di cui agli articoli 8, 10 e 13 e per quelle di cui agli articoli 11, 12 e 14. 3. Alla ripartizione delle somme di cui al comma 2 spettanti alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con le procedure e le modalita' di cui all'articolo 9. Alla ripartizione delle restanti somme fra i vari interventi, si provvede, tenendo conto delle proporzioni fissate al comma 2 dell'articolo 38, con le modalita' di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 38.
Note all'art. 23: - Per la legge 29 maggio 1982, n. 308 e per il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, v. nella nota all'art. 21. - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67. (Legge finanziaria 1988): "Art. 15. (Omissis). 36. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, per il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e' incrementata di lire 300 miliardi per il 1990. 37. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308 e' autorizzata la spesa di lire 34 miliardi per il 1988, destinati quanto a lire 30 miliardi alla concessione dei contributi di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 12 della medesima legge, e quanto a lire 4 miliardi, alla concessione dei contributi di cui al numero 2). (Omissis)".