Art. 23.
                    (Abrogazione espressa di norme
                  e utilizzazione di fondi residui)
1.  Gli  articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 22, 24 e  26  della  legge  29  maggio  1982,  n.  308,  sono
abrogati.
2. Le somme destinate ad incentivare gli interventi di cui alla legge
29 maggio 1982, n. 308,  e  successive  modificazioni,  ivi  comprese
quelle di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonche' quelle di
cui  all'articolo  15,  comma 37, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, che alla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge  non sono state ancora trasferite alle regioni o alle
province autonome di Trento e di Bolzano  o  non  sono  state  ancora
formalmente  impegnate  dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per gli interventi di  propria  competenza,  possono
essere  utilizzate  rispettivamente  per  le  finalita'  di  cui agli
articoli 8, 10 e 13 e per quelle di cui agli articoli 11, 12 e 14.
3.  Alla  ripartizione  delle  somme di cui al comma 2 spettanti alle
regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano  si  provvede
con  le  procedure  e  le  modalita'  di  cui  all'articolo  9.  Alla
ripartizione delle restanti somme fra i vari interventi, si provvede,
tenendo  conto delle proporzioni fissate al comma 2 dell'articolo 38,
con le modalita' di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 38.
 
          Note all'art. 23:
          -   Per   la  legge  29  maggio  1982,  n.  308  e  per  il
          decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  364,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, v. nella
          nota all'art. 21.
          -  Si  riporta  il  testo dell'art. 15 della legge 11 marzo
          1988, n. 67.
          (Legge finanziaria 1988):
          "Art. 15.
          (Omissis).
          36.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della
          legge 28 novembre 1980, n. 784, per il  programma  generale
          di  metanizzazione  del Mezzogiorno e' incrementata di lire
          300 miliardi per il 1990.
          37.  Per  la concessione dei contributi di cui all'articolo
          12 della legge 29 maggio 1982, n.  308  e'  autorizzata  la
          spesa  di  lire 34 miliardi per il 1988, destinati quanto a
          lire 30 miliardi alla concessione dei contributi di cui  al
          numero  1)  del primo comma dell'articolo 12 della medesima
          legge, e quanto a lire 4  miliardi,  alla  concessione  dei
          contributi di cui al numero 2).
          (Omissis)".