Art. 24. (Disposizioni concernenti la metanizzazione) 1. Il contributo previsto a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione dei progetti indicati nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988 e' sostituito o integrato per la percentuale soppressa o ridotta per effetto dei regolamenti del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del 19 dicembre 1988 con un contributo dello Stato a carico degli stanziamenti di cui al comma 3 pari alla differenza tra il 50 per cento della spesa ammessa per ogni singola iniziativa alle agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, e il contributo concesso a carico del FESR. 2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro nonche' con la Cassa depositi e prestiti per la concessione ed erogazione dei finaziamenti, provvede a disciplinare con decreto la procedura per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie agli intervenuti di cui al comma 1. 3. All'avvio del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno relativo al 1ä triennio, approvato dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988, si fa fronte con lo stanziamento di lire 50 miliardi autorizzato dall'articolo 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130 e con lo stanziamento di lire 730 miliardi autorizzato dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300 miliardi con l'articolo 15, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. 4. Il programma di cui al comma 3 si intende ridotto nella misura corrispondente al maggior onere a carico del bilancio dello Stato derivante dal contributo di cui al comma 1. 5. A parziale modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, il CIPE, definendo il programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna, provvede ad individuare anche il sistema di approvvigionamento del gas metano. 6. Previa deliberazione del programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonche' del sistema di approvvigionamento del gas metano di cui al comma 5, il CIPE stabilisce una prima fase stralcio in conformita' al programma deliberato, per la realizzazione di reti di distribuzione che potranno essere provvisoriamente esercitate mediante gas diversi dal metano, nelle more della esecuzione delle opere necessarie per l'approvvigionamento del gas metano.
Note all'art. 24: - La delibera CIPE 11 febbraio 1988, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1988, approva il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno. - il regolamento CEE, n. 2052/88, relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 71 del 15 settembre 1988. - Il regolamento CEE n. 4253/88 recante "Disposizioni di applicazione del regolamento CEE n.2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 17 del 27 febbraio 1989. - Il regolamento CEE n. 4254/88 recante "Disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto il Fondo europeo di sviluppo regionale" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 17 del 27 febbraio 1989. - Si trascrive il testo dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale, della continuita' della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione), cosi' come modificato dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 445: "Art. 11. - Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), il CIPE approva la prima fase del programma generale della metanizzazione del Mezzoggiorno, con l'indicazione dei comuni rientranti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 interessati all'attuazione del programma medesimo, nonche' i tempi di realizzazione delle opere. Il programma generale dovra' essere approvato dal CIPE con la stessa procedura di cui al precedente comma entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Per l'attuazione del programma di cui ai commi precedenti e' autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle seguenti finalita': a) promozione delle reti di distribuzione urbana e territoriale del metano per l'utilizzo di questo nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle legge sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei comuni e loro consorzi ai fini della realizzazione delle reti, di cui alla precedente lettera a), nonche' della trasformazione o dell'ampliamento a tali fini delle reti esistenti; c) concessione ai comuni o loro consorzi di contributi per la realizzazione o la trasformazione o l'ampliamento delle opere di cui alla precedente lettera a). A tal fine e' autorizzata: 1) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, fino al 30 per cento della spesa preventivata per le opere e le finalita' indicate nel precedente comma; 2) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento per un ulteriore ammontare fino al 20 per cento della spesa per le opere indicate dal precedente comma. In sostituzione dei contributi sugli interessi, i comuni e loro consorzi possono richiedere l'erogazione di un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi determinato in valore attuale secondo le modalita' fissate con decreto del Ministro del tesoro; 3) la concessione all'ENI di contributi in conto capitale nel limite massimo del 40 per cento della spesa preventivata, per la realizzazione di aduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, come previsto dal primo comma del presente articolo, per un importo complessivo di lire 100 miliardi. La individuazione degli adduttori secondari da ammettere a contributo avviene contestualmente e con le procedure previste dal primo comma. I criteri e le modalita' per la concessione dei mutui di cui al numero 2) del quarto comma del presente articolo, fermo il principio che le annualita' di ammortamento decorrono, a carico dei comuni o dei consorzi dei comuni, a far tempo dal 1ä gennaio dell'anno successivo a quello effettivo di inizio dell'esercizio per le nuove reti o di completamento delle opere di trasformazione o di amplimento per le reti esistenti, sono fissati, sentito il parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'ANCI e la CISPEL,. con decreto del Ministro del tesoro. In sede di approvazione del programma di cui al primo comma del presente articolo, il CIPE stabilisce la ripartizione delle somme da destinare ai contributi previsti rispettivamente dai numeri 1) e 2) del quarto comma del presente articolo e le procedure per la concessione dei contributi indicati nel citato numero 1). Il CIPE, nel determinare i criteri e le modalita' per la concessione delle provvidenze previste dal presente articolo deve altresi' stabilire le modalita' per la concessione ai comuni e ai loro consorzi di un mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti ogni volta che le provvidenze disposte con la presente legge ed altre eventuali previste da leggi nazionali o regionali, o da interventi comunitari, non garantiscono il finanziamento totale delle opere da realizzare. L'articolo 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e' abrogato. I termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative, nazionali o regionali, per l'approvazione degli atti dei comuni e dei loro consorzi riguardanti la realizzazione del programma di metanizzazione nei rispettivi ambiti territoriali sono ridotti alla meta'. I comuni e i loro consorzi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano deliberato di concedere a terzi la gestione del servizio e che per la realizzazione di nuove reti di distribuzione o la trasformazione o l'ampliamento di reti esistenti intendano ottenere i contributi e i mutui previsti dalla presente legge, nell'adottare le relative deliberazioni debbono adeguare, in quanto necessario, le concessioni per tener conto dei benefici assicurati ai comuni delle presenti norme. I comuni, singoli o associati, compresi nei programmi di metanizzazione, che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongono di un servizio di distribuzione di gas per usi civili dato in concessione a terzi e che intendano trasformare gli impianti o ampliare la rete di distribuzione, ove deliberino, per la scadenza normale o per diritto contrattuale, l'assunzione del servizio in gestione attraverso preesistenti aziende municipalizzate per i servizi ovvero preesistenti o nuove forme associative, intercomunali, in ogni caso con riferimento a bacini di utenza, hanno diritto, oltre alle provvidenze previste dalla presente legge, ad ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, il mutuo necessario alla copertura degli oneri che, a norma di legge e di contratto, essi sono tenuti a sostenere. Ove i comuni non dispongano delle delegazioni necessarie alla contrazione del mutuo, viene concessa, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato, nel limite del 50 per cento dell'ammontare del mutuo. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse sulla base dei criteri e delle modalita' fissate dal CIPE con decreto del Ministro del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno. I contributi in conto capitale nonche' quelli concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, che a tal fine istituisce apposita contabilita' separata alla quale sono versati, con distinta imputazione, i necessari mezzi finanziari con decreto del Ministro del tesoro. I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera raggiunge una entita' non inferiore al trenta per cento del complesso dell'opera stessa ed in misura corrispondente allo stato di avanzamento. Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi si avvalgano di societa' concessionarie per la gestione del servizio oltre che per la costruzione della rete, lo stato di avanzamento, comunque certificato dal comune e' presentato dal legale rappresentante della societa', sotto la sua personale responsabilita', corredato da una dichiarazione resa da un tecnico competente iscritto negli appositi albi professionali. In tal caso l'erogazione dei contributi ha luogo dietro prestazione ai comuni o loro consorzi di una idonea garanzia per il completamento della parte dell'opera non coperta dai contributi. Per le societa' concessionarie a partecipazione statale o regionale la garanzia e' rappresentata da una dichiarazione dell'ente a partecipazione statale cui fa capo la societa' o della regione. In attesa del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari acquisiti e da acquisire dal Fondo europeo di sviluppo regionale sull'adduttore principale e le bretelle economicamente forti di cui al numero 8 della delibera del CIPE del 27 febbraio 1981, detti mezzi finanziari sono messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il loro temporaneo impiego allo scopo di accelerare la realizzazione delle opere previste dal presente articolo ivi compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastruttere pubbliche. Il Ministro del tesoro, anche in deroga all'articolo 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri decreti le modalita' per la messa a disposizione dei predetti mezzi finanziari presso la Cassa depositi e prestiti, nonche' i criteri, le misure e le modalita' per la concessione delle citate anticipazioni e per il loro reintegro a valere sui contributi di cui al precedente comma. La Cassa depositi e prestiti puo' affidare con apposite convenzioni ad istituti ed aziende di credito l'istruttoria delle domande di erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo. Al fine di incentivare l'impiego, il gas metano usato come combustibile per usi civili nei territori di cui al primo comma del presente articolo e' esente dall'imposta di consumo istituita con l'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977, n. 102. Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno di ogni anno e sino alla completa attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, presenta al Parlamento una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del programma. L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi sara' iscritta, negli anni finanziari del 1980 al 1982, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 190 miliardi". - Si trascrive il testo dell'art. 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (Legge finanziaria 1983): "Art. 19. (Omissis). L'autorizzazione di spesa concernente l'attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784), e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementata di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1983". - Per il D.L. 31 agosto 1987, n. 364, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445 v. nella nota all'art. 21. - Per l'art. 15 della legge n. 11 marzo 1988, n. 67 v. nella nota all'art. 23. - Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 1987 n. 364, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445 (per titolo vedi nella nota all'art. 21): "Art. 4. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con la regione autonoma della Sardegna, definisce il programma per la metanizzazione del territorio della stessa regione nel quadro dell'approvvigionamento nazionale di gas naturale liquefatto. Il programma deve prevedere la realizzazione prioritaria di uno o piu' impianti per l'approvvigionamento del metano e la sua distribuzione nelle aree e nei nuclei di industrializzazione. 2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 si applicano le disposizioni e le agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni".