Art. 24.
             (Disposizioni concernenti la metanizzazione)
1.  Il  contributo  previsto  a  carico del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR)  per la  realizzazione  dei  progetti  indicati  nel
programma  generale  di  metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal
CIPE  con  deliberazione  dell'11  febbraio  1988  e'  sostituito   o
integrato  per  la  percentuale  soppressa  o ridotta per effetto dei
regolamenti del Consiglio delle Comunita'  europee  n.  2052  del  24
giugno  1988,  n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del 19 dicembre
1988 con un contributo dello Stato a carico degli stanziamenti di cui
al  comma  3  pari  alla  differenza  tra il 50 per cento della spesa
ammessa  per  ogni  singola  iniziativa  alle  agevolazioni  di   cui
all'articolo  11  della  legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive
modificazioni e integrazioni, e il contributo concesso a  carico  del
FESR.
2.  Il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari nel Mezzogiorno,
d'intesa con il Ministro del tesoro nonche' con la Cassa  depositi  e
prestiti  per la concessione ed erogazione dei finaziamenti, provvede
a disciplinare con decreto  la  procedura  per  l'applicazione  delle
agevolazioni nazionali e comunitarie agli intervenuti di cui al comma
1.
3. All'avvio del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno
relativo al 1ä triennio, approvato dal CIPE con deliberazione dell'11
febbraio  1988,  si fa fronte con lo stanziamento di lire 50 miliardi
autorizzato dall'articolo 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130 e con
lo stanziamento di lire 730 miliardi autorizzato dal decreto-legge 31
agosto 1987, n. 364, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  29
ottobre  1987,  n. 445, integrato di lire 300 miliardi con l'articolo
15, comma 36,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e  successive
modificazioni.
4.  Il  programma  di  cui al comma 3 si intende ridotto nella misura
corrispondente al maggior onere a carico  del  bilancio  dello  Stato
derivante dal contributo di cui al comma 1.
5.  A  parziale  modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1987,  n.  445, il CIPE, definendo il programma per la metanizzazione
del territorio della  Sardegna,  provvede  ad  individuare  anche  il
sistema di approvvigionamento del gas metano.
6.  Previa  deliberazione  del  programma  per  la metanizzazione del
territorio della Sardegna di cui all'articolo 4 del decreto-legge  31
agosto  1987,  n.  364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 445, nonche' del sistema  di approvvigionamento  del
gas  metano  di  cui  al  comma  5, il CIPE stabilisce una prima fase
stralcio in conformita' al programma deliberato, per la realizzazione
di   reti  di  distribuzione  che  potranno  essere  provvisoriamente
esercitate  mediante  gas  diversi  dal  metano,  nelle  more   della
esecuzione  delle  opere  necessarie per l'approvvigionamento del gas
metano.
 
          Note all'art. 24:
          -  La  delibera  CIPE  11   febbraio 1988,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del  30
          marzo 1988, approva il programma generale di metanizzazione
          del Mezzogiorno.
          -  il  regolamento  CEE, n. 2052/88, relativo alle missioni
          dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al
          coordinamento  dei  loro interventi e di quelli della Banca
          europea  per  gli  investimenti   degli   altri   strumenti
          finanziari esistenti e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          - 2a serie speciale - n. 71 del 15 settembre 1988.
          -   Il   regolamento  CEE n. 4253/88 recante  "Disposizioni
          di applicazione del regolamento  CEE n.2052/88  per  quanto
          riguarda il coordinamento  tra   gli interventi   dei  vari
          fondi  strutturali,  da  un  lato,  e  tra  tali interventi
          e   quelli  della  Banca   europea  per  gli investimenti e
          degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro"  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - 2a  serie  speciale
          - n. 17 del 27 febbraio 1989.
          -  Il regolamento CEE  n. 4254/88 recante  "Disposizioni di
          applicazione  del  regolamento  CEE n. 2052/88  per  quanto
          il Fondo europeo di sviluppo regionale" e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  -  2a  serie  speciale - n. 17 del  27
          febbraio 1989.
          -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  11  della  legge 28
          novembre 1980, n.  784  (Norme  per  la  ricapitalizzazione
          della  GEPI,  per  la  razionalizzazione e il potenziamento
          dell'industria chimica,  per  la  salvaguardia  dell'unita'
          funzionale,  della  continuita'  della  produzione  e della
          gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica  e
          per la realizzazione del progetto di metanizzazione), cosi'
          come modificato dal decreto-legge 31 agosto 1987,  n.  364,
          convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 445:  "Art.  11.  -
          Entro    due  mesi  dall'entrata  in  vigore della presente
          legge, su proposta   del   Ministro    dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per
          gli  interventi straordinari per il Mezzogiorno, sentito il
          comitato   dei rappresentanti  delle  regioni  meridionali,
          l'Associazione nazionale dei comuni italiani  (ANCI)  e  la
          Confederazione  italiana  dei  servizi  pubblici degli enti
          locali  (CISPEL),  il  CIPE  approva  la  prima  fase   del
          programma  generale  della metanizzazione del Mezzoggiorno,
          con l'indicazione dei comuni rientranti  nei  territori  di
          cui  all'articolo  1  del  testo  unico  delle  leggi sugli
          interventi per il Mezzogiorno, approvato  con  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   6   marzo  1978,  n.  218
          interessati all'attuazione del programma medesimo,  nonche'
          i tempi di realizzazione delle opere.
          Il  programma generale dovra' essere approvato dal CIPE con
          la stessa procedura di cui al  precedente  comma  entro  un
          anno dall'entrata in vigore della presente legge.
          Per  l'attuazione  del programma di cui ai commi precedenti
          e' autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle
          seguenti finalita':
          a)  promozione   delle   reti  di  distribuzione  urbana  e
          territoriale   del   metano   per  l'utilizzo di questo nei
          territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle legge
          sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con  decreto
          del  Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
          b)  assistenza tecnica e finanziaria in favore dei comuni e
          loro  consorzi  ai  fini della  realizzazione  delle  reti,
          di   cui   alla   precedente  lettera  a),   nonche'  della
          trasformazione  o  dell'ampliamento a  tali fini delle reti
          esistenti;
          c)  concessione ai comuni o loro consorzi di contributi per
          la realizzazione o la trasformazione o l'ampliamento  delle
          opere di cui alla precedente lettera a).
          A tal fine e' autorizzata:
          1)  la  concessione ai comuni e loro consorzi di contributi
          in conto  capitale,  fino  al  30  per  cento  della  spesa
          preventivata  per  le  opere  e  le  finalita' indicate nel
          precedente comma;
          2)  la  concessione ai comuni e loro consorzi di contributi
          sugli interessi per l'assunzione  di  mutui  ventennali  al
          tasso del 3 per cento per un ulteriore ammontare fino al 20
          per cento della spesa per le opere indicate dal  precedente
          comma.  In  sostituzione  dei contributi sugli interessi, i
          comuni e loro consorzi possono richiedere  l'erogazione  di
          un  contributo in conto capitale dello stesso ammontare del
          contributo in conto interessi determinato in valore attuale
          secondo  le  modalita' fissate con decreto del Ministro del
          tesoro;
          3)  la  concessione all'ENI di contributi in conto capitale
          nel  limite  massimo  del  40   per   cento   della   spesa
          preventivata,  per  la  realizzazione di aduttori secondari
          aventi caratteristiche di infrastrutture  pubbliche  e  che
          rivestono  particolare  importanza  ai fini dell'attuazione
          del   programma   generale   della    metanizzazione    del
          Mezzogiorno,  come  previsto  dal  primo comma del presente
          articolo, per un importo complessivo di lire 100  miliardi.
          La  individuazione degli adduttori secondari da ammettere a
          contributo  avviene  contestualmente  e  con  le  procedure
          previste dal primo comma.
          I  criteri  e  le modalita' per la concessione dei mutui di
          cui al numero 2) del quarto comma  del  presente  articolo,
          fermo  il  principio  che  le  annualita'  di  ammortamento
          decorrono, a carico dei comuni o dei consorzi dei comuni, a
          far  tempo  dal  1ä  gennaio  dell'anno successivo a quello
          effettivo di inizio dell'esercizio per le nuove reti  o  di
          completamento delle opere di trasformazione o di amplimento
          per le reti esistenti, sono fissati, sentito il parere  del
          comitato  dei  rappresentanti  delle  regioni  meridionali,
          l'ANCI  e  la CISPEL,. con decreto del Ministro del tesoro.
          In sede di approvazione del programma di cui al primo comma
          del presente articolo, il CIPE stabilisce  la  ripartizione
          delle   somme   da   destinare   ai   contributi   previsti
          rispettivamente dai numeri 1) e 2)  del  quarto  comma  del
          presente  articolo  e  le  procedure per la concessione dei
          contributi indicati nel citato numero 1).
          Il  CIPE,  nel  determinare i criteri e le modalita' per la
          concessione  delle  provvidenze   previste   dal   presente
          articolo  deve  altresi'  stabilire  le  modalita'  per  la
          concessione ai comuni e ai loro consorzi  di  un  mutuo  da
          parte  della  Cassa  depositi  e prestiti ogni volta che le
          provvidenze  disposte  con  la  presente  legge  ed   altre
          eventuali  previste  da  leggi  nazionali o regionali, o da
          interventi comunitari, non  garantiscono  il  finanziamento
          totale delle opere da realizzare.
          L'articolo  31  della  legge  24  aprile  1980,  n.  146 e'
          abrogato.
          I  termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative,
          nazionali o regionali, per l'approvazione  degli  atti  dei
          comuni e dei loro consorzi riguardanti la realizzazione del
          programma   di   metanizzazione   nei   rispettivi   ambiti
          territoriali sono ridotti alla meta'.
          I  comuni  e  i  loro  consorzi che alla data di entrata in
          vigore della presente legge abbiano deliberato di concedere
          a terzi la gestione del servizio e che per la realizzazione
          di nuove  reti  di  distribuzione  o  la  trasformazione  o
          l'ampliamento   di  reti  esistenti  intendano  ottenere  i
          contributi  e  i  mutui  previsti  dalla  presente   legge,
          nell'adottare  le  relative deliberazioni debbono adeguare,
          in quanto necessario, le concessioni per  tener  conto  dei
          benefici assicurati ai comuni delle presenti norme.
          I  comuni,  singoli  o associati, compresi nei programmi di
          metanizzazione, che alla data di entrata  in  vigore  della
          presente  legge  dispongono di un servizio di distribuzione
          di gas per usi civili dato in concessione  a  terzi  e  che
          intendano  trasformare  gli  impianti o ampliare la rete di
          distribuzione, ove deliberino,  per  la scadenza normale  o
          per  diritto  contrattuale,  l'assunzione  del  servizio in
          gestione attraverso  preesistenti  aziende  municipalizzate
          per   i   servizi   ovvero   preesistenti   o  nuove  forme
          associative, intercomunali, in ogni caso con riferimento  a
          bacini  di  utenza,  hanno  diritto, oltre alle provvidenze
          previste dalla presente  legge,  ad  ottenere  dalla  Cassa
          depositi  e  prestiti,  il  mutuo necessario alla copertura
          degli oneri che, a norma di legge e di contratto, essi sono
          tenuti  a  sostenere.  Ove  i  comuni  non dispongano delle
          delegazioni necessarie alla contrazione  del  mutuo,  viene
          concessa,  con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia
          dello Stato, nel limite del 50 per cento dell'ammontare del
          mutuo.
          Le  provvidenze  di  cui al presente articolo sono concesse
          sulla base dei criteri e delle modalita' fissate  dal  CIPE
          con  decreto  del  Ministro  del tesoro, previa istruttoria
          tecnica  della  Cassa per il Mezzogiorno.  I  contributi in
          conto capitale nonche' quelli concessi dal Fondo europeo di
          sviluppo  regionale  sono  erogati  dalla Cassa    depositi
          e    prestiti,    che    a   tal   fine istituisce apposita
          contabilita' separata alla quale sono versati, con distinta
          imputazione,  i  necessari  mezzi   finanziari con  decreto
          del Ministro del tesoro.
          I  contributi  sono  erogati  ogni  qualvolta l'avanzamento
          dell'opera raggiunge una entita' non  inferiore  al  trenta
          per  cento  del  complesso  dell'opera  stessa ed in misura
          corrispondente allo stato di avanzamento.
          Nell'ipotesi  che  i comuni o loro consorzi si avvalgano di
          societa' concessionarie per la gestione del servizio  oltre
          che per la costruzione della rete, lo stato di avanzamento,
          comunque certificato dal comune e'  presentato  dal  legale
          rappresentante  della  societa',  sotto  la  sua  personale
          responsabilita', corredato da una dichiarazione resa da  un
          tecnico    competente    iscritto   negli   appositi   albi
          professionali. In tal caso l'erogazione dei  contributi  ha
          luogo  dietro  prestazione ai comuni o loro consorzi di una
          idonea garanzia per il completamento della parte dell'opera
          non coperta dai contributi.
          Per  le  societa' concessionarie a partecipazione statale o
          regionale la garanzia e' rappresentata da una dichiarazione
          dell'ente  a partecipazione statale cui fa capo la societa'
          o della regione.
          In  attesa  del  definitivo  utilizzo  dei mezzi finanziari
          acquisiti e da acquisire  dal  Fondo  europeo  di  sviluppo
          regionale   sull'adduttore   principale   e   le   bretelle
          economicamente forti di cui al numero 8 della delibera  del
          CIPE  del  27  febbraio  1981,  detti mezzi finanziari sono
          messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il
          loro   temporaneo  impiego  allo  scopo  di  accelerare  la
          realizzazione delle opere previste  dal  presente  articolo
          ivi compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche
          di infrastruttere pubbliche.
          Il  Ministro  del  tesoro,  anche  in deroga all'articolo 2
          della legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri
          decreti  le  modalita'  per  la  messa  a disposizione  dei
          predetti  mezzi  finanziari  presso  la  Cassa  depositi  e
          prestiti,  nonche'  i criteri, le misure e le modalita' per
          la concessione delle citate anticipazioni  e  per  il  loro
          reintegro  a  valere  sui  contributi  di cui al precedente
          comma.
          La  Cassa    depositi   e   prestiti   puo'  affidare   con
          apposite convenzioni ad istituti ed  aziende   di   credito
          l'istruttoria    delle    domande   di   erogazione   delle
          agevolazioni di cui al presente articolo.
          Al  fine di incentivare l'impiego, il gas metano usato come
          combustibile per usi civili nei territori di cui  al  primo
          comma  del  presente  articolo  e'  esente  dall'imposta di
          consumo istituita con l'articolo  10  del  decreto-legge  7
          febbraio  1977,  n.  15, convertito con modificazioni nella
          legge 7 aprile 1977, n. 102.
          Il     Ministro     dell'industria    del    commercio    e
          dell'artigianato,  d'intesa  con  il   Ministro   per   gli
          interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno
          di ogni anno e sino alla completa attuazione del  programma
          di metanizzazione del Mezzogiorno,   presenta al Parlamento
          una dettagliata relazione sullo  stato  di  attuazione  del
          programma.
          L'autorizzazione  di  spesa  di  lire  605  miliardi  sara'
          iscritta, negli  anni  finanziari  del  1980  al  1982,  in
          apposito     capitolo    dello   stato  di  previsione  del
          Ministero  del  tesoro.  Per  l'anno  finanziario  1980  lo
          stanziamento resta determinato in lire 190 miliardi".
          -  Si trascrive il testo dell'art. 19 della legge 26 aprile
          1983, n.  130 (Legge finanziaria 1983):
          "Art. 19.
          (Omissis).
          L'autorizzazione  di  spesa  concernente  l'attuazione  del
          programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art.
          11  della  legge  28  novembre  1980, n. 784), e successive
          modificazioni ed integrazioni, e' incrementata di  lire  50
          miliardi per l'anno finanziario 1983".
          -  Per  il  D.L.  31  agosto 1987, n. 364, convertito dalla
          legge 29 ottobre 1987, n. 445 v. nella nota all'art. 21.
          -  Per  l'art.  15  della  legge n. 11 marzo 1988, n. 67 v.
          nella nota all'art. 23.
          -  Si  trascrive  il testo dell'art. 4 del decreto-legge 31
          agosto 1987 n. 364, convertito dalla legge 29 ottobre 1987,
          n. 445 (per titolo vedi nella nota all'art. 21):
          "Art.  4.  -  1.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Comitato interministeriale per la programmazione economica,
          su proposta del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,   d'intesa   con   il  Ministro  per  gli
          interventi straordinari nel Mezzogiorno e  con  la  regione
          autonoma  della  Sardegna,  definisce  il programma  per la
          metanizzazione del  territorio  della  stessa  regione  nel
          quadro  dell'approvvigionamento  nazionale  di gas naturale
          liquefatto. Il programma deve  prevedere  la  realizzazione
          prioritaria di uno o piu' impianti per l'approvvigionamento
          del metano e la sua distribuzione nelle aree e  nei  nuclei
          di industrializzazione.
          2.  Per  l'attuazione  del  programma  di cui al comma 1 si
          applicano le disposizioni e le  agevolazioni  di  cui  alla
          legge  28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni
          e integrazioni".