Art. 3.
                        (Accordo di programma)
1.   Per  lo  sviluppo  di  attivita'  aventi  le  finalita'  di  cui
all'articolo  1,  il  Ministro  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  provvede  a  stipulare  con  l'ENEA  un  accordo di
programma, con validita' triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi,
i  tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi
al programma medesimo per un ammontare complessivo non  superiore  al
10 per cento degli stanziamenti previsti dalla presente legge.