Art. 4. 
       (Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive) 
1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
previa deliberazione del Consiglio dei ministri,  sentito  il  parere
del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato,  sentiti  il  Consiglio  nazionale  delle  ricerche
(CNR), l'ENEA, le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, sono emanate norme che, anche nel quadro delle indicazioni e
delle priorita' della legge 5  agosto  1978,  n.  457,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  definiscono  i   criteri   generali
tecnico-costruttivi e le tipologie  per  l'edilizia  sovvenzionata  e
convenzionata  nonche'  per  l'edilizia  pubblica  e  privata,  anche
riguardo  alla  ristrutturazione   degli   edifici   esistenti,   che
facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1  e
al titolo  II.  Tali  norme  sono  aggiornate,  secondo  la  medesima
procedura, ogni due anni. 
2. Il Ministro dei lavori  pubblici,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  in
relazione agli obiettivi di cui al'articolo 1, emana con  decreto  la
normativa tecnica al cui rispetto e' condizionato il  rilascio  delle
autorizzazioni e la concessione e  l'erogazione  di  finanziamenti  e
contributi per la realizzazione di opere pubbliche. 
3. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
previa deliberazione del Consiglio dei ministri,  sentito  il  parere
del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro  dell'agricoltura  e
delle foreste,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, l'ENEA, le regioni e le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  sono  emanate  norme  per
definire i criteri generali per la costruzione o la  ristrutturazione
degli impianti di interesse  agricolo,  zootecnico  e  forestale  che
facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1. 
4. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
previa deliberazione del Consiglio dei ministri,  sentito  il  parere
del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici, le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  nonche'  le
associazioni di categoria interessate e le associazioni  di  istituti
nazionali operanti per l'uso  razionale  dell'energia,  sono  emanate
norme per il contenimento dei  consumi  di  energia,  riguardanti  in
particolare progettazione, installazione,  esercizio  e  manutenzione
degli impianti termici, e i seguenti  aspetti:  determinazione  delle
zone climatiche; durata giornaliera di attivazione nonche' periodi di
accensione degli  impianti  termici;  temperatura  massima  dell'aria
negli ambienti degli edifici durante il funzionamento degli  impianti
termici; rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture  di
trasporto, di ricezione e di stoccagio delle fonti di energia al fine
di favorirne l'utilizzazione da  parte  degli  operatori  pubblici  e
privati per le finalita' di cui all'articolo 1. 
5. Per le finalita' di cui all'articolo 1, entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente  della  Repubblica,  adottato  previa  deliberazione   del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato,  su
proposta   del   Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato,  d'intesa  con  il  Ministro  dei  trasporti,  sono
emanate norme per il contenimento dei consumi energetici  in  materia
di reti e di infrastrutture relative ai trasporti nonche' ai mezzi di
trasporto terrestre ed aereo pubblico e privato. 
6. Il Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
sentiti  i  Ministri  interessati,  puo'  emanare  norme  specifiche,
efficaci anche solo per periodi limitati, dirette  ad  assicurare  il
contenimento dei consumi energetici. 
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi
entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono emanate norme idonee a rendere  apprezzabile  il
conseguimento  dell'obiettivo  dell'uso  razionale   dell'energia   e
dell'utilizzo  di  fonti  rinnovabili  di  energia  nei  criteri   di
aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per  la
fornitura di beni o servizi per conto della pubblica amministrazione,
degli enti territoriali e delle relative aziende, degli  istituti  di
previdenza e di assicurazione. Tale normativa e' inserita di  diritto
nella normativa che disciplina le gare  d'appalto  e  nei  capitolati
relativi. 
 
          Nota all'art. 4:
          - La legge 5 agosto 1978, n. 457, cosi' come modificata dal
          decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 convertito in  legge
          15  febbraio  1980, n.  25,  e dal decreto-legge 23 gennaio
          1982, n. 9 convertito in legge 25 marzo 1982, n.  94,  reca
          "Norme per l'edilizia residenziale" e comprende sei titoli:
          I - Piano decennale per l'edilizia residenziale.  Organi  e
          funzioni:  II  -  Gestione finanziaria del piano decennale;
          III - Norme per il credito fondiario; IV -  Norme  generali
          per  il  recupero  del  patrimonio  edilizio ed urbanistico
          esistente; V - Finanziamento  del  piano  decennale;  VI  -
          Norme fiscali e transitorie".