Art. 5. 
                          (Piani regionali) 
1. Le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, d'intesa con l'ENEA, individuano i  bacini  che  in  relazione
alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza,  alla
disponibilita'  di  fonti  rinnovabili  di  energia,   al   risparmio
energetico  realizzabile  e  alla  preesistenza  di   altri   vettori
energetici,  costituiscono  le  aree  piu'  idonee  ai   fini   della
fattibilita' degli interventi di  uso  razionale  dell'energia  e  di
utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. 
2. D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini
di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano,  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  predispongono
rispettivamente un piano regionale  o  provinciale  relativo  all'uso
delle fonti rinnovabili di energia. 
3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare: 
a) il bilancio energetico regionale o provinciale; 
b) l'individuazione dei bacini energetici territoriali; 
c)  la  localizzazione  e  la   realizzazione   degli   impianti   di
teleriscaldamento; 
d) l'individuazione  delle  risorse  finanziarie  da  destinare  alla
realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia; 
e) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo  un  ordine  di
priorita' relativo alla quantita' percentuale e assoluta  di  energia
risparmiata, per gli interventi di risparmio energetico; 
f) la formulazione di obiettivi secondo priorita' di intervento; 
g) le procedure per l'individuazione e la localizzazione di  impianti
per la produzione di energia fino  a  dieci  megawatt  elettrici  per
impianti installati al servizio dei  settori  industriale,  agricolo,
terziario,  civile  e  residenziale,   nonche'   per   gli   impianti
idroelettrici. 
4. In caso di inadempimento delle regioni o delle  province  autonome
di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei  commi  1,  2  e  3  nei
termini   individuati,   ad   esse   si   sostituisce   il   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  che  provvede  con
proprio decreto  su  proposta  dell'ENEA,  sentiti  gli  enti  locali
interessati. 
5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto  1942,  n.
1150, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  dei  comuni  con
popolazione superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere  uno
specifico piano a  livello  comunale  relativo  all'uso  delle  fonti
rinnovabili di energia. 
 
          Nota all'art. 5:
          -  La  legge  17  agosto  1942, n. 1150 (Legge urbanistica)
          disciplina i piani regolatori generali al capo III  sezione
          I,  del  titolo  II  (articoli  da  7 a 12). Si riporta, in
          particolare,  il  testo  dell'art.    7   come   sostituito
          dall'art. 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187;
          "Art.  7  -  Piano  regolatore generale deve considerare la
          totalita' del territorio comunale.
          Esso deve indicare essenzialmente:
          1)  la rete delle principali vie di comunicazione stradali,
          ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;
          2)  la  divisione  in  zone  del territorio comunale con la
          precisazione   delle    zone    destinate    all'espansione
          dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei
          caratteri da osservare in ciascuna zona;
          3)  le  aree  destinate  a  formare spazi di uso pubblico o
          sottoposte a speciali servitu';
          4)  le  aree  da  riservare  ad  edifici  pubblici o di uso
          pubblico  nonche'  ad  opere  ed  impianti   di   interesse
          collettivo o sociale;
          5)  i  vincoli da osservare nelle zone a carattere storico,
          ambientale, paesistico;
          6) le norme per l'attuazione del piano".