Art. 6.
                         (Teleriscaldamento)
1.  Le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, individuano le aree che risultano idonee alla realizzazione di
impianti e di reti di teleriscaldamento nonche' i limiti ed i criteri
nel  cui  ambito le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome,
gli enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di
assicurazione,  devono privilegiare il ricorso all'allaccio a reti di
teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in tali aree.