Art. 7.
               (Norme per le imprese elettriche minori)
1. Il limite stabilito dall'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre
1962, n. 1643, modificato dall'articolo  18  della  legge  29  maggio
1982, n. 308, non si applica alle imprese produttrici e distributrici
a condizione che l'energia elettrica prodotta venga distribuita entro
i confini territoriali dei comuni gia' serviti dalle medesime imprese
produttrici e distributrici alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge.
2.   La  produzione  di  energia  elettrica  delle  medesime  imprese
produttrici e distributrici mediante le fonti rinnovabili di  energia
di cui all'articolo 1, comma 3, resta disciplinata dalle disposizioni
legislative vigenti per i relativi impianti.
3.  Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta della
Cassa conguaglio per il  settore  elettrico,  stabilisce  entro  ogni
anno,  sulla  base  del  bilancio  dell'anno precedente delle imprese
produttici e distributrici di cui al comma 1, l'acconto per l'anno in
corso  ed  il  conguaglio  per  l'anno  precedente da corrispondere a
titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese produttrici e
distributrici.
4.  Il  CIP puo' modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al
bilancio   dell'anno   precedente   delle   imprese   produttrici   e
distributrici  di  cui al comma 1 qualora intervengano variazioni nei
costi dei combustibili e/o del  personale  che  modifichino  in  modo
significativo i costi di esercizio per l'anno in corso delle medesime
imprese produttrici e distributrici.
 
          Nota all'art. 7:
          -  La  legge  6  dicembre 1962, n. 1643, reca: "Istituzione
          dell'Ente   nazionale   per    l'energia    elettrica,    e
          trasferimento  ad esso delle imprese esercenti le industrie
          elettriche". Si trascrive di seguito il testo  dell'art.  4
          n.  8),  cosi'  come modificato dall'art. 18 della legge 29
          maggio 1982, n. 308:
          "8)  non  sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese
          che non abbiano  prodotto  oppure  prodotto  e  distribuito
          mediamente  nel  biennio  1959-60  piu'  di  15  milioni di
          chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette
          a  trasferimento  all'Ente  nazionale  allorche'  l'energia
          prodotta, oppure prodotta e distribuita, avra' per due anni
          consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno.
          Tale  limite  e' elevato a 20 milioni di Kwh per le imprese
          che operano nelle piccole isole.
          Per  le  altre  imprese  l'elevazione  del limite fino a 40
          milioni  di  Kwh  annui  e'  consentita  quando   l'energia
          elettrica  eccedente  i 15 milioni di Kwh proviene da fonte
          diversa da idrocarburi. L'autorizzazione  e'  concessa  dal
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          entro  tre  mesi  dalla  presentazione  della  domanda,   a
          condizione   che   le  imprese  produttrici  presentino  al
          Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          un   piano   di   trasformazione   degli  impianti  la  cui
          realizzazione non potra' comunque protrarsi oltre due  anni
          dall'approvazione dello stesso.
          Resta  fermo  che,  ad  eccezione delle imprese che operano
          nelle piccole isole, l'integrazione tariffaria alle imprese
          elettriche  minori  puo' essere riconosciuta proquota sulla
          base dei provvedimenti vigenti in materia entro e non oltre
          i 15 milioni di Kwh annui".