Art. 8.
               (Contributi in conto capitale a sostegno
           dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia
                            nell'edilizia)
1.  Al  fine  di  incentivare  la realizzazione di iniziative volte a
ridurre  il  consumo   specifico   di   energia,   il   miglioramento
dell'efficienza  energetica, l'utilizzo delle fonti di energia di cui
all'articolo 1, nella climatizzazione  e  nella  illuminazione  degli
ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale,
turistico, sportivo ed agricolo, nell'illuminazione stradale, nonche'
nella  produzione  di  energia  elettrica  e di acqua calda sanitaria
nelle  abitazioni  adibite  ad  uso  civile  e  ad  uso  industriale,
artigianale,  commerciale,  turistico,  sportivo ed agricolo, possono
essere concessi contributi in conto capitale nella misura minima  del
20  per  cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di
investimento  ammissibile  documentata  per  ciascuno  dei   seguenti
interventi:
a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di
energia non inferiore al 20 per cento ed effettuata secondo le regole
tecniche di cui all'allegata tabella A;
b)  installazione  di  nuovi generatori di calore ad alto rendimento,
che in condizioni di regime presentino un  rendimento,  misurato  con
metodo  diretto,  non inferiore al 90 per cento, sia negli edifici di
nuova costruzione sia in quelli esistenti;
c)  installazione  di  pompe  di  calore per riscaldamento ambiente o
acqua sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili  di
energia  che  consentano  la  copertura  almeno  del 30 per cento del
fabbisogno termico  dell'impianto  in  cui  e'  attuato  l'intervento
nell'ambito delle disposizioni del titolo II;
d)  installazione  di  apparecchiature per la produzione combinata di
energia elettrica e di calore;
e)  installazione  di  impianti  fotovoltaici  per  la  produzione di
energia elettrica; per tali  interventi  il  contributo  puo'  essere
elevato fino all'80 per cento;
f)   installazione   di   sistemi   di   controllo   integrati  e  di
contabilizzazione differenziata dei  consumi  di  calore  nonche'  di
calore  e  acqua  sanitaria  di  ogni  singola unita' immobiliare, di
sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di
climatizzazione  nonche'  trasformazione  di impianti centralizzati o
autonomi per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1;
g)  trasformazione  di  impianti  centralizzati  di  riscaldamento in
impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la  produzione  di
acqua  calda  sanitaria  dotati  di sistema automatico di regolazione
della temperatura,  inseriti  in  edifici  composti  da  piu'  unita'
immobiliari,  con  determinazione  dei  consumi per le singole unita'
immobiliari, escluse quelle  situate  nelle  aree  individuate  dalle
regioni  e  dalle  province  autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell'articolo 6 ove siano presenti reti di teleriscaldamento;
h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche
nelle aree esterne.
2. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani
di interventi compresi tra quelli  di  cui  al  comma  1  si  applica
l'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
 
          Nota all'art. 8:
          -  Si trascrive il testo dell'art. 23 della legge 27 luglio
          1978, n.  392, concernente la disciplina delle locazioni di
          immobili urbani:
          "Art.  23 (Riparazioni straordinarie). - Quando si eseguano
          sull'immobile importanti ed improrogabili opere  necessarie
          per  conservare  ad  esso la sua destinazione o per evitare
          maggiori  danni  che  ne  compromettano   l'efficienza   in
          relazione  all'uso  a  cui  e' adibito; o comunque opere di
          straordinaria  manutenzione  di   rilevante   entita',   il
          locatore   puo'   chiedere  al  conduttore  che  il  canone
          risultante  dall'applicazione  degli  articoli   precedenti
          venga  integrato con un aumento non superiore all'interesse
          legale sul capitale impiegato  nelle  opere  e  nei  lavori
          effettuati,  dedotte  le  indennita' e i contributi di ogni
          natura   che   il   locatore   abbia   percepito   o    che
          successivamente venga a percepire per le opere eseguite.
          L'aumento  decorre dalla data in cui sono state ultimate le
          opere, se la richiesta e' fatta entro trenta  giorni  dalla
          data  stessa;  in caso diverso decorre dal primo giorno del
          mese successivo al ricevimento della richiesta.
          Le disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche
          quando il  locatore  venga  assoggettato  a  contributi  di
          miglioria  per  trasforazioni  urbane  nella zona in cui e'
          situato l'immobile.
          Le  controversie  derivanti  dall'applicazione del presente
          articolo  sono  decise  con  le  modalita'  indicate  negli
          articoli 43 e seguenti".